La società non paga le tasse: possibile sequestro dei beni all’amministratore

analisi dei rischi patrimoniali che corre l’amministratore di una società per i fatti di evasione fiscali addebitabili alla società amministrata

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33587 del 31 agosto scorso ha affermato il principio che in caso di accertamento, l’attivazione della procedura di rateazione delle somme dovute, prevista dall’articolo 3-bis del Dlgs 462/1997, non è sufficiente a impedire un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni del contribuente accertato, ma può legittimare soltanto una richiesta di riduzione della somma sequestrata in funzione dell’importo già versato.

Si ricorda brevemente che l’art. 240 del codice penale, prevede la confisca facoltativa per le cose che sono il prodotto o il profitto del reato; per converso è obbligatoria per le cose che “costituiscono il prezzo del reato”. L’ art. 321, c. 2, c.p.p. prevede la possibilità che già nella fase delle indagini preliminari, il sequestro delle cose possono essere oggetto di confisca. Spesso accade che per alcune situazioni è piuttosto difficile riuscire a recuperare le somme di denaro o i beni costituenti il prezzo o il profitto del reato. La logica conseguenza è che per i delitti previsti dagli artt. da 314 a 321 del codice penale (peculato, concussione, corruzione) e per altri delitti previsti da leggi speciali, si applica l’art. 322-ter del codice penale che prevede “la confisca per equivalente”, cioè la confisca di beni per un valore corrispondente al prezzo del reato.

L’art. 322-ter del codice penale dispone che “pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale del bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro sempre ricadente nella disponibilità dell’indagato, solo quando non sia possibile la confisca del primo” è previsto un preventivo accertamento con riferimento all’esistenza diretta di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, c. (Finanziaria 2008)1 ha previsto che, anche per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, tranne che per il delitto di occultamento e sottrazione di scritture contabili, si applica la confisca per equivalente, regolata dall’art. 322-ter del codice penale; è obbligatoria, pertanto, la confisca di beni di cui il contribuente che ha commesso il reato abbia disponibilità, per un valore equivalente al prezzo del reato. In sostanza la norma introdotta dal legislatore nell’ambito tributario è finalizzata a colpire il vantaggio economico che deriva dall’evasione fiscale.

 

Il giudizio di merito

Con riferimento alla sentenza in commento la questione si sviluppa a seguito della contestazione del reato di omesso versamento di IVA, contenuto nell’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000, ad un amministratore di società per aver omesso di versare l’imposta relativa al 2009 per l’importo di euro 251.319 nel termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo; la Corte di Appello aveva rigettato l’appello proposto avverso il decreto del gip presso il Tribunale con il quale è stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per l’equivalente disposta su somme di denaro nella sua diretta disponibilità per l’importo in precedenza indicato.

 

Art. 10-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta

Art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74

La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

 

La richiesta di revoca da parte del rappresentante legale della società era stata avanzata sulla base del fatto che il mancato versamento dell’IVA era dipeso da situazione di provvisoria difficoltà finanziarie della società e che comunque l’Agenzia delle Entrate aveva aderito alla richiesta di rateizzazione avanzata dal ricorrente il quale aveva rilasciato garanzie fideiussorie a copertura di quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni ed aveva anche già provveduto al pagamento delle prime due rate concordate. Il Tribunale respingeva l’appello rilevando che il pagamento di due sole rate del piano di ammortamento ed il rilascio della polizza fideiussoria non potevano ritenersi equivalenti alla effettiva e definitiva estinzione della posizione debitoria con l’amministrazione finanziaria, condizione alla quale, secondo l’orientamento indicato anche in alcune sentenze della Cassazione, ritiene subordinata l’insussistenza dei presupposti per procedere a confisca.

I giudici della Cassazione evidenziano come le pronunce più recenti siano nel senso di ritenere che il sequestro per equivalente disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per violazioni tributarie, non possa avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato; il giudice è tenuto a valutare l’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto così come avviene in sede di confisca. Per la Corte di Cassazione, tuttavia, le ragioni del sequestro possano venire meno solo con il completamento del pagamento rateale concordato. Sino ad allora il sequestro rimane legittimo ferma restando la possibilità di ottenere riduzioni in ragione degli importi versati.

Non può ritenersi, infatti, sufficiente il semplice accordo con l’amministrazione finanziaria seppure seguito dal pagamento di alcune rate in quanto finché il versamento non sarà completo, l’obbligazione assunta non potrà dirsi adempiuta.

Per i giudici di legittimità nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter cod. penale, le somme di denaro costituenti oggetto del vincolo cautelare quale profitto del reato di corruzione non sono suscettibili di sostituzione attraverso una fideiussione da costituire presso un istituto di credito, trattandosi di una garanzia personale di pagamento non equipollente rispetto al bene in sequestro.

La finalità del sequestro preventivo, secondo la Corte di Cassazione, è quella di anticipare il provvedimento di confisca per evitare “che la res considerata pericolosa, una volta lasciata nella disponibilità del reo, possa costituire per lui un incentivo a commettere ulteriore attività criminosa”.

In sostanza per i giudici di legittimità il sequestro per equivalente si giustifica con la necessità di sottrarre alla disponibilità dell’imputato una somma pari a quella del profitto ogni volta che non si renda possibile aggredire direttamente l’oggetto del profitto.

Per la Corte di Cassazione la tesi del ricorrente non è da ritenersi legittima; il ricorso non può che essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

28 gennaio 2013

Federico Gavioli

1 Cfr. Tale norma afferma “Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale”.