tutte le novità sulle zone franche urbane e le agevolazioni per le imprese
La contiguità tra zone franche urbane e zone a burocrazia zero
Le zone franche urbane individuano aree di fiscalità di vantaggio per piccole o micro imprese che intraprendono una nuova attività economica e rappresentano strumenti di contrasto della disoccupazione, della delinquenza e della depressione sociale ed economica del territorio. Lo status giuridico e fiscale di vantaggio, introdotto e disciplinato dalle leggi n. 296/06 e n. 244/07 ha previsto aree di sviluppo, con un numero di abitanti non superiore a 30.000 e con una dotazione di un Fondo del Ministero dello Sviluppo Economico vincolato ad apposita coperture di bilancio:
Le 22 zone franche urbane individuate, dopo l’autorizzazione U.E. del regime d’aiuto, ottenuta con nota C-2009-8126 del 28 ottobre 2009, prevedevano delle agevolazioni fiscali e contributive per le piccole microimprese che iniziavano una nuova attività economica, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012:
a) esenzione dalle Imposte sui Redditi, totale per i primi cinque periodi di imposta, pari al 60% nei seguenti cinque periodi di imposta, al 40% per il sesto e settimo periodo successivo e al 20% per l’ottavo ed il nono. Tale agevolazione spettava fino a concorrenza dell’importo di € 100.000 per il reddito derivante dall’attività svolta nell’area urbana, maggiorato, a decorrere dal 2009 e per ciascun periodo d’imposta seguente, di un importo pari a € 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade l’area esentata;
b) esenzione dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di € 300.000 del valore della produzione netta per ciascun periodo di imposta;
c) esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per gli immobili di impresa siti nelle Z.F.U., posseduti e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei Contributi sulle Retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione, definito con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata non inferiore a dodici mesi, con la condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel territorio oggetto di agevolazione. L’agevolazione diventava, invece, il 60% nei successivi cinque anni, il 40% nel sesto e settimo, il 20% nell’ottavo e nono anno. Tale esonero riguarda anche i titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della Zona Franca.
L’art. 9, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009), c.d. “decreto mille proroghe”, ha apportato le seguenti, sostanziali modifiche, con effetti retroattivi:
- nessuna esenzione delle imposte dirette e dall’IRAP;
- conferma delle agevolazioni ICI e contributive sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei limiti di un massimale di retribuzione definibile con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (il contributo spetta, anche, ai titolari di reddito di lavoro autonomo)
L’erogazione dei suddetti contributi è divenuta di competenza dei singoli Comuni, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell’08 maggio 2009 (G.U. n. 159 dell’11/07/2009), sulla base delle singole istanze che i contribuenti interessati hanno presentato a partire dal 01 marzo 2010
Sono, in ogni caso, escluse dal contributo le imprese operanti nei settori:
- della costruzione di automobili;
- della costruzione navale;
- della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche;
- della siderurgia;
- del trasporto su strada.
Il testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica». (G.U. Serie Generale n. 176 del 30 luglio 2010) ha introdotto l’articolo 43 riguardante, invece, le ZONE A BUROCRAZIA ZERO.
La norma attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di istituire nel Meridione d’Italia delle zone in cui, per le nuove iniziative produttive avviate dopo l’entrata in vigore del decreto, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto, avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Tali provvedimenti si intendono positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se un provvedimento espresso non e’ adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d’ufficio, invece, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi.
Laddove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2009, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero (non ci sono fondi sufficiente ad avviare entrambe le zone).
Nuove incentivazioni fiscali
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n.
I soggetti interessati a tale interessante incentivazione, devono necessariamente interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, stabilirà le disposizioni attuative del presente articolo.
Cosimo Turrisi
2 Settembre 2010