La gestione delle morosità rilevanti

per far fronte al periodo di crisi economica, vediamo quali possibilità concede il Fisco a quei contribuenti che non riescono a fare fronte alle rateazioni già concesse

Con direttiva di gruppo n. 12 del 15 aprile 2011 Equitalia Spa ha fornito delle interessanti indicazioni sulla gestione delle morosità rilevanti in sede di rateazione.

Focalizziamo la nostra attenzione sugli aspetti più interessanti.

 

La norma

Il decreto legge n. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all’articolo 2, comma 20, prevede che: “Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione“.

 

Presentazione dell’istanza di proroga e relativi effetti.

La presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 2, c. 20, del D.L. n. 225/2010, dovrà avvenire utilizzando la modulistica allegata alla direttiva, nella quale dovranno essere riportati, da parte del debitore, gli estremi identificativi dei provvedimenti di dilazione già concessi dei quali si chiede la proroga.

Nell’ipotesi in cui il debitore risulti moroso per ulteriori cartelle di pagamento non interessate dai precedenti provvedimenti di rateazione di cui è chiesta la proroga, dovrà essere informato del fatto che l’istanza di proroga non potrà essere concessa se non dietro il pagamento o la rateazione di tali cartelle; in quest’ultimo caso, se i ruoli sono rateizzabili, il contribuente deve presentare un’apposita istanza ed applicate le regole relative alle rateazioni successive.

In relazione invece all’esistenza di eventuali cartelle di pagamento non ancora scadute tale circostanza sarà rappresentata al contribuente ed invitato – senza effetti vincolanti – a presentare una apposita istanza per la quale dovrà essere utilizzata la modulistica relativa alle rateazioni successive (trattandosi, anche in questo caso, di una rateazione successiva alla rateazione in proroga).

Per quanto concerne gli effetti della mera presentazione dell’istanza di rateazione in proroga, nelle more della concessione dell’eventuale provvedimento di dilazione, Equitalia ha fornito una serie di precisazioni che qui riportiamo.

 

ISTANZA TEMPESTIVA

Qualora l’istanza venga presentata entro il prossimo 30 giugno 2011:

1. non determinerà la revoca delle misure cautelari già adottate (fermi amministrativi e ipoteche);

2. non inibirà l’avvio di azioni revocatorie il cui mancato esercizio potrebbe determinare un pregiudizio irreversibile per la riscossione delle somme a ruolo, né comporterà la rinuncia di quelle già avviate, tenuto conto della natura conservativa dell’azione in questione;

3. inibirà l’avvio di nuove azioni cautelari, salvo quelle che dovessero essere preventivamente concordate con il debitore e che comunque dovranno essere eseguite prima della concessione del provvedimento di dilazione, nonché di nuove azioni esecutive;

4. sospenderà la prosecuzione delle azioni esecutive già in corso;

5. non farà venir meno in capo al debitore la qualità di soggetto inadempiente ai fini dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73; d’intesa col debitore, i pignoramenti ex art. 72 bis sulle somme bloccate dalle P.A. ai sensi del citato art. 48 bis, dovranno essere oggetto di sospensione per il ristretto tempo occorrente per la disamina dell’istanza; se prima della citata sospensione dovessero comunque pervenire pagamenti da parte delle PA, le relative somme andranno incamerate e la rateazione verrà eventualmente concessa per il residuo;

6. in presenza di rimborso ex art. 28 ter D.P.R. 602173, l’eventuale rateazione in proroga potrà essere concessa solo al netto delle somme oggetto di rimborso.

 

ISTANZA TARDIVA

La presentazione delle istanze di proroga dopo il suddetto termine di favore del 30 giugno 2011 avrà gli stessi effetti di cui ai precedenti punti 1-2-3 – 5- 6 ma non sospenderà le procedure esecutive già in corso (punto 4).

 

ISTANZE RELATIVE A PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE NON PROROGABILI

Le istanze di proroga relative a provvedimenti di rateazione concessi dopo il 27/2/2011 saranno rigettate.

 

Individuazione del temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà.

La disposizione in esame stabilisce che le dilazioni decadute possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi “un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima di/azione“.

 

2.A) IMPORTI FINO A € 5.000

Con la direttiva n. D8R1NC/2008/017, relativamente alle rateazioni c.d. “ordinarie”, per importi di ammontare fino ad € 5.000, la proroga stessa sarà concessa a semplice richiesta motivata del debitore, attestante di trovarsi temporaneamente in una situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava all’atto della concessione del provvedimento originario, secondo il numero massimo di rate sopra indicato in relazione al debito attuale.

 

2.B) IMPORTI SUPERIORI A € 5.000

In questa fascia d’importo, come noto, l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene effettuato in maniera differenziata, a seconda che l’istanza di rateazione venga presentata da:

  • persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati ovvero

  • altre categorie giuridiche di soggetti.

 

PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI

Il debitore interessato alla proroga della dilazione è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE – ovviamente di valore inferiore rispetto al precedente, che dovrà essere sempre riportato nel modello d’istanza di proroga – e, di conseguenza, avrà diritto ad un numero massimo di rate corrispondente alla nuova classe ISEE di appartenenza, secondo le note tabelle di cui alla direttiva n. DSR/NC/2008/017.

A titolo esemplificativo, con riferimento ai componenti del nucleo familiare, oltre a quelli indicati nella direttiva n. DSR/NC/2008/017, costituiscono eventi idonei a determinare il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà:

la perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;

la cessazione dell’attività della ditta individuale a regime fiscale semplificato;

il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare;

la nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare.

 

In tale caso, il debitore avrà diritto ad una proroga per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate delle quali beneficiava in precedenza.

 

ALTRE CATEGORIE GIURIDICHE DI SOGGETTI

Il debitore che intende presentare un’istanza di rateazione in proroga è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di una situazione economico patrimoniale aggiornata da cui risulti che l’indice di liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta la proroga ed il cui valore dovrà essere sempre riportato nella relativa modulistica.

Qualora la proroga riguardi più rateazioni consentite nel tempo, la documentazione comprovante il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà dovrà essere riferita all’ultima dilazione concessa.

Con riferimento, invece, al numero di rate concedibili verrà utilizzato sempre il noto indice Alfa.

 

IMPRESE IN LIQUIDAZIONE

Relativamente alle società che hanno deliberato la messa in liquidazione, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà ha caratteristiche diverse e quindi l’istanza di dilazione di pagamento del debito iscritto a ruolo potrà essere presa in esame solo a condizione che, oltre alla documentazione di rito prescritta per le società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione comprovante:

i motivi che determinano l’impossibilità di fare fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo;

la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l’esistenza dei mezzi necessari per fare fronte al debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, ovvero in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 79 D.P.R. n. 602/73, sia superiore all’ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione. In quest’ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante.

 

Il provvedimento di dilazione non potrà avere durata maggiore di 24 mesi, salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.

L’eventuale garanzia dovrà essere rilasciata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata.

La citata relazione dovrà essere sottoscritta da uno dei professionisti di cui al combinato disposto degli artt. 161 e 67, c. 3, lett. d, della legge fallimentare.

Anche in questo caso, per le società in liquidazione il peggioramento temporaneo della situazione di difficoltà, posta a base dei precedenti provvedimenti di rateazione concessi, dovrà essere valutato in maniera diversa rispetto alle società in attività e, dunque, le stesse potranno beneficiare della proroga a condizione che, oltre alla documentazione di rito prescritta per le società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione sottoscritta dai professionisti di cui sopra, comprovante:

i motivi che hanno determinato il mancato pagamento dell rate relative alle precedenti rateazioni concesse;

la permanenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l’esistenza di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità del pagamento del debito ristrutturato; in mancanza, dovrà essere manifestata la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 79 D.P.R. n. 602173, sia superiore all’ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione.

 

La eventuale rateazione in proroga verrà concessa per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate originariamente consentito.

 

Casi di revoca del beneficio ex art. 19 d.P.R. n. 602/73.

L’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone, come noto, che l’agente della riscossione, su richiesta del debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Il comma 3, in particolare, stabilisce che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

A. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

B. l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

C. il carico non può più essere rateizzato, salvo quanto ora stabilito dall’art. 2, comma 20, del D.L n. 225/2010.

 

Ciò premesso, vengono riportati alcuni casi di revoca del beneficio della rateazione consentita ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 che non discendono dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate.

 

Decesso del debitore o assoggettamento a procedura concorsuale

Il decesso del debitore iscritto a ruolo determina di diritto la decadenza immediata della rateazione cessando le condizioni soggettive ed oggettive che erano alla base del provvedimento di concessione della dilazione.

Anche la dichiarazione di fallimento comporta la decadenza immediata dal beneficio della rateazione, in considerazione dell’art. 44, comma 1, L.f., secondo cui tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, e dell’art. 52, comma 2, I.f., secondo cui ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione ovvero prededucibile, deve essere sottoposto al procedimento di accertamento del passivo, salvo diverse disposizioni della legge.

Il medesimo effetto è generato dalla/dal:

1. domanda di concordato preventivo ex art. 160 L.f., atteso che dopo la presentazione della stessa devono ritenersi non consentiti pagamenti lesivi della “par condicio creditorum”;

2. provvedimento che apre la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa, in base all’art. 200 L.f. secondo cui dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applica l’art. 44 L.f., ed all’art. 201 I.f che richiama l’art. 51 della stessa L.f.;

3. sentenza che dichiara lo stato d’insolvenza, ai sensi dell’art. 18, c. 2, del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, “Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274″.

 

10 maggio 2011

Francesco Buetto