La compensazione dei crediti verso la P.A. coi debiti tributari

ecco la procedura (l’articolo contiene anche un fac-simile di istanza per la certificazione dei crediti) che il contribuente creditore della pubblica amministrazione deve utilizzare per compensare tali crediti coi debiti erariali

Come è noto, l’art. 31, c. 1-bis, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 20 luglio 2010, ha inserito nel D.P.R. n.602/73, l’art. 28-quater, con il quale ha regolamentato le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, in G.U. n. 152 del 2 luglio 2012, ha fissato le modalità con le quali, a partire dal 1 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Per il raggiungimento dello scopo, il creditore deve acquisire la certificazione prevista dall’art. 9, c. 3-bis, del D.L. n.185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per utilizzarla per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.

Se la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versa all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti degli stessi enti.

Le modalità di attuazione della norma sono state demandate ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, decreto del MEF diramato il 25 giugno 2012, in G.U. n. 152 del 2 luglio 2012. Deve comunque trattarsi di debiti iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012.

Se possono essere oggetto di compensazione i crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture appalti, sono compensabili le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento esecutivi, i tributi erariali, regionali e locali, i contributi assistenziali e previdenziali, i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, e le entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione prevista.

 

Il procedimento

Il titolare del credito, una volta acquisita la certificazione, la presenta all’agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme sopra indicate.

Qualora il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, è onere del contribuente indicare, contestualmente, le posizioni debitorie che intende estinguere. In assenza di indicazione, l’imputazione dei pagamenti è effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 602/73, secondo le seguenti regole:

  • il concessionario non ha il potere di rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute;

  • in presenza di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute, se non per l’eventuale eccedenza, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario;

  • in presenza di rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta, soprattassa, pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora (l’imputazione non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora);

  • in presenza di debiti di imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

 

L’agente della riscossione, trattiene l’originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i 3 giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione debitrice a mezzo email certificata, alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione (ove possibile va utilizzata la piattaforma elettronica disciplinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 13, c. 2, della L. n. 183/2011).

Entro il 10 giorno successivo alla richiesta dell’agente della riscossione, l’Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, stesso mezzo, l’esito della verifica all’agente della riscossione che informa il titolare del credito.

In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione.

L’importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.

L’agente della riscossione deve comunicare all’ente debitore e all’ente impositore entro i 5 giorni lavorativi successivi l’avvenuta compensazione tramite email certificata o piattaforma elettronica.

L’agente della riscossione comunica mensilmente, entro il 10° giorno di ciascun mese, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – l’ammontare delle compensazioni effettuate con l’indicazione del tributo nonché degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell’agente della riscossione oggetto di compensazione.

L’estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo all’agente della riscossione.

Restano in ogni caso dovuti gli eventuali interessi di mora e l’aggio, maturati dal momento della quantificazione del debito, fino alla data di estinzione del debito.

L’ente debitore è tenuto al pagamento dell’importo oggetto della certificazione, utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa.

Il mancato pagamento alla predetta scadenza comporta l’applicazione degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/73.

In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell’ente debitore dell’importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo (esclusele risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale).

Qualora il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva.

 

Il fac simile di istanza

 

 

Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione dell’art.9, co.3-bis del D.L. n.185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n.2 del 28 gennaio 2009, e successive modificazioni.

 

Da indirizzare a:

Amministrazione: _______________________

Indirizzo: ______________________________

CAP, Città, Provincia: ____________________

 

1. Dati del creditore (contrassegnare l’opzione applicabile)

ditta individuale

Denominazione/Ragione Sociale ____________________________________________

Cognome e Nome del titolare _______________________________________________

Luogo di nascita ________________________

Data di nascita _________________________

Indirizzo di residenza ______________________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA __________________________________________________

Riferimenti telefonici ______________________________________________________

Indirizzo E-mail __________________________________________________________

 

Società

Denominazione/Ragione Sociale ____________________________________________

Sede legale _____________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA __________________________________________________

Iscrizione CCIAA nel Registro delle Imprese ___________________________________

Riferimenti telefonici ______________________________________________________

Indirizzo E-mail __________________________________________________________

 

Dati del rappresentante legale

Cognome e Nome ________________________________________________________

Luogo di nascita ________________________________Data di nascita _____________

Riferimenti telefonici _______________________________________________________

Indirizzo E-mail ___________________________________________________________

 

2. Dati dell’amministrazione interessata

Denominazione __________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________

 

3. Dati relativi al credito

Ammontare complessivo del credito (in Euro) ___________________________________

Documenti relativi al credito (contrassegnare le opzioni applicabile)

Fattura n. ___________ in data__________ di importo __________________________

Parcella n. __________ in data __________ di importo __________________________

Altro (specificare) ______________n. ______ in data ________ di importo __________

 

Eventuali altri elementi utili all’individuazione del credito, inclusa la descrizione dell’oggetto del contratto (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalto), la data e altri estremi del contratto:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

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In relazione ai crediti sopra indicati, il sottoscritto chiede il rilascio della certificazione di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione dell’art.9, co.3-bis, del D.L. n.185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n.2 del 28 gennaio 2009.

 

4. Dichiarazioni

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, che alla data odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

Il sottoscritto accetta, nelle more dell’ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né a cedere a terzi i crediti medesimi.

Il sottoscritto accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

Il sottoscritto dichiara che (contrassegnare l’opzione applicabile):

intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art.31, co.1-bis, del D.L. n.78/10 per un importo pari a € _______________________

non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art.31, co.1-bis, del D.L. n.78/10.

 

Luogo e Data _______________________________________________________

Firma del creditore o del rappresentante legale ________________________________

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione.

 

Luogo e Data ___________________________________________________________

Firma del creditore o del rappresentante legale _________________________________

 

11 settembre 2012

Roberta De Marchi