Solo il provvedimento può fermare il rimborso

per bloccare un rimborso d’imposta, il Fisco deve emanare un apposito provvedimento amministrativo da notificare al contribuente

Solo con l’emanazione di un provvedimento formale, anche se oggetto di contenzioso, l’amministrazione può disporre la sospensione delle somme dovute, dandone informazione al contribuente al fine di garantirgli una adeguata tutela giurisdizionale

Quanto precede è contenuto nella sent. 11 novembre 2011, n. 23601 Cass. da cui emerge che la sospensione del pagamento delle somme dovute dall’amministrazione da cui discende il “c.d. fermo amministrativo” non può prescindere dall’adozione di un provvedimento formale che deve essere adeguatamente motivato e portato a conoscenza dell’interessato.

 

NORMATIVA

La sospensione dei rimborsi può avvenire da parte dell’ufficio finanziario in base alla disposizioni contenute nell’art. 23 del D.Lgs. n. 472 del 1997, il quale prevede che può disporsi la sospensione se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione di una sanzione. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla sentenza della commissione tributaria.

 

IL FERMO AMMINISTRATIVO

Sulla natura giuridica del fermo amministrativo emerge che lo stesso è un atto mediante il quale gli enti competenti pongono in essere la riscossione coattiva di crediti insoluti ed è inoltre previsto dal codice della strada, come sanzione accessoria a determinati tipi di infrazione1. L’iter procedurale contempla la notifica della cartella esattoriale e successivamente (decorso il termine di 60 giorni) il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili; nell’ambito della stessa procedura è previsto l’invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo (atti che devono indicare chiaramente la natura del debito).

La possibilità per il giudice tributario di conoscere ai fini della disapplicazione anche degli att amministrativi discende dalla generale previsione di cui all’art. 5 dell’all. E alla L. 20 marzo 1865, n. 224 e l’art. 7, c. 5, del D.Lgs. n. 546/1992 non ha attribuito tale potere alle Commissioni limitatamente agli atti generali e regolamentari, ma,all’opposto, ha confermato l’esistenza originaria di tale potere in capo alle Commissioni estendendolo anche agli atti ivi espressamente previste (Cass. 7 febbraio 2002, n, 1733).

 

IL CASO

La società aveva impugnato la sospensione del credito spettante alla stessa disposto dall’ufficio che soste4neva che a previsione di cui all’art. 23 consentiva una sospensione anche senza la formalizzazione di un provvedimento esterno al processo in corso.

La CTP e CTR hanno accolto la tesi della società rilevando che il citato art. 23 consente la sospensione del rimborso soltanto a seguito di emanazione di apposito provvedimento.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso eccependo che l’emissione del provvedimento non era conditio sine qua non per la sospensione del rimborso, in presenza di un contenzioso.

La Suprema Corte, invocando le disposizioni dell’art. 23 D.Lgs. n. 472/1997, ha ritenuto che la medesima norma contiene una disciplina specifica in materia tributaria, dell’istituto del “fermo amministrativo” di cui all’art, 69, c.6, del RD n. 2440 del 1923, dal quale ha mutuato sia la natura che la funzione. Ed è proprio dalla caratteristiche dell’istituto che discende che il “fermo”, ovvero la sospensione del pagamento delle somme dovute dall’amministrazione, non può prescindere dall’adozione di un “motivato” provvedimento formale, emesso nell’esercizio di un potere discrezionale, dall’autorità competente e dotato dei requisiti previsti dalla legge; detto provvedimento deve essere portato a conoscenza dell’interessato per garantire a quest’ultimo una adeguata tutela giurisdizionale. A tale riguardo la giurisprudenza ritiene che l’Amministrazione finanziaria non può esercitare il potere di sospendere il pagamento di un proprio debito nei confronti del contribuente, attesa la procedura prevista dal R.D. n. 2440/1923, nel giudizio di ottemperanza alla sentenza al medesimo favorevole (Cass. 5 agosto 2010, n. 18208; cfr. SS.UU. n. 1733/2002 e n. 4564/2004).

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dal fisco, ha ritenuto, altresì, che i principi di cui sopra non possono subire alcuna deroga allorché il credito del contribuente sia oggetto di contenzioso promosso dal predetto avverso il rifiuto, espresso o tacito, del rimborso.

 

31 gennaio 2012

Enzo Di Giacomo

  1) CTP Pisa 7 novembre 2008, n. 180. In materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati ex Dpr. n.602/73, rientrano nella giurisdizione delle CT quelle contestazioni relative alla legittimità formale e sostanziale dell’atto, anche se esso sia stato disposto in relazione a debiti no tributari (sanzioni per violazioni al codice della strada).