L’interlocking da categoria di studio a fenomeno da vietare

una prospettiva della legislazione recente che intende evitare i conflitti d’interesse derivanti dalla presenza di medesimi amministratori in società diverse

La situazione odierna ha portato parte della dottrina ad interrogarsi sulla cd corporate governance, e quindi, sulla direzione e sul controllo aziendale, considerando, anche che l’emergere di illeciti è presente nel panorama nazionale anche grazie all’arretratezza dei sistemi di corporate governance appunto, ancora legati al cd modello latino, dove il controllo e la direzione hanno un ruolo limitato diversamente dai modelli tedeschi e anglosassoni.

 

Dunque nel nostro paese tante sono state le discussioni circa la trasparenza, la correttezza delle informazioni contabili e la tutela dei piccoli azionisti, attraverso la necessaria separazione tra proprietà e controllo, mentre non c’è stato dibattito circa l’efficacia dei sistemi di corporate governance, attraverso sistemi che tendevano ad individuare le caratteristiche dei sistemi di direzione aziendale.

 

Contrariamente alla situazioni italiana, la dottrina anglosassone ha tentato di analizzare le caratteristiche del Consiglio di Amministrazione, sottolineando le relazioni tra il Consiglio di Amministrazione e la determinazione di strategie aziendali.

 

La caratteristica del Consiglio di Amministrazione più importante è la situazione di interlocking, concretizzata nel rapporto tra due aziende legate dall’amministratore che è parte del Consiglio di Amministrazione di entrambe: si ricordi come il primo studio tendente a regolamentare il fenomeno risale al 1914 negli Stati Uniti.

 

Così come lo ha definito Mizruchi nel 1996, l’interlocking è la connessione tra due o più imprese mediante la condivisione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i cui membri, così individuati sono chiamati overboarded.

 

La dottrina ha distinto

  • l’interlocking diretto, nel caso di condivisione diretta tra due aziende dello stesso amministratore;

  • l’interlocking indiretto, nel caso di due imprese che noncondividono direttamente tra loro un membro del Consiglio di Amministrazione, anche se hanno in comune almeno un membro del Consiglio con una terza impresa.

 

Gli studi sull’interlocking hanno permesso di accertare le motivazioni principali che stanno alla base di questo fenomeno:

  • l’interlocking faciliterebbe la collusione tra le aziende perché crea una rete di comunicazione tra gli amministratori al fine di stabilire accordi che tentano di ledere la concorrenza del settore;

  • Un’altra chiave di lettura spiega il fenomeno attraverso la volontà di ricorrere alla cooptazione al fine di avere un accesso facilitato delle risorse riducendo l’incertezza dell’ambiente circostante;

  • Un’ulteriore spiegazione è data dal tentativo dell’azienda detentrice della risorsa critica di controllare il comportamento dell’altra azienda;

  • Ancora si afferma che l’interlocking tende a portare l’azienda verso un miglioramento della propria immagine nel mercato di riferimento.

 

Le motivazioni che portano alla definizione dell’interlocking sono difficili da individuare ed altrettanto difficile è determinarne gli effetti optando per una sola teoria: comunque, i legami di interlocking portano verso nuovi canali di comunicazione tra le organizzazioni che potrebbero diffondere comportamenti simili tra le imprese, determinando la stretta connessione tra il fenomeno analizzato e le strategie aziendali.

L’unico tentativo di regolarizzare il fenomeno dell’interlocking in Italia è dato dall’art. 2390 c.c. che non fornisce un’interpretazione univoca, anche se si ricordi come la Legge sul risparmio ha fissato un tetto massimo al numero di cariche cumulabili da un membro del Collegio Sindacale al fine di garantire efficacia nel controllo.

In vero in Italia l’art. 36, D.L. n. 201/2011 introduce il divieto interlocking e quindi di assumere cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti aventi come mercato di riferimento quello di credito, assicurativo e finanziario: la norma vuole evitare situazioni che potrebbero ledere la concorrenza.

Considerando la complessità operativa della norma la Banca d’Italia, la CONSOB e l’ISVAP si sono impegnati per redigere criteri di applicazione legati ai diversi loro ambiti di appartenenza, attendendo chiarimenti normativi.

 

In particolare:

  • Relativamente alla dimensione delle imprese/gruppi, il documento stilato sottolinea che il divieto di cui sopra, interessi situazioni di intrecci di cariche tra imprese di dimensioni di rilievo che potrebbero ledere la tutela della concorrenza;

  • il divieto è operativo nel caso in cui una sola delle imprese in cui il soggetto ha cariche presenta un fatturato totale di almeno 47 milioni di euro.

 

11 giugno 2012

Sonia Cascarano