La riforma Fornero e le prestazioni collaborative in ambito professionale

la riforma del lavoro ha profondamene rivisto la disciplina delle collaborazioni a progetto; una recente circolare del Ministero chiarisce gli aspetti critici di tali collaborazioni svolte nell’esercizio di attività professionali qualificate

Nella recente circolare n. 32/2012, il MEF ha fornito chiarimenti necessari per la corretta applicazione, da parte del personale ispettivo, della disciplina contenuta nell’art. 69-bis del Dlgs n. 276/2003, introdotto dalla legge n. 92/2012. Secondo la disposizione le “prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” vanno inquadrate nell’ambito di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto, o anche in lavoro subordinato, se presenti alcuni requisiti specifici.

Le specificità di cui si parla sono:

 

  • prestazione in regime di monocommittenza;
  • rapporto con il medesimo committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
  • il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, supera l’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
  • il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

 

La partita IVA è uno strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ed ai lavoratori che, ai sensi dell’art. 2222 c.c., si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.  

Il disconoscimento del rapporto di collaborazione è una presunzione semplice del personale ispettivo passibile di prova contraria da parte del committente. La presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione (18 luglio 2012); per le prestazioni in essere, il legislatore dà tempo 12 mesi dall’entrata in vigore della riforma per consentire gli opportuni adeguamenti (periodo transitorio).  

Durata della collaborazione

Il periodo di 8 mesi annui per 2 anni consecutivi si conteggia nell’ambito dell’anno solare; il lasso di tempo da considerare, tenendo presente che la durata di un mese è pari a 30 giorni, deve essere almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi. L’ispettore, ai fini dell’accertamento, deve risalire ai periodi di attività esercitata in base ad elementi documentali (lettere di incarico o fatture, per esempio); possono essere utili anche le prove testimoniali.  

Corrispettivo della collaborazione

Il corrispettivo della collaborazione deve costituire almeno l’80% di quanto ricavato nell’arco di 2 anni solari consecutivi; non si dovrà tener conto di eventuali somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro accessorio o redditi di altra natura. Vanno calcolati i corrispettivi fatturati anche se non incassati.  

Postazione fissa di lavoro

Per quanto riguarda la postazione di lavoro, la dicitura “fissa” non deve necessariamente significare “ad uso esclusivo”. La condizione si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore usufruisce di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività.  

Competenze, capacità e reddito annuo del collaboratore

La presunzione non opera:

a) se la prestazione è legata ad elevate competenze teoriche acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività. Al fine è
necessario che le competenze siano comprovate dal:

  • possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
  • possesso di un titolo di studio universitario;
  • possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato;
  • possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento;
  • svolgimento dell’attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni;

b) se la prestazione è svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (euro18.662,50).  

 Il Ministero ha chiarito che, ai fini dell’esclusione dal campo applicativo della disposizione, i requisiti indicati devono entrambi
realizzarsi in capo al collaboratore.  

Prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali qualificate

L’art. 69-bis, al comma 3, esclude dall’applicabilità della presunzione anche le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.  Gli albi, i ruoli, i registri o elenchi professionali sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da un’amministrazione pubblica nonché da federazioni sportive, in relazioni e ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di Stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico
organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell’attività.  

Il Ministero chiarisce anche quali siano le disposizioni che, in caso di conversione del rapporto, devono trovare applicazione. La presunzione determina l’integrale applicazione della disciplina, compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1. Se la prestazione è ricondotta ad una collaborazione a progetto, occorrerà dare applicazione anche alla restante disciplina di cui
al Titolo VII, Capo I del Dlgs n. 276/2003, comprendendo le disposizioni in materia di sospensione del rapporto in caso malattia e infortunio e di proroga dello stesso in caso di gravidanza. La contribuzione relativa alla gestione separata INPS verrà ripartita per due terzi a carico del committente e per un terzo del collaboratore, che avrà diritto alla rivalsa nei confronti del committente.

 

Angelo Facchini

31 gennaio 2013