Se si verifica il mancato pagamento dell’imposta per omessa o irregolare fatturazione, si applica la norma posteriore più favorevole al contribuente per l’applicazione delle sanzioni
Quanto sopra è contenuto nella sentenza n. 21113 del 13 ottobre 2011 delle Corte di Cassazione da cui risulta che in tema di Iva in virtù del principio di legalità di cui all’art. 3 del D lgs. n. 472/1997, in caso di omessa o irregolare fatturazione o mancata regolarizzazione, oltre al pagamento dell’imposta, si applicano le sanzioni pecuniarie più favorevoli al contribuente, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Sanzioni amministrative: normativa
L’art. 3, c. 3, del D.lgs. n. 472/1997, prevede che “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. Con tale previsione il legislatore di fatto ha esteso il principio del favore rei anche all’ambito tributario, san