Cessione gratuita alle ONLUS, ritenuta agli intermediari, passaggio alla contabilità ordinaria, i "minimi" ed i beni strumentali

praticissime ed utilissime risposte ai quesiti che ci accompagnano nella vita professionale

 

 

QUESITO N. 2: Cessione gratuita ad Onlus

Come deve essere gestita fiscalmente la cessione gratuita di un bene ad una ONLUS?

Qual’è la modalità di registrazione contabile in prima nota? E come verrà stornato il bene dal magazzino?

 

RISPOSTA

Non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Tuir (e, quindi, le cessioni degli stessi non generano ricavi imponibili per le imprese cedenti), solo i beni che abbiano i seguenti requisiti:

      • sono “non di lusso”;

      • presentano particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi;

      • le anomalie sono tali da non modificarne l’idoneità di utilizzo;

      • le imperfezioni, le alterazioni, i danni o i vizi sono tali, tuttavia, da non consentirne la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione.

In sostanza, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate, il legislatore ha circoscritto l’agevolazione alle cessioni gratuite, in favore delle Onlus, di beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, sebbene ancora idonei all’uso, presentino difetti originari o sopravvenuti che ne rendano necessaria l’eliminazione dal circuito commerciale.

In particolare, nella circolare è stato precisato che i beni eliminati dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente alla Onlus non possono più in alcun modo essere commercializzati o ceduti dalla stessa beneficiaria, che li deve utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Al riguardo, è stato evidenziato che la Onlus beneficiaria, in base a quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 13 del Dlgs 460/1997, deve attestare, in una apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali. Lo stesso comma 4 stabilisce, inoltre, a pena di decadenza dei benefici fiscali, l’obbligo per la Onlus beneficiaria dell’effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 26/E del 26 marzo 2008, richiama tutte le procedure necessarie da seguire per l’applicazione delle cessioni gratuite in argomento, già stabilite, senza modifiche ulteriori, dal comma 4 dell’ art. 13 e dall’art. 2, c. 2, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. In particolare:

      • l’impresa cedente deve effettuare una preventiva comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate delle singoli cessioni. La comunicazione può essere resa anche unitariamente a quella dell’art. 2, c. 2, del D.P.R. n. 441/1997, inviandola alla Guardia di finanza di competenza;

      • la cedente deve predisporre il documento di trasporto ex art. 1, c. 3, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 indicando data, generalità cedente, cessionario, eventuale incaricato al trasporto, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti;

      • la cedente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, deve annotare, nei registri previsti ai fini dell’Iva o in apposito prospetto, la qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese;

      • la Onlus beneficiaria deve effettuare una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestando la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti e corrispondenti ai dati del documento di trasporto dell’impresa cedente;

      • la Onlus beneficiaria deve attestare il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali. Detta attestazione dovrà essere conservata agli atti dell’impresa cedente evidentemente a fini probatori, dovendo, a pena di decadenza dai benefici fiscali realizzare l’effettivo utilizzo dei beni ricevuti.

La citata circ. n. 26/E del 2008 ha richiamato, dunque, l’esonero per il solo adempimento di comunicazione preventiva da parte dell’impresa agli uffici competenti (come precisato nella ris. n. 46/E del 2002), qualora i beni donati siano di modico valore unitario e caratterizzati da facile deperibilità e qualora il costo complessivo di ciascuna cessione non sia superiore ad euro 5.164,57.

La fattura di emissione è in esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del DPR 633/72 e l’importo andrà in diminuzione delle relative giacenze di merci; di conseguenza si tratta di una operazione fiscalmente neutra, con il beneficio a favore del cedente di poter diminuire il magazzino.

 

QUESITO N. 3: Ritenuta intermediari

Gli intermediari del commercio, che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi devono comunicare al proprio committente una dichiarazione al fine di richiedere per il 2011 l’applicazione della ritenuta di acconto in misura ridotta calcolata sul 20% anziché sul 50% delle provvigioni. Si chiede su quale base imponibile deve essere calcolata la ritenuta

 

RISPOSTA

La base imponibile su cui applicare la ritenuta, secondo quanto precisato nella CM 10.6.83, n. 24, è costituita dalle seguenti voci:

      • compensi spettanti al commissionario, all’agente, al mediatore, al rappresentante di commercio e al procacciatore di affari per l’attività da essi prestata;

      • eventuali sovrapprezzi derivanti dalla differenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall’agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d’affari;

      • somme percepite dall’agente o dal rappresentante nel caso in cui la casa mandante conclude affari direttamente nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;

      • corrispettivi o proventi in natura;

      • ogni altro compenso riferibile all’attività prestata, compresi i rimborsi spese ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti.

 

La ritenuta applicata, è pari all’aliquota prevista per il primo scaglione Irpef ossia il 23%. La ritenuta si applica, qualora si effettui la predetta comunicazione sul 50% della base imponibile come sopra determinata. Se l’intermediario comunica al proprio committente, con apposita dichiarazione, di avvalersi in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi la ritenuta può essere calcolata sul 20%, anziché sul 50%, della base imponibile.

 

QUESITO N. 4: Passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria

Il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria comporta qualche adempimento particolare nei registri contabili?

 

RISPOSTA

Le imprese in contabilità semplificata possono passare al regime di contabilità ordinaria per obbligo (se nel 2010 hanno superato i suddetti limiti di ricavi) o per opzione (su decisione del contribuente).

A seguito della tenuta della contabilità ordinaria, le imprese avevano l’obbligo di adempiere a quanto disposto dall’art. 10, c. 5, DL n. 69/89 in base al quale “in tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta vanno valutate con i criteri di cui al DPR n. 689/74 e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente”.

La citata previsione normativa è stata soppressa dall’art. 5, c. 2, lett. a, DPR n. 126/2003 (Decreto semplificazioni) a decorrere dal 20.6.2003.

L’adempimento in esame è ora contenuto nell’art. 1 del citato Decreto n. 126/2003, in base al quale “nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al DPR n. 689/74 e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente”.

Da quanto sopra ne consegue che l’elenco delle attività e passività esistenti all’1.1.2011, che rappresenta la situazione patrimoniale di partenza (iniziale), può alternativamente essere redatto direttamente sul libro degli inventari o costituito da un prospetto a sé stante.

Il prospetto delle attività e passività esistenti alla data del 01.01.2011 deve essere redatto entro il 30.09.2011 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2010).

 

QUESITO N. 5: Minimi e beni strumentali

Un contribuente ha applicato il regime dei minimi dal periodo d’imposta 2009. Nel corso del 2010 il contribuente ha ceduto un bene ammortizzabile per un importo pari a 6.000. Tale bene è stato acquisito nel 2005 e al 31.12.2008 risultava così iscritto in bilancio: costo storico 10.000,00; fondo ammortamento 8.000,00; valore residuo 2.000,00.

Si chiede come deve essere calcolata la plusvalenza.

 

RISPOSTA

Tra i vari requisiti richiesti per accedere al regime dei contribuenti minimi, i soggetti interessati devono aver conseguito nell’anno solare precedente ricavi (ragguagliati ad anno) in misura non superiore a 30.000 euro.

Tale limite non deve essere superato anche nei periodi d’imposta di vigenza del regime e qualora tale requisito non venga rispettato il contribuente fuoriesce dal regime a partire: dal periodo d’imposta successivo se i ricavi conseguiti sono compresi tra 30.000 € e 45.000 €; dal periodo d’imposta in corso se i ricavi conseguiti sono superiori a 45.000 €.

Per quanto riguarda il reddito d’impresa o di lavoro autonomo esso è determinato in modo semplificato come differenza tra l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute.

L’aspetto particolarmente innovativo delle disciplina riguarda proprio la determinazione del reddito in quanto è previsto, anche con riferimento al reddito d’impresa, l’applicazione del principio di cassa.

Considerato che la determinazione del reddito avviene come differenza tra i ricavi/compensi e le spese sostenute, non assumono rilevanza le quote di ammortamento di beni strumentali.

In particolare l’indeducibilità delle quote di ammortamento non comporta l’indeducibilità del costo dei beni strumentali ma la deduzione dello stesso interamente nel periodo d’imposta in cui è sostenuto.

Con riferimento però ai beni strumentali già posseduti al momento dell’ingresso nel regime dei minimi si applica la regola secondo la quale a partire dal momento di adozione del regime non risultano più deducibili le quote di ammortamento e il costo non ammortizzato dei beni risultante al 31.12 dell’ultimo anno “ordinario” sarà rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza a seguito dell’eventuale cessione.

Questo comporta che la cessione del bene strumentale acquisito: durante l’applicazione del regime dei minimi determina una plusvalenza costituita dall’intero ammontare del corrispettivo percepito; nel corso di un periodo d’imposta anteriore rispetto a quello di applicazione del regime dei minimi, determina una plusvalenza data dalla differenza fra il corrispettivo (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione), e il costo non ammortizzato calcolato cioè al netto degli ammortamenti dedotti. Nel caso in esame il bene oggetto della vendita risulta acquisto nel 2005 e al 31.12.2008 (ultimo anno antecedente all’accesso del regime dei minimi) risulta avere un costo non ammortizzato pari a 2.000 dato dalla differenza tra 10.000 (costo storico) e 8.000 (fondo ammortamento).

Alla luce di quanto esposto precedentemente la plusvalenza sarà data da: 6.000 (corrispettivo percepito) – 2.000 (costo non ammortizzato) = 4.000.

 

3 marzo 2011

Antonio Gigliotti