Il cedolino paga: breve ripasso della normativa

Un ripasso della normativa relativa alla compilazione e consegna da parte del datore di lavoro dei cedolini paga a dipendenti e collaboratori. A cura di Bruno Olivieri.

Al datore di lavoro è fatto obbligo di consegnare al lavoratore subordinato o parasubordinato, all’atto della corresponsione della retribuzione, il cedolino paga.

In esso devono essere riassunti tutti i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale), i dati identificativi del rapporto di lavoro oggetto della retribuzione ( livello, qualifica, data di assunzione e presunta cessazione, periodo di riferimento della retribuzione) e tutti gli elementi economici che compongono la retribuzione del soggetto (paga base, assegni familiari, eventuali indennità e superminimi, tutte le trattenute operate in modo assolutamente distinto tra quelle previdenziali ed assistenziali e quelle fiscali).

La compilazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che abbiano assunto personale di lavoro dipendente e parasubordinato, nonché sono obbligati a tale adempimento ance i soci lavoratori di cooperative.

La compilazione del documento non è obbligatoria nel caso di attestazione di erogazione di somme a titolo di acconto le quali verranno poi riportate sul prospetto paga di fine mese in cui verranno evidenziati tali acconti contabilizzati a titolo di trattenute.

In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, di omissione o inesattezza nelle registrazioni, sarà applicata al datore di lavoro una sanzione amministrativa salvo che il fatto non costituisca reato secondo l’articolo 1 c. 1177 della legge 296/2006.

 

NOTA GIURISPRUDENZIALE: Non esiste una presunzione di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti paga ed è sempre possibile l’accertamento dell’insussistenza del carattere di quietanza alla sottoscrizione sulle stesse buste paga (Cass.19/10/2007, n 21913).

 

17 marzo 2012

Bruno Olivieri