Bonus sud per le assunzioni: ultime novità

presentiamo il quadro normativo aggiornato relativamente ai bonus fiscali per le assunzioni dei lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno

Quadro normativo

– Legge n. 106/2011;

– D.M. 24 maggio 2012;

– Provvedimento del 14 settembre 2012;

– Risoluzione n. 88/E del 17 settembre 2012

 

Premessa

Bonus assunzioni sempre di stretta attualità. Al vecchio si affianca il nuovo. Raffica di provvedimenti in materia di crediti d’imposta per le assunzioni dei lavoratori. Per ultimo è intervenuta la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 88/E del 17 settembre 2012.

Bonus lavoratori svantaggiati

Iniziamo con, l’art. 2 del D.L. n. 70/2011 (convertito in Legge n. 106/2011), il quale ha istituito un credito d’imposta a favore dei datori di lavoro che aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 50% del costo relativo alle assunzioni, a tempo indeterminato, di lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”.

In particolare, il credito d’imposta è concesso per ogni nuovo assunto nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, in caso di lavoratori “svantaggiati”; qualora l’aumento di lavoratori dipendenti riguardi lavoratori “molto svantaggiati”, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione.

Lavoratori “svantaggiati” e lavoratori “molto svantaggiati”

Chi sono i lavoratori svantaggiati ?. La definizione della Commissione europea li individua nel seguente modo:

– Chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

– chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

– chi ha superato i 50 anni di età;

– chi vive solo con una o più persone a carico

– chi è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat);

– chi è membro di una minoranza nazionale.

Lavoratori “molto svantaggiati” sono coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

In attuazione delle suddette disposizioni, è stato emanato il D.M. 24 maggio 2012, che ha disciplinato le modalità di accesso al beneficio.

Tale decreto prevede l’obbligo della presentazione da parte dei soggetti interessati di un’apposita istanza alla Regione nel cui territorio è svolta l’attività per la quale si è verificato l’incremento occupazionale.

Inoltre, stabilisce che la comunicazione dell’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per fruire del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Provvedimento del 14 settembre 2012

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate pubblicato il 14 settembre 2012 ha precisato che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, tramite Modello F24, solo dietro presentazione all’agente della riscossione.

Infatti, il credito d’imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno è utilizzabile, nei limiti degli importi comunicati dalle Regioni, esclusivamente presentando il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale.

Tale provvedimento ha, quindi, definito le modalità ed i termini di fruizione del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, per due anni dalla data di assunzione del lavoratore, esclusivamente in compensazione mediante il Modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Al riguardo, il provvedimento ha precisato che, per la fruizione del credito, con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate siano istituiti uno o più codici da indicare nel modello di versamento F24.

Rileva la comunicazione di accoglimento: Il beneficio fiscale, riguardante le assunzioni effettuate nel periodo dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2013, deve essere richiesto mediante apposita istanza alla regione nel cui territorio è svolta l’attività per la quale si è verificato l’incremento occupazionale, secondo modalità e termini stabiliti dalle singole Regioni.

Il neo provvedimento ha, infatti, precisato che ciascuna regione, dopo aver formulato la graduatoria definita sulla base del criterio cronologico da individuarsi in ordine alla presentazione delle istanze e prima di comunicare agli interessati l’accoglimento dell’istanza, deve comunicare all’Agenzia delle entrate i nominativi degli ammessi all’agevolazione, con i relativi importi concessi, attraverso un apposito flusso informativo da inviare tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.

Il credito è utilizzabile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell’istanza prevista dall’art. 5 del D.M. 24 maggio 2012.

Inoltre, il credito d’imposta:

– non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP;

– non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR;

– deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è concesso.

Come utilizzare il bonus

Il datore di lavoro che ha assunto alle proprie dipendenze un lavoratore “svantaggiato” può utilizzare il credito d’imposta pari al 50% del costo salariale sostenuto nei dodici mesi successivi all’impiego; nel caso di assunzione di un lavoratore “molto svantaggiato” la somma é utilizzata per ventiquattro mesi.

Per calcolare quante sono le unità lavorative per le quali spetta il bonus occorre determinare la differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mese per mese, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Nel caso di assunzione a tempo parziale il credito spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro effettuate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Per accedere al beneficio, dopo che ciascuna regione avrà stabilito le modalità e le procedure per la concessione, gli interessati dovranno inviare una richiesta alla regione che, a sua volta, comunicherà l’ammissione al credito nei limiti delle risorse stanziate.

Una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda i datori di lavoro potranno utilizzare il la somma esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro due anni dalla data di assunzione del lavoratore.

L’agevolazione fiscale non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.

Inoltre, si decade dall’agevolazione quando:

– Il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti all’assunzione;

– i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle imprese;

– viene accertata definitivamente la violazione non formale di normativa fiscale, contributiva o sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

E’ stato istituito anche il codice tributo

Per ultimo, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 88/E del 17 settembre 2012, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus assunzioni sud.

Difatti, per consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta, tramite il modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo:

– “3885” denominato: “Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, D.L. n. 70/2011”

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo andrà esposto nella sezione “Regioni” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “codice regione” viene valorizzato con il codice della Regione che ha concesso il credito d’imposta , indicando per :

– l’Abruzzo, 01;

– la Basilicata, 02;

– la Calabria, 04;

– la Campania, 05;

– il Molise, 12;

– la Puglia, 14;

– la Sardegna, 15;

– la Sicilia, 16.

Infine, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è concesso il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

 

 

29 settembre 2012

Vincenzo D’Andò