Con l’approvazione definitiva del modello 730/2012 avvenuta con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 gennaio scorso è possibile valutare anche per quest’anno quale siano i soggetti che possono utilizzare tale modello che consente per chi ha un credito, un rimborso immediato, da chi invece è obbligato ad utilizzare il più complesso modello Unico 2012.
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati; come già anticipato utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi:
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è certamente semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli;
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il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro);
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il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre);
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se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Quanto c’è obbligo di presentare la dichiarazione
Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell’anno 2011 e non rientra nelle ipotesi di esonero. Il modello 730 2012 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di redditi:
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redditi di lavoro dipendente;
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redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i.e. i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto);
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redditi dei terreni e dei fabbricati;
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redditi di capitale;
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redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (i.e. i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno);
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alcuni dei redditi diversi (i.e. i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
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alcuni dei redditi assoggettabili