La sospensione può avvenire in appello

una buona notizia per il contribuente in contenzioso: la Commissione Tributaria Regionale può disporre la sospensione in tutto o in parte dell’efficacia della sentenza di primo grado se emergono gravi e fondati motivi per una possibile insolvenza di una delle parti

La Commissione tributaria regionale può disporre la sospensione in tutto o in parte dell’efficacia della sentenza di primo grado se emergono gravi e fondati motivi per una possibile insolvenza di una delle parti.

L’importante principio è contenuto nella sentenza n. 9/18/2011 del 20 giugno 2011 della CTR Milano (sezione 18) che, facendo proprie le motivazioni della sentenza n. 217/2010 della Consulta, ha affermato che in presenza di un danno grave ed irreparabile per il contribuente, il giudice di appello sospende l’esecuzione della sentenza impugnata, in applicazione del principio di diritto secondo cui anche in materia tributaria è ammessa la tutela cautelare nei gradi successivi al primo.

Al fine dell’applicabilità della tutela cautelare in ambito tributario, occorre rilevare la mancanza di una specifica disposizione che preveda la tutela cautelare nei gradi di giudizio successivi al primo. Quanto precede ha alimentato dubbi interpretativi per dirimere i quali i giudici tributari hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale, stante il divieto di rinvio di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 546/1992.

 

Giurisprudenza Costituzionale

La Corte Costituzionale si è pronunciata più volte sulla questione in esame, esprimendo posizioni difformi. Con la sentenza n. 165/2000 la Corte ha ritenuto che la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio successive alla pronuncia di merito sulla domanda, è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Diversamente con le sentenze nn. 217 del 2000 e 325 del 2001 la Consulta ha affermato che gli artt. 3 e 24 non impongono né il doppio grado cautelare né l’uniformità tra i vari processi per cui la previsione dell’art. 373 Cpc (“Sospensione dell’esecuzione”) può restare confinata nel processo civile.

Un ulteriore sviluppo in senso positivo della questione in esame si è avuto con la sent. n. 217 del 2010 che ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 D.lgs. n. 546/1992 in relazione agli artt 3, 24 Cost, evidenziando che la fattispecie in esame non presentava la prova del requisito del periculum in mora e che il diritto vivente, interpretato legittimamente, consente l’applicazione anche al processo tributario della sospensione cautelare di cui all’art. 373 Cpc.

Si segnala sul tema in esame un’altra ordinanza della stessa CTR Milano (Ord. n. 10/18/2011 del 20 giugno 2011) in cui, diversamente opinando, non ha ritenuto di accogliere l’istanza di sospensione presentata dalla società ricorrente posta in liquidazione in quanto la stessa istanza non invocava la sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado, ma era lo stesso atto impugnato, come eccepito dall’ufficio, ad essere dotato di efficacia esecutiva, non trovando applicazione al caso in esame le motivazioni contenute nella richiamata sent. n. 217/2010 della Consulta.

 

Fattispecie

La società ha presentato domanda di sospensione della sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso dello stesso avverso la cartella di pagamento, eccependo la concreta situazione economica che sarebbe stata incisa negativamente dalla pretesa fiscale. Da qui la possibile insolvenza della parte costringeva la stessa società ad avanzare una specifica richiesta di sospensione.

 

Danno patrimoniale grave e irreparabile per il contribuente: condizioni della sospensione

I giudici della Commissione tributaria regionale, nel fare proprie le motivazioni addotte nella sent. n. 217/2010 della Corte Costituzionale, hanno rilevato che la disposizione contenuta nell’art. 337 Ccp, inapplicabile al giudizio tributario in virtù di quanto disposto dall’art. 49 D. lgs n. 546/1992, è formato da una regola (“L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione”) e da una eccezione a detta regola (“salve le disposizioni degli art. 373…”), così come l’art. 373 Cpc; l’inapplicabilità della medesima regola contenuta negli artt. 337 e 373 non esclude di fatto la sospendibilità dell’esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione. Tra le norme fatte salve dagli artt. 337 e 373 vi è l’art. 283 Cpc secondo cui il giudice dell’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o incidentale, ove sussistono gravi e fondati motivi in relazione alla possibilità di insolvenza delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

 

Nella fattispecie in esame i giudici tributari, dopo aver ritenuto attendibile quanto eccepito dalla società ricorrente sul proprio stato di insolvenza, suffragato anche dalla presentazione di bilanci attestanti perdite d’esercizio e documentazione da cui si desume il fallimento di un proprio debitore nonché una consistente situazione debitoria verso istituti di credito, hanno ritenuto che ci fossero gravi e fondati motivi tali da giustificare la sospensione della sentenza di primo grado.

Pertanto i giudici hanno disposto la sospensione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, rinviando il pagamento delle spese alla decisione definitiva.

 

14 luglio 2011

Enzo Di Giacomo