Ricorso salvo se manca l'avviso di ricevimento postale

nel processo tributario il ricorrente può chiedere la validità della notifica del ricorso anche se l’amministrazione non ha ricevuto copia dell’avviso postale di ricevimento

Nel processo tributario il ricorrente può chiedere la validità della notifica del ricorso anche se l’amministrazione non ha ricevuto copia dell’avviso postale di ricevimento.

L’interessante principio è contenuto nella sentenza n. 16572 del 28 luglio 2011 della Corte di Cassazione da cui emerge che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento determina l’inammissibilità del ricorso ma non  la mera nullità dello stesso ed il ricorrente può sempre richiedere all’ufficio postale il duplicato dell’avviso di ricevimento chiedendo al giudice di essere rimesso in termini.

 

La rimessione in termine – Trattasi di istituto processuale di natura meramente civilistica disciplinato dall’art. 153, secondo comma,  C.p.c., in vigore dal 4 luglio 2009 che ha sostituito l’art. 184-bis del C.p.c. prevedendo che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile alla stessa può richiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede a norma dell’art. 294 C.p.c..

La predetta norma risulta, quindi, applicabile, al processo tributario per cui la parte può richiedere  la rimessione in termini ai sensi dell’art. 184-bis del Cpc., atteso che il legislatore non ha previsto alcuna norma del decreto legislativo n. 546/1992 che regoli tale materia ma sussite il generale rinvio alle norme di procedura civile di cui all’art. 1, comma 2, del predetto D. Lgs n. 546/92.[1]

 

La notifica a mezzo posta – La procedura di notifica degli atti tributari è regolata dagli articoli 137 e seguenti del Cpc, così come dispone l’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante norme sul processo tributario. Detta ultima norma riproduce il contenuto dell’art. 60, comma 1, lett. a), del Dpr n. 600 del 1973 che prevede come la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti previsti per legge, debba esser eseguita secondo le norme degli articoli  137 e seguenti del codice di procedura civile.

Ove la notifica non possa avvenire “brevi manu”, le notifiche, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, possono essere eseguite, ove richieste dall’Amministrazione finanziaria, anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione, che pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario.

In alternativa alla procedura di notifica “brevi manu”, le parti possono effettuare le notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

La notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l’avviso di ricevimento è l’unico documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa che l’identità e l’idoneità del soggetto che ha ricevuto l’atto. Da ciò consegue che, ove tale mezzo sia stato usato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la nullità ma l’inesistenza della notificazione (cfr. Cass, SS.UU., 14 gennaio 2008, n. 627,  8 maggio 2006, n. 10506; 18 luglio 2003, n. 11257).

 

Fattispecie –  Il contribuente aveva impugnato il provvedimento dell’Amministrazione inviando il ricorso previa raccomandata senza avviso di ricevimento e lo stesso ricorso era stato poi depositato presso la CTP. Quest’ultima ha dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR  hanno poi rigettato l’appello del contribuente ritenendo che lo stesso non aveva fornito prova documentale della notifica del ricorso effettuato a mezzo raccomandata.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto preliminarmente che nel caso di notifica eseguita a mezzo posta questa non si esaurisce con la mera spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l’avviso di ricevimento di cui all’art. 149 Cpc è il solo documento idoneo a dimostrare l’intervenuta consegna, la data di essa, nonché l’identità e l’idoneità del soggetto nelle cui mani è stata eseguita.

Da ciò consegue che anche nel rito tributario, qualora la notifica sia avvenuta a mezzo posta, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento non determina la nullità del ricorso ma solo la violazione del principio del contraddittorio e il ricorso è inammissibile. A tal pounto sovvine il contenuto del richiamato art. 184-bis del Cpc che consente appunto la rimessione in termini del ricorrente il quale dovrà esibire in grado di esibire copia dell’avviso di ricevimento dopo averne richiesto tempestivamente un duplicato all’ufficio postale.

Nell’evidenziare che l’accertamento della esistenza del momento finale del procedimento di notifica rimanda alla prova documentale, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’omessa produzione dell’avviso  non incidendo sulla validità della notifica, non consente il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 Cpc ,a ma neppure impedisce che l’intimato provi dhe la consegna è veramente avvenuta 8Cass 24 luglio 2007, n. 16354). 

Enzo Di Giacomo

26 Settembre



[1] CTP BARI, 24 marzo 2010, n. 49. Nel giudizio introdotto con impugnazione di un atto successivo non è ammessa l’istanza rivolta alla rimessione in termine per l’impugnazione dell’atto prodromico non impugnato in precedenza, né con riferimento all’art. 184-bis, che risulta applicabile al processo tributario, né con riferimento all’art. 153 (nel teso modificato dalla legge n. 69/2009).

CTR LAZIO, 7 luglio 2009, n. 160. La richiesta di rimessione in termini ex art. 184 Copc presentata dal  contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi non può essere accolta.