la Corte di Cassazione ha legittimato le verifiche “fuori tempo”, cioè le verifiche che si protraggono oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente
Con sentenza n. 14020 del 27 giugno 2011 (ud. del 25 ottobre 2010) la Corte di Cassazione ha legittimato le verifiche extratime, cioè le verifiche che si protraggono oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente.
Il fatto
L’avviso di accertamento emesso dall’ufficio è stato impugnato, fra l’altro, sostenendo la nullità del processo verbale di costatazione della Guardia di Finanza, posto a base dell’accertamento, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, essendosi protratta la verifica oltre i termini ivi previsti.
La CTR ha osservato che la tesi doveva considerarsi infondata perchè “la norma non dichiara il termine perentorio, nè stabilisce la sanzione della nullità degli atti compiuti dopo il termine, e pertanto dell’accertamento. Nè la nullità può ricavarsi dalla ratto della norma, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte soltanto del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’amministrazione”.
La sentenza della Cassazione
Per la Corte, “il termine fissato per il compimento di un atto deve ritenersi ordinatorio o sollecitatorio se non ne sia espressamente stabilita la perentorietà. Le norme di cui agli artt.152 e 156 cod. proc. civ. traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità”.
Brevi note
Come è noto, il comma 5 dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente vincola la permanenza presso il soggetto verificato al rispetto del termine perentorio di 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio (prima delle modifiche apportate dal cd. D.L. Sviluppo).
Il Se.C.I.T., nella relazione del 30.9.2002 – delibera n. 42/2002 –, ha sottolineato che “ se da un punto di vista funzionale e, direi, anche etico è sacrosanto che si cerchi di abbreviare al massimo lo stato di disagio e di crisi che inevitabilmente comporta la presenza di estranei presso i locali dell’azienda o dello studio artistico o professionale, è altrettanto giusto coniugare questa esigenza con la necessità di imprimere ai controlli un apprezzabile grado di incisività e di efficacia, che altrimenti si finisce con il compromettere”.
La Corte di Cassazione, già nella sentenza n. 8344/2001, porta ad esempio proprio la fattispecie qui in esame, statuendo che “la violazione delle regole dell’accertamento tributario non comporta come conseguenza necessaria la inutilizzabilità degli elementi acquisiti. Si pensi al caso in cui, nel corso di una verifica fiscale, vengano acquisiti elementi determinanti ai fini dell’accertamento soltanto il trentunesimo (o sessantunesimo) giorno lavorativo dall’inizio della verifica stessa, in violazione del precetto di cui all’art.12, co. 5, della L. 27.7.2000, n .212”. E prosegue affermando che “le conseguenze sanzionatorie ricadono direttamente sull’autore dell’illecito, sul piano disciplinare e, se del caso, sul piano della responsabilità civile e penale. Non sarebbe giusto che una prova oggettivamente ammissibile, non possa essere utilizzata a causa della negligenza di chi l’ha acquisita”.
Le nuove disposizioni in tema di permanenza presso la sede del contribuente
L’art. 7 del D.L. Sviluppo – D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 12 luglio 2011 – ha introdotto, nell’ambito del comma 5 dell’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un ulteriore periodo.
La previsione normativa del D.L. Sviluppo |
“Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”. |
LE NUOVE REGOLE |
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Regola |
30 giorni di effettiva presenza, prorogabili di ulteriori 30 giorni, nei casi di particolare complessità dell’indagine, debitamente individuati dal dirigente |
Eccezione |
15 giorni di effettiva presenza per i soggetti in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, prorogabili di ulteriori 15 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, e contenuti nell’arco di 3 mesi. |
Il principio sulla questione |
Effettuato l’accesso, l’eventuale superamento dei termini indicati dall’art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente, non può determinare l’inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti. |
23 settembre 2011 Roberta De Marchi