Quando il commercialista non paga l'IRAP

il commercialista che non presenta i connotati dell’autonoma organizzazione, anche se abbia esposto in contabilità compensi a terzi che rivestono carattere di saltuarietà, non è tenuto a versare l’imposta in esame

Si prende spunto da una recente sentenza della CTR Lazio (n. 572/1/12 del 5/12/12) per fare il punto della situazione sulla questione dell’Irap.

Con tale decisione si afferma che il commercialista he non presenta i connotati dell’autonoma organizzazione, anche se abbia esposto in contabilità compensi a terzi che rivestono carattere di saltuarietà, non è tenuto a versare l’imposta in esame. Pertanto l’occasionalità dell’impiego di lavoro altrui esclude il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del pagamento dell’Irap (cfr. Cass. 10 febbraio 2012, n. 1941).

L’argomento in esame ormai rischia di diventare obsoleto, ma non si può fare a meno di annotare le numerose liti che si concludono con la vittoria del contribuente/professionista e che inevitabilmente provocano un danno per l’erario.

L’IRAP, imposta a carattere reale e non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ha come presupposto l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione dei servizi. Presupposto dell’imposta, disciplinata dalla legge n. 662 del 1996, e istituita dal D.lgs. n. 446/1997 è che l’attività sia svolta mediante una “organizzazione autonoma” e l’accertamento dell’assenza di tale requisito costituisce il presupposto necessario per l’esclusione dal pagamento dell’imposta per coloro che non si avvalgono di una struttura organizzativa stabile.

Circa la sussistenza di detto requisito, la giurisprudenza è stata chiamata ad accertare il rapporto tra attività professionale ed Irap e su questo punto ha affermato, a seguito anche del pronunciamento a livello europeo, che affinché ci sia autonomia organizzativa nell’espletamento dell’attività, è necessario che il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; non impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che costituiscono nel concreto il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione (i.e. un computer, telefono, mobili d’ufficio, di modesta entità) e non si avvalga del lavoro altrui se non in modo occasionale (Cass. n. 3672-3679-3682/2007).

Nel caso in esame il contribuente, esercente attività di commercialista, presentava istanza di rimborso dell’imposta versata che non riteneva dovuta in quanto nella sua attività non sussisteva quell’autonoma organizzazione che costituisce il presupposto dell’Irap. A seguito del silenzio-rifiuto formatosi, il contribuente proponeva ricorso alla CTP che non lo accoglieva e successivamente presentava appello alla CTR.

I giudici tributari aditi hanno ritenuto che l’attività svolta dal contribuente non presenta i connotati dell’autonoma organizzazione. Secondo i principi ormai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, non è l’entità del reddito prodotto a determinare la debenza dell’Irap (Cass. n. 13038/2009). Pertanto l’ammontare dei compensi è un dato irrilevante ai fini di ritenere o meno l’esistenza di un’autonoma organizzazione; mentre le spese per ammortamenti di beni strumentali e compensi ai terzi rappresentano un dato equivoco, in quanto non si evince né se le prime si riferiscono a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo ovvero ad attività occasionalmente delegate a terzi, fatto che conferma l’assenza di autonoma organizzazione (Cass. 27 marzo 2012, n. 4429).

I giudici tributari hanno rilevato che il contribuente ha esposto compensi erogati a terzi di cui comunque è stato in grado di fornire congrua giustificazione, dimostrando l’occasionalità della prestazione fornita da parte di altro professionista; la saltuarietà di tale prestazione, nel sottolineare una mera occasionalità della prestazione, conferma la mancanza di collaborazioni continuative con soggetti terzi.

Alla luce di quanto sopra, la CTR ha ritenuto che non fosse ravvisabile nell’attività del contribuente una autonoma organizzazione produttiva di reddito assoggettabile a Irap.

Si segnala un recente pronunciamento della Cassazione di segno opposto che ha affermato che il commercialista, il quale si avvale soltanto di un apprendista è tenuto a pagare l’Irap. (Cass. 11 dicembre 2012, n. 22592). Certamente il confine della autonoma organizzazione si è fatto con il tempo piuttosto labile, e ciò rende sempre più fertile il terreno per i contenziosi iniziati dai professionisti, ultimamente spesso vittoriosi, per cui l’ufficio preferisce affidarsi, caso per caso, alle decisioni dei giudici.

 

2 marzo 2013

Enzo Di Giacomo