Ancora disaccordo tra Legislatore e giudici sulla durata delle verifiche

analizziamo una sentenza della C.T.R. della Lombardia in cui i giudici tornano ad analizzare il limite di durata delle verifiche fiscali, interpretandolo in senso più garantistico di quanto non abbia fatto il legislatore con il “decreto Sviluppo”

La norma dello Statuto del contribuente, che fissa il numero massimo di giorni lavorativi durante i quali i verificatori possono trattenersi presso la sede del contribuente, è equiparabile ad un principio generale dell’ordinamento, che deve orientare l’interprete in senso garantista; ne consegue, pertanto, che i giorni di verifica devono essere conteggiati a decorrere da quello di primo accesso e senza soluzione di continuità.

Lo ha ribadito la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza del 8 luglio 2011, numero 71.

 

Giurisprudenza pregressa e prassi

La pronuncia dei giudici milanesi riconferma un filone giurisprudenziale di merito ormai abbastanza consolidato, in base al quale la disposizione dell’articolo 12, comma 5, dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000), deve essere interpretata nel senso che i giorni lavorativi ivi stabiliti come termine massimo per la durata delle verifiche non sono da conteggiarsi con riguardo soltanto a quelli di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, ma a tutti i giorni lavorativi consecutivi a quello iniziale (in tal senso: C.T.R. Lombardia, sent. 12 del 19 marzo 2008; C.T.P. Terni del 16 dicembre 2009, numero 141; C.T.R. di Torino del 7 maggio 2009, numero 26; C.T.P. di Bari, sent. del 3 dicembre 2010, numero 293/17/2010).

L’Amministrazione Finanziaria ritiene, invece, che il termine in oggetto deve essere considerato avendo riguardo ai soli giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, escludendo, quindi, quelli in cui i controlli vengono eseguiti in Ufficio o in cui la verifica è sospesa (cfr. circ. GdF del 17/08/2000, n. 250400, e n. 1/2008; circ. Agenzia delle Entrate numero 64/E del 2001).

 

L’evoluzione normativa

La questione, proprio recentemente, con l’approvazione del cosiddetto “decreto Sviluppo” (D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011), è stata rivista dal legislatore, che, oltre ad introdurre una differenziazione del limite temporale di durata delle verifiche tra i contribuenti i contribuente in contabilità ordinaria (trenta giorni prorogabili di ulteriori trenta) e quelli in contabilità semplificata, unitamente ai lavoratori autonomi (“quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre”), ha altresì precisato che “In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente” (art. 7, comma 2, lettera c), del D.L. 70/2011 convertito).

Il legislatore, pertanto, con quest’ultimo intervento, non soltanto ha cancellato i dubbi interpretativi sulla norma statutaria, ma ha anche ignorato la giurisprudenza di merito maggioritaria che si era formata in materia.

Il precetto normativo, pertanto, ancorché non condiviso dalla dottrina e dai giudici tributari, è ormai esplicito: il rispetto del limite temporale previsto dallo Statuto del Contribuente deve essere controllato avendo riguardo soltanto ai giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente.

Le Fiamme Gialle, peraltro, hanno prontamente stabilito che le nuove disposizioni recate dal D.L. 70/2011 si applicano soltanto per le verifiche iniziate dal 14 maggio scorso, data di entrata in vigore del decreto (cfr. circ. GdF del 26 maggio 2011, numero 156680).

 

La sentenza numero 71

Ritornando alla sentenza odierna, i giudici lombardi, oltre a decidere nel senso opposto a quello stabilito dal legislatore, ovvero per la rilevanza della consecutività dei giorni lavorativi di verifica, a decorrere da quello iniziale, hanno altresì posto un altro interessante punto fermo sullo questione: la violazione della norma statutaria non comporta, di per sé, la nullità degli avvisi di accertamento, come sostenuto da una parte della dottrina, ma determina la sola irrilevanza degli elementi acquisiti irritualmente, ovvero dopo lo spirare del termine di durata massima della verifica, calcolato come somma dei giorni lavorativi consecutivi a decorrere da quello di primo accesso.

Il Collegio, infatti, non ha annullato integralmente gli atti impositivi impugnati, ma ha annullato soltanto quelle riprese fiscali che, da un attento esame degli atti processuali, risultavano fondati su documentazione acquisita successivamente allo spirare del predetto termine, mentre ha confermato gli altri rilievi fiscali basati sulla documentazione acquisita entro il suddetto limite temporale.

 

Conclusione

Non resta, pertanto, che attendere una definitiva pronuncia della Suprema Corte, che, però, attesa la chiara novella normativa, non pare possa andare in senso opposto a quello voluto esplicitamente dallo stesso legislatore, con il recente intervento “cristallizzato” nel “decreto Sviluppo”.

 

19 settembre 2011

Alessandro Borgoglio