Il fondatore dello studio paga l'IRAP

il professionista deve versare l’Irap solo quando risulta il fondatore della struttura in cui svolge la sua attività e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri

Il professionista è tenuto a versare l’Irap solo quando risulta il fondatore della struttura in cui svolge la sua attività e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri.

La presente sentenza (Cass. 13 giugno 2012, n. 9692) costituisce un ulteriore tassello fornito dai giudici di legittimità al concetto di autonoma organizzazione emergendo che il professionista paga l’IRAP solo quando si avvale di una struttura organizzata autonomamente e che di tale struttura, a fini operativi, ne risulti il fondatore e non si avvalga di una struttura organizzata da altri.

 

Presupposti impositivi dell’Irap

Presupposto dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è che l’attività sia svolta mediante una “organizzazione autonoma” che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; l’eventuale accertamento dell’assenza di tale condizione rappresenta il requisito necessario per l’esclusione dal pagamento dell’imposta per quei soggetti, professionisti o imprenditori, che non si avvalgono di una struttura stabile organizzativa (art. 2).

La Suprema Corte ha affermato a più riprese che, ai fini del pagamento dell’imposta in esame, deve sussistere un’autonoma organizzazione dell’azienda, per cui qualora il professionista svolge l’attività in un locale in affitto e la stessa non è organizzata in modo autonomo lo stesso non è tenuto al pagamento dell’Irap e, ove versata, ne può chiedere il rimborso (Cass., 10 maggio 2011, nn. 10271 e 10295; 26 maggio 2009, n. 12111). Il piccolo imprenditore non è soggetto al pagamento dell’Irap se svolge un’attività che non è organizzata autonomamente (Cass. 21 marzo 2012, n.4490; cfr. Cass. ord. 27 marzo 2012, n. 4929). Diversamente altri pronunciamenti di legittimità hanno posto in luce che qualsiasi tipo di retribuzione versata ai collaboratori determina l’obbligatorietà del pagamento dell’Irap. In particolare, è stato affermato l’obbligo per il professionista di versare l’Irap allorchè si avvale, anche occasionalmente, di soggetti inquadrati con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (Cass. 15 novembre 2011, n. 23906; n. 26881 del 2008).1

 

Nel caso in esame il contribuente, medico professionista, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio che, in accoglimento dell’appello dell’ufficio finanziario, aveva stabilito la non spettanza al contribuente del rimborso dell’Irap pagata per gli anni 2003-2007. In particolare, i giudici di merito avevano evidenziato che il professionista non avrebbe potuto effettuare alcun intervento chirurgico senza l’organizzazione posta a sua disposizione dalla clinica dove effettuava i suoi interventi. In altri termini senza tale organizzazione il medico non avrebbe potuto aggiungere alcun valore economico all’attività svolta dallo stesso, per cui, attuandosi in tal modo una mera sinergia tra la clinica e il professionista, l’attività svolta rientrava tra quelle assoggettabili ad IRAP.

I giudici di legittimità hanno rilevato preliminarmente che ciò che rileva ai fini della autonoma organizzazione che determina l’assoggettabilità ad IRAP, è l’esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente: tale requisito non si realizza quando il professionista operi all’interno di una struttura gestita da altri. Da qui può accadere che l’imposta in esame risulti inapplicabile a soggetti che realizzino alti guadagni senza il concorso di “stabile organizzazione” di supporto avente consistenza oggettiva.

L’esempio che più si avvicina alla fattispecie in esame è rappresentato dal caso di coloro che operano come amministratori o sindaci, utilizzando a tal fine le strutture della società o della banca e percependo compensi non soggetti ad Irap (Cass 21 dicembre 2011, n. 27983; 16 settembre 2010, n. 19607). Il principio di diritto dettato dai giudici nel caso in esame è che in base all’art. 2 del D Lgs 446/1997, ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, ovvero faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Per cui non sono perciò soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura organizzata da altri.

Una recentissima sentenza della Cassazione (Cass. 8 giugno 2012, n. 9411) ha affermato che il soggetto che svolge la doppia attività di sindaco di una azienda e di commercialista in uno studio professionale associato è tenuto a versare l’IRAP spettando a quest’ultimo, che presenta domanda di rimborso, l’onere della prova (cfr. Cass. 28 maggio 2009, n. 12653).

 

10 luglio 2012

Enzo Di Giacomo

1 Cass, ord. 10 febbraio 2012, n. 1941.L’assenza di autonoma organizzazione in seno all’azienda, che non può essere costituita dal solo possesso di una macchina e di un computer né dalla sporadica assistenza di qualche collaboratore, esclude l’obbligo di pagamento dell’Irap.