Modello ad hoc per i debiti erariali

istruzioni sul pagamento dei debiti erariali alla luce dei recenti chiarimenti della prassi: doppia tempistica per la scelta degli importi da versare

Nell’ambito delle operazioni volte ad agevolare la riscossione delle imposte, nel 2011 è stata introdotta una norma (articolo 31, comma 1, del DL 78/2010), che vieta l’utilizzo dei crediti erariali per compensare debiti in F24, se il contribuente è in presenza di ruoli riguardanti imposte erariali e relativi accessori di importi superiori ai 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di fornire delle delucidazioni al riguardo, con la circolare n. 4, nonché con la RM 18, ed infine con la circolare n. 13, tutte del 2011.

La compensazione è vietata “fino a concorrenza dei debiti” (se, come detto, di ammontare superiore ai 1.500 euro), sicchè, in presenza contestuale di crediti compensabili e ruoli scaduti e non pagati, il contribuente è tenuto alla definizione del debito per evitare che la parte del credito utilizzata in compensazione (fino a concorrenza dell’importo iscritto a ruolo) venga sanzionato con il 50% dell’importo del debito iscritto a ruolo e non definito prima della compensazione stessa.

La preclusione vale anche per le cartelle già notificate nel 2010 e, comunque, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto anteriormente al 2011 (c.m. n. 4/11); non è rilevante la distinzione tra ruolo straordinario e ordinario, nonché tra iscrizione a ruolo a titolo definitivo e a titolo provvisorio (c.m. n. 13/11).

L’intento è quello di indirizzare il contribuente che vanti crediti compensabili tramite F24 a dare la precedenza alla compensazione di quelli già “scaduti” (e pertanto certi, liquidi ed esigibili) prima di procedere alla compensazione delle altre imposte personali. La disposizione configura un obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una, per così dire, “riserva indisponibile” del credito pari all’ammontare di tali debiti. Il divieto di compensazione opera solo con riferimento alla compensazione c.d. verticale (tra imposte diverse), per cui ne è esclusa quella verticale (nell’ambito della stessa imposta) (c.m. n. 13/11).

E’ da precisare che le sanzioni per l’indebita compensazione restano sospese in pendenza di ricorso sull’iscrizione a ruolo e fino a completamento dell’iter del contenzioso, per cui il divieto di compensazione opera solo quando il contribuente non ha impugnato l’atto, nonché quando il ricorso è stato giudicato inammissibile oppure è stato rigettato e la sentenza è divenuta definitiva. La compensazione è invece ancora possibile solo entro 60 giorni dalla notifica della cartella, oppure (ovviamente) qualora il pagamento dei ruoli sia eseguito nei termini, nonché in presenza di rateizzazione della cartella, nel caso in cui le rate siano pagate puntualmente, o ne sia stata ritardata solo una, diversa dalla prima (c.m. n. 13/11).

La disposizione si riferisce a crediti e debiti per imposte erariali (compresa l’Irap, c.m. 13/11), per cui non sono coinvolte (e quindi non opera la limitazione) le somme riguardanti i tributi locali, i contributi previdenziali, e altri debiti come le contravvenzioni stradali. Vi rientrano invece anche gli oneri accessori all’imposta, quali sanzioni, aggi, interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo e tutte le spese rimborsabili all’agente della riscossione (c.m. n. 13/11). Sono escluse invece i crediti di imposta erogati a qualsiasi titolo, anche se riportati nella sezione “Erario” del Mod. F24.

Effettuato il pagamento dei debiti che bloccano la compensazione, il contribuente potrà procedere a compensare le altre imposte. Con apposito DM, è stato chiarito che i ruoli scaduti e non pagati potranno essere pagati mediante modello F24 utilizzando in compensazione il credito altrimenti “cristallizzato”. La compensazione potrà avere come oggetto non solo il tributo, ma anche gli oneri accessori (comprensivi di aggi e spese a favore dell’agente della riscossione).

È consentita anche la compensazione parziale dei ruoli scaduti sopra i 1.500 euro, ma in tal caso il contribuente dovrà comunicare all’agente delle riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere, altrimenti l’imputazione dei pagamenti verrà effettuata dall’agente della riscossione.

Per le modalità operative, il codice tributo è RUOL, da indicare nel modello “F24 Accise”, sezione “Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, ovviamente in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “ente” occorre indicare la lettera “R”, in “prov” va riportata la sigla della provincia di competenza dell’agente di riscossione che ha in carico il debito, mentre non devono essere valorizzati i campi “codice identificativo”, “mese” e “anno di riferimento”.

Con il Comunicato stampa dell’11.03.2011 Equitalia ha reso disponibile un modello per permettere ai contribuenti di scegliere a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. La scelta va effettuata contestualmente al pagamento, se il contribuente presenta il Mod. F24 all’agente della riscossione, o entro 3 giorni negli altri casi.

 

Danilo Sciuto

Dottore commercialista in Catania

(ndr: articolo pubblicato su Italia Oggi del 26/4/2011)