Contributo unificato, basta indicare lo scaglione?

nel rito tributario non sono previste forme di esenzione di natura soggettiva del contributo unificato, pertanto è sufficiente indicare lo scaglione di valore in cui rientra la controversia?

Si prende spunto dalla recente Direttiva n. 2/DGT del 14/12/2012 emanata dal Mef  (Direzione Giustizia Tributaria) per approfondire il tema della dichiarazione del valore della lite, anche alla luce della sentenza della CTP di Massa Carrara (n. 302/2/2012 dell’8 ottobre 2012) da cui emerge che nel rito tributario non è necessario indicare il quantum del valore della lite ma è sufficiente indicare lo scaglione di valore in cui rientra la controversia.

Pertanto la sanzione non scatta per il contribuente che nel ricorso non ha specificato l’esatto importo da pagare ma ha indicato lo scaglione di valore della controversia.

 

Contributo unificato: natura giuridica

E’ stato istituito dall’art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, con decorrenza 7 luglio 2011 e riguarda la tassazione per le spese dei ricorsi presentati in ambito civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e amministrativo nonché, con le modifiche contenute nel citato dl n. 98/11, nel processo processo tributario. Il contributo si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia e varia in base al valore della controversia. A partire dal 1° marzo 2012 la tassazione per le spese degli atti giudiziari è regolata mediante il versamento del «contributo unificato di iscrizione a ruolo» che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato per i procedimenti penali, civili e amministrativi, nonché tributari.

Se la parte modifica la domanda o presenta domanda riconvenzionale, che determina l’aumento del valore della causa, deve dichiararlo e provvedere al versamento integrativo del contributo, mentre quest’ultimo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per quelli in Cassazione.

Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125, c. 1, c.p.c., e 16 c. 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale), il contributo è aumentato della metà.

E’ bene ricordare che le segreterie delle Commissioni tributarie sono gli uffici preposti alla riscossione del contributo unificato e, in caso di omesso o parziale versamento dello stesso, devono irrogare le relative sanzioni.

 

La giurisprudenza ha riconosciuto la natura tributaria del contributo in esame evidenziando che l’atto di opposizione per eventuali vizi della cartella esattoriale va proposto dinanzi al giudice tributario in quanto (cfr. Cass. civ., SU., 17 aprile 2012 n. 5994; Cass. civ. SS.UU. 9840/11).

Il contributo è dovuto, quindi, in rapporto al valore della controversia , a titolo di tributo, non comprensivo di sanzioni ed interessi. Infatti, come precisato dalla Direttiva n. 2/2012, gli interessi e gli altri oneri accessori indicati nella cartella di pagamento non concorrono a determinare il valore della lite ai fini del calcolo del contributo unificato, non dovendosi ricomprendere neanche i crediti di altra natura, quali quelli previdenziali e quelli inerenti violazioni del codice della strada.

Di seguito si espone la tabella aggiornata al 12 giugno 2012 del contributo unificato per i ricorsi principali e incidentali proposti dinanzi alle CTP e CTR:

 

VALORE DELLA CONTROVERSIA

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

 

Controversie di valore fino a 2.582, 28

30,00

Controversie di valore superiore ad Euro 2.582,28 e fino ad euro 5.000,00

60,00

 

Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00

120,00

 

Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00

250,00

 

Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00

500,00

 

Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00

1.500,00

 

La citata Direttiva n. 2/DGT del 14.12.2012 ha chiarito che nel rito tributario non sono previste forme di esenzioni di natura soggettiva del contributo unificato, mentre gli uffici delle commissioni tributarie devono porre in essere forme di recupero del contributo non versato al momento del deposito del ricorso, come, ad esempio, la prenotazione a debito. Quest’ultima è ammessa solo per le amministrazioni statali e per le Agenzie fiscali, nonché per le altre amministrazioni dello Stato ammesse a tale regime da espressa normativa.

La stessa Direttiva ha fornito alcuni interessanti chiarimenti relativamente all’ambito soggettivo del contributo unificato. Nel caso in cui ci sia una pluralità di ricorrenti, destinatari di un unico atto di accertamento, questi sono tenuti a versare il contributo unificato per ciascun ricorso iscritto a ruolo. Infatti il valore della lite è quello relativo all’accertamento notificato ai soggetti coobligati, non configurandosi un litisconsorzio necessario ma una fattispecie di condebitori solidali.

Relativamente alla dichiarazione del valore della lite, se la stessa non viene resa nelle conclusioni del ricorso, si può procedere a sanare tale omissione mediante la precisazione, da effettuarsi anche in atto separato, del valore della controversia, che dovrà essere sottoscritta e datata dal difensore o dalla parte e resa non oltre il termine di giorni 30 dal giorno del deposito dell’atto.

Nel caso in cui il ricorrente non abbia indicato il valore della lite nelle conclusioni ma, ad esempio, nelle premesse o in altre parti del ricorso, è possibile non applicare la presunzione che ascrive la lite allo scaglione di valore più elevato. Al riguardo, la Direttiva ha chiarito che la dichiarazione del valore della controversia “deve essere effettuata dalla parte, in modo specifico, nelle conclusioni del ricorso ai sensi del comma 3-bis dell’art. 14 del TUSG”. Atteso che tale mancanza può essere sanata previa precisazione in un atto separato, l’onere di indicare il valore della lite è a carico della parti e l’ufficio non è tenuto a ricarcare aliunde tale valore né attivarsi per attribuire autonomamente il valore della controversia attraverso l’esame degli accertamenti impugnati.

 

Nella fattispecie portata al vaglio dei giudici della Commissione tributaria provinciale, il contribuente non ha indicato il valore della lite nelle conclusioni del ricorso ma ha specificato che la controversia ha un valore inferiore ad € 2.582,28. In tal caso, in cui il contributo unificato è pari a 30 euro, “non si concretizza l’omessa indicazione del valore della controversia che ha indotto la segreteria della commissione tributaria ad emettere l’atto impugnato”.

Secondo i giudici tributari, il citato art. 37, che ha istituito il contributo unificato, non prevede l’indicazione del quantum, in quanto la sua ratio è di permettere alle segreterie delle commissioni tributarie di verificare quanto pagato dal soggetto ricorrente.

Pertanto i giudici tributari hanno ritenuto che è sufficiente indicare lo scaglione di valore in cui rientra la controversia per poter determinare il contributo unificato da versare, non risultando sanzionabile il contribuente che non ha indicato il valore della controversia ma soltanto lo scaglione in cui rientra la lite ai fini dell’applicazione del contributo unificato.

 

20 aprile 2013

Enzo Di Giacomo