IRAP: il reddito non prova autonoma organizzazione

il reddito del contribuente (per quanto elevato) non è uno dei requisti valutati dai giudici per essere soggetti ad IRAP

L’ammontare del reddito in sé considerato non rileva per l’esistenza o meno di una autonoma organizzazione dell’attività dell’imprenditore, per cui lo stesso non è tenuto al pagamento dell’Irap.

La Suprema Corte, con ord. 27 marzo 2012 n. 4929, ha ritenuto inoltre che le spese modeste per ammortamento di beni strumentali e compensi a terzi rappresentano dato equivoco non essendo attinenti a rapporti di collaborazioni di tipo continuativo,

L’imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio regionale (IRAP) è un’ imposta reale e deducibile ai fini delle imposte sui redditi, e trova fondamento nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione dei servizi. Requisito dell’imposta, quindi, è che l’attività sia svolta mediante una “organizzazione autonoma” e l’eventuale accertamento dell’assenza di tale requisito rappresenta il requisito necessario per l’esclusione dal pagamento dell’imposta per quei soggetti, professionisti o imprenditori, che non si avvalgono di una struttura stabile organizzativa.

La giurisprudenza, ai fini del pagamento dell’imposta in esame, ha affermato la necessità di un autonoma organizzazione dell’azienda, per cui qualora il professionista svolge l’attività in un locale in affitto e la stessa non è organizzata in modo autonomo non paga l’Irap e, ove versata, ne può chiedere il rimborso: quest’ultimo, pertanto, è dovuto se il professionista, che non possiede un’autonoma organizzazione, svolge la propria attività in un studio che detiene in locazione (Cass., 10 maggio 2011, nn. 10271 e 10295; 26 maggio 2009, n. 12111).

In verità alcuni recenti pronunciamenti hanno evidenziato, diversamente, che qualsiasi tipo di retribuzione di collaboratori determina l’obbligatorietà del pagamento dell’Irap. In particolare, è stato affermato l’obbligo per il professionista di versare l’Irap allorchè si avvale, anche occasionalmente, di soggetti inquadrati con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (Cass. 15 novembre 2011, n. 23906). In altro pronunciamento la SC ha precisato che il professionista che guadagna molto non significa che sia obbligato a pagare l’Irap: infatti l’elemento impositivo che contraddistingue è che lo stesso si svolga attraverso un attività organizzata (sent. n. 26881 del 2008).

 

Il caso

Il contribuente, ingegnere libero professionista, aveva richiesto il rimborso dell’Irap versata negli anni dal 2001 al 2003 e a seguito del silenzio rifiuto dell’Amministrazione aveva proposto ricorso in commissione tributaria. Le Commissioni di merito hanno accolto il ricorso e riconosciuto il diritto del professionista al rimborso dell’imposta.

La SC ha ritenuto, avallando le motivazioni dei giudici di merito, che il contribuente svolge la propria attività da solo non avvalendosi di personale alle sue dipendenze (cfr. Cass. n. 3618 del 2007).

In particolare, i giudici hanno ritenuto infondato il secondo motivo eccepito dall’Amministrazione, in quanto “l’ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno l’esistenza di una autonoma organizzazione, e le spese per ammortamento beni strumentali e compensi a terzi,modeste in sé, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo ovvero ad attività occasionalmente delegate a terzi, fatto che confermerebbe l’assenza di autonoma organizzazione”.

 

Una recente sentenza ha confermato che anche il consulente aziendale, alla stregua dei piccoli imprenditori, non è tenuto al pagamento dell’ Irap in assenza di un autonoma organizzazione della propria attività (Cass. 21 marzo 2012, n. 4490). In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, che deve essere accertato dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, sussiste allorché il contribuente sia responsabile dell’organizzazione ed utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga di lavoro altrui in modo continuativo (cfr. Cass, ord. 10 febbraio 2012, n. 1941).

 

22 maggio 2012

Enzo Di Giacomo