Corsi sportivi ed esenzione da IVA: novità 2013

analisi della possibile interpretazione della novità contenuta nella Legge di stabilità 2013 con riguardo alla perdita dell’esenzione IVA dei corsi di addestramento sportivi

Premessa

Il presente articolo ricostruisce la possibile interpretazione della novità contenuta nella Legge di stabilità 2013 con particolare riguardo alla perdita dell’esenzione Iva dei corsi di addestramento sportivi, alla luce anche di alcuni pareri dottrinali.

 

 

Esenzione da Iva per i corsi di addestramento sportivo

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da Iva le prestazioni didattiche di ogni genere qualora rese da istituti o scuole riconosciute ovvero da organismi che abbiano ottenuto formale riconoscimento direttamente dai competenti organi della pubblica amministrazione.

In particolare, tale esenzione riguarda “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.

Secondo l’Agenzia delle entrate (R.M. n. 205 del 2002), ai fini del riconoscimento dell’esenzione Iva delle suddette prestazioni, è necessario il duplice concorso delle seguenti condizioni:

– Che le prestazioni siano rese da istituti o scuole;
– che detti istituti o scuole siano riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

Il riconoscimento può essere rilasciato da organi diversi dalla Pubblica Amministrazione a condizione che gli stessi siano sottoposti a loro volta a vigilanza e controllo da parte del Ministero competente.

Il CONI, nel caso dei corsi di addestramento sportivo, riveste le predette condizioni per certificare detto riconoscimento.

Il riconoscimento dell’esenzione deve riguardare anche la natura del corso che si intende realizzare.

Infatti, i corsi di formazione svolti nei confronti di soggetti diversi dagli enti pubblici possono fruire del trattamento di esenzione dell’Iva (art. 10, comma 1, n. 20) a condizione che il riconoscimento prescritto dalla richiamata norma sia relativo ai corsi stessi.

Non basta, quindi, che il prestatore sia riconosciuto da una Pubblica Amministrazione o da altri organismi ad essa facenti capo, ma occorre anche l’apposito riconoscimento del corso sportivo.

Nel caso di specie (citata risoluzione) l’Agenzia delle entrate ha precisato che poiché i corsi effettuati dalla società cooperativa, ancorché affiliata alle federazioni sportive nazionali, non sono stati riconosciuti dalle federazioni sportive di appartenenza, ovvero dal CONI, i relativi proventi non possono fruire dell’esenzione da Iva per mancanza del disposto previsto dall’art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. n. 633/72.

La stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 382/E del 2008 ha precisato l’esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sia applicabile ai corsi didattici sportivi riconosciuti dall’ente di promozione sportiva, effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche ad esso affiliate.

 

 

 

 

 

Aliquote IVA su prestazioni socio-sanitarie, di diagnosi e ricovero

La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (cd. Legge di stabilità per il 2013), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, dispone che (art. 1, commi da 488 a 490):

488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-„bis) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:

«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

489. All’articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

Vengono, dunque, apportate alcune modifiche alle aliquote IVA che si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, quindi dal 2014.

In particolare:

Dal prossimo anno non si applicherà più l’aliquota ridotta del 4% sulle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (tabella A, parte II, n. 41-bis D.P.R. n. 633/1972).

Inoltre, si applicherà l’aliquota del 10% alle prestazioni, rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale:

– sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione (n. 18);

– di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura (n. 19);

– educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere (20);

– rese da brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (21);

– sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (27-ter).

Dall’illustrazione di tale modifica normativa non sembra interessata l’esenzione da Iva dei corsi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive (quindi, dal CONI).

Eppure, secondo una nota di una Federazione sportiva (FISG) del 08 gennaio 2013, nonché dalla comunicazione del noto “Studio Martinelli e Rogolino”, oltre che da un articolo redatto dal Dott. S. Ricci, emerge che “Ai sensi di quanto previsto dai successivi commi 488-490, a partire dal primo gennaio 2014 le prestazioni educative e quelle didattiche non potranno più godere dell’esenzione da Iva ex art. 10 dpr. 633/72. Ciò comporterà che anche i corsi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali competenti non potranno più godere, a partire dalla data indicata, di tale agevolazione. L’aliquota applicabile sarà il 10%. Resta ferma l’esclusione da Iva per quelle associazioni o società sportive che applicano l’art. 148 del tuir.

Vale a dire, continuano a non avere incombenze fiscali soltanto quelle associazioni sportive dilettantistiche che adottano i contenuti di tale articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986, ma unicamente nei confronti dei propri soci per i corrispettivi specifici introitati che continuano a fare parte della propria sfera istituzionale (non occorrendo neppure l’emissione di fattura, ma soltanto di una semplice ricevuta, peraltro emessa non per fini fiscali, ovvero commerciali, ma solo per i fini istituzionali dell’ente non commerciale).

 

 

 

 

Conclusione

A parte tale digressione (applicazione dell’art. 148 del Tuir come “ancora di salvataggio” per l’eventuale caso della mancata esenzione Iva), a parere di chi scrive, non sembra che il Legislatore abbia voluto, dal 2014, modificare l’agevolazione per i corsi sportivi (addestramento dei giovani, ecc.) svolti dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte e riconosciute dal CONI.

Infatti, se l’interpretazione di chi scrive della citata neo norma è corretta, allora la modifica (perdita dell’esenzione Iva delle varie operazione elencate nelle varie lettere dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) riguarda soltanto le prestazioni rese in favore di taluni soggetti (anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, le quali non saranno più esenti, poiché dovranno subire l’aliquota Iva del 10%.

 

 

Richiesta di chiarimenti ufficiali

Ovviamente, considerata sia l’importanza della questione sia i citati pareri dottrinali (di parere opposto), è auspicabile sul caso un pronto chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate, fermo restando che almeno sul piano applicativo non via sia urgenza, infatti, la novità riguarderà il 2014.

 

 

19 gennaio 2013

Vincenzo D’Andò