La contabilità in nero continua a legittimare l'accertamento induttivo

aggiorniamo la rassegna di giurisprudenza, che è sempre più concorde a legittimare procedure di accertamento induttivo quando viene reperita contabilità “parallela”

Con sentenza n. 14770 del 5 luglio 2011 (ud. del 7 giugno 2011) la Corte di Cassazione ha confermato che il rinvenimento di documenti, elementi, dati e notizie non altrimenti riconducibili alle scritture contabili formalmente tenute costituisce indizio suscettibile di fondare la presunzione di maggiori redditi non dichiarati, autorizzando l’Amministrazione finanziaria alla rettifica induttiva.

Nel caso specifico la CTR ha ritenuto sussistente la produzione del reddito d’impresa sulla scorta della valutazione di elementi (presenza di locale adibito a laboratorio, di macchine da cucire, annotazioni nelle agende sulle quantità di camicie confezionate per committente, con prezzi per singolo capo), e ciò non appare né incongruo né contraddittori, ed è coerente col principio secondo cui “il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio (ma anche di agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” (Cass. n. 6949/2006).

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