Gli studi di settore e i parametri non sono applicabili ai giovani professionisti

due recenti ed interessanti sentenze della C.T.R. Siciliana illustrano che il professionista nei primi anni di attività gode di un’esimente rispetto ai dati standardizzati che possono nascere dagli studi di settore

Il filone della produzione giurisprudenziale relativa agli studi di settore o ai parametri presuntivi è sicuramente tra i più lunghi del panorama fiscale.

E ciò, soprattutto, per “merito” delle sentenze favorevoli al contribuente.

Tuttavia, le sentenze da cui trae spunto il seguente approfondimento meritano menzione particolare in quanto fanno delle affermazioni molto interessanti, ed infrequenti, anche se pienamente condivisibili, che possono senz’altro costituire valido elemento su cui basare i ricorsi avverso i relativi avvisi di accertamento.

Il caso era quello di un professionista, che negli anni oggetto di accertamento svolgeva il secondo e il terzo anno di attività, e che aveva dichiarato compensi non congrui rispetto a quelli derivanti dall’applicazione dei parametri.

Ricevuto l’avviso di convocazione per il contraddittorio, aveva disertato l’incontro con l’Agenzia delle Entrate, salvo poi ovviamente impugnare il seguente avviso di accertamento, motivando che l’Ufficio non aveva tenuto conto della situazione soggettiva, data essenzialmente dalla giovane età del ricorrente, dalla presenza di beni strumentali di scarsa rilevanza, e dal fatto che, se applicati gli studi di settore in vece dei parametri, avrebbero dato riscontro di congruità. Inoltre, il ricorrente fa presente che, in riferimento al secondo degli anni non congrui, il motivo è legato al fatto che il professionista ha dichiarato negli anni successivi i compensi maturati nell’anno contestato; e ciò in quanto, come è noto, per essi vale il principio di cassa e non quello di competenza.

Di nessuna di queste situazioni la CTP tiene conto, rigettando il ricorso del professionista, il quale presenta ricorso in CTR, che viene invece accolto interamente.

In particolare, le sentenze (della CTR Sicilia – sezione staccata di Catania, nn. 153 e 154 del 2013, emesse dalla XXXIV sezione, relative a ciascuno dei due anni oggetto di accertamento) affermano i seguenti principi:

1) trovarsi al secondo e terzo anno dall’inizio dell’attività sono cause che giustificano lo scostamento rispetto ai dati scaturenti dagli studi di settore o dai parametri;

2) è causa legittima di scostamento l’incasso di fattura in esercizi diversi da quello di “competenza”, valendo il principio di cassa;

3) il possesso di un’autovettura, due computer ed una stampante, nonché l’assenza di dipendenti sono indicatori di una situazione soggettiva che giustifica lo scostamento.

4) l’Ufficio non può limitarsi alla mera constatazione dello scostamento, ma deve produrre ulteriori prove per sorreggere l’accertamento basato sui parametri.

 

18 Aprile 2013

Danilo Sciuto