Mutui e auto confermano gli studi di settore

è valido l’avviso di accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore, supportate da altri elementi, quali l’acquisto di autovetture ed il sostenimento di rate di mutuo, che rafforzano il risultato dell’accertamento “standardizzato”

Un’estetista riceveva un avviso di accertamento, con cui l’Ufficio competente rettificava il suo reddito sulla base dei calcoli risultanti da Ge.ri.co.

La contribuente impugnava l’atto impositivo, adducendo l’illegittimità dell’accertamento, giacché fondato sul “mero scostamento” tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore. Inoltre, la ricorrente eccepiva che l’Ufficio non aveva dimostrato l’effettiva applicabilità dello “standard” dello studio di settore al suo caso concreto, ed il “cluster” in cui risultava inserita la sua attività non era quello corretto.

Per di più, secondo la contribuente, l’Ufficio non aveva neppure riscontrato le osservazioni da questa fornite in sede di contraddittorio relativamente alle caratteristiche proprie dell’impresa che avrebbero dovuto ricondurla tra i soggetti in situazione di “marginalità economica”.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver evidenziato l’utilizzo, ai fini accertativi, del ricavo minimo determinato dall’applicazione degli studi di settore anziché di quello puntuale, osservava che la contribuente, a fronte di una perdita dichiarata di circa 8.500 euro, aveva provveduto al mantenimento proprio e del figlio a carico al 50%, oltre ad aver sostenuto spese per l’acquisto di un’autovettura di elevata cilindrata, aver pagato le rate di tre mutui ed elevati premi di assicurazioni varie.

Per quanto concerne, poi, le caratteristiche dell’impresa, l’Ufficio sottolineava che la contribuente si era avvalasa di lavoro dipendente, che la superficie dei locali in cui esercitava era superiore a 200 mq e che disponeva di circa una decina di macchine per l’abbronzatura, applicando, peraltro, tariffe in linea con i prezzi di mercato. Da ciò, evidentemente, l’Ufficio escludeva una situazione di marginalità e ribadiva la correttezza della procedura accertativa utilizzata.

La Commissione tributaria ha osservato, innanzitutto, che i risultati degli studi di settore non configurano una prova certa ma costituiscono soltanto una presunzione, che il contribuente ha l’onere di contrastare sia in sede amministrativa che contenziosa. Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente si era limitata a contestare la credibilità degli assunti dell’Ufficio, senza allegare, però, alcun elemento che potesse effettivamente privare di efficacia le risultanze dello strumento presuntivo. Le circostanze personali (auto, mutui e figlio a carico), poi, costituivano un ulteriore rafforzamento della pretesa determinata sulla base degli studi di settore.

Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.

In proposito, la Cassazione, con l’ormai nota sentenza a Sezioni Unite numero 26635/2009, ha stabilito, innanzitutto, che “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese.

Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente”.

Con la stessa pronuncia delle Sezioni Unite, inoltre, è stato altresì deciso che l’onere probatorio è ripartito tra il Fisco, che deve dimostrare i motivi per cui ritenga che il soggetto controllato rientri nello “standard” previsto dallo studio di settore, ed il contribuente, che deve giustificare la divergenza tra quanto dichiarato ed i risultati di Ge.ri.co.

Mette conto di evidenziare, infine, che, recentissimamente, la Suprema Corte ha anche ribadito l’illegittimità dell’accertamento fondato esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertabili sulla base degli studi di settore.

In particolare, infatti, i Giudici di piazza Cavour hanno deciso, con la sentenza numero 3923 del 17 febbraio 2011, che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le risultanze degli studi di settore (come i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 187) – non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni – rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico – induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento”.

Nel caso oggetto della pronuncia in commento, i giudici provinciali hanno ritenuto sufficientemente provata la pretesa impositiva fondata sull’applicazione degli studi di settore, le cui risultanze erano supportate da elementi di capacità contributiva (auto e rate di mutuo) incompatibili con il reddito dichiarato dal contribuente accertato.

17 maggio 2011

Alessandro Borgoglio