L'omessa prestazione della garanzia non ferma i termini di decadenza dell’accertamento

le garanzie da presentare per la richiesta di rimborso dell’IVA ed i rischi di accertamento che si corrono in mancanza di idonee garanzie

Premessa

Nell’ambito del procedimento di rimborso delle eccedenze Iva a credito risultanti dalla dichiarazione annuale, le ipotesi di mancata presentazione della documentazione eventualmente richiesta nella fase istruttoria e quella della mancata prestazione delle garanzie, che normalmente vengono richieste alla fine della fase di liquidazione quando, cioè, si è accertato che il rimborso è dovuto, sono due ipotesi eterogenee.

La regola stabilita dall’art. 57 del d.p.r. 633/1972 (sospensione dei termini di decadenza dell’accertamento), valida per la prima ipotesi, non si applica alla seconda.

La circolare 17/E del 5 maggio 2011 fornisce, in estrema sintesi, tale chiarimento interpretativo tenendo conto delle differenti procedure – ordinaria (art. 38 bis d.p.r. n. 633/1972) e semplificata (art. 20 decreto n. 567 del 28/12/1993) – di esecuzione dei rimborsi.

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