Le novità O.C.S.E. in vigore dal prossimo autunno

come cambieranno alcuni importanti aspetti della fiscalità internazionale sotto l’egida dell’O.C.S.E.

 

In data 21 maggio 2010, il Comitato Affari Fiscali dell’OCSE ha pubblicato il documento “Draft Contents of the 2010 Update to the Model Tax Convention” tramite il quale si apportano modifiche alla versione 2008 del Modello OCSE, dopo un triennio di discussioni sul contenuto di alcune disposizioni convenzionali.

Il Comitato Affari Fiscali precisa che le modifiche saranno incluse nella versione 2010 del Modello OCSE nel mese di settembre.

In particolare:

  • La concessione dei benefici convenzionali al reddito dei Collective Investment Vehicles:

  • art. 1 del Commentario Modello OCSE riguardante l’applicazione delle disposizioni convenzionali al reddito dei Collective Investment Vehicles, si modifica alla luce di nuove interpretazioni circa il concetto di Collective Investment Vehicle, considerata persona, residente di uno Stato Contraente e beneficiario effettivo del reddito;

  • art. 1 del Modello OCSE, nuovi paragrafi da 6.17 a 6.34 del Commentario si innova considerando come l’applicazione dei benefici convenzionali ai Collective Investment Vehicles viene garantita con scambio di note, al fine di evitare la rinegoziazione dei trattati, precisando che gli Stati possono disciplinare in maniera diversa e tutta personale l’applicazione delle disposizioni convenzionali ai Collective Investment Vehicles.

  • art. 7 del Modello OCSE

L’art. 7 del Modello OCSE è completamente riscritto.

In particolare, l’articolo in commento considera l’allocazione tra gli Stati contraenti del diritto di imposizione con riferimento al reddito di impresa, sottolineando che a meno che un’impresa di uno Stato contraente non abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato, i redditi dalla stessa prodotti non possono che essere assoggettati a tassazione nel primo Stato.

La modifica all’articolo nasce dalla necessità di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniforme del principio dell’arm’s length alle stabili organizzazioni, frutto di discussioni internazionali sfociate nel Rapporto “Attribution of Profits to Permanent Establishments”.

In particolare, l’art. 7 viene riscritto dai suoi paragrafi:

  • paragrafo 2: nel determinare il reddito at arm’s length da attribuire alla stabile organizzazione bisogna tenere conto delle funzioni svolte, risorse impiegate e rischi assunti dall’impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell’impresa;

  • paragrafo 3, in sostituzione dei paragrafi 3, 4, 5 e 6: si vuole evitare la doppia imposizione dipendente dalla interpretazione differente di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.

  • Applicazione delle disposizioni convenzionali agli enti pubblici, Sovereign Wealth Funds

In particolare:

  • paragrafi da 6.35 a 6.39 del Commentario all’art. 1, dove si precisa che l’applicazione del principio “sovereign immunity” in materia fiscale e dei benefici convenzionali ai Sovereign Wealth Funds dipende dai fatti e dalle circostanze del caso concreto, assumendo dunque rilevanza le singole negoziazioni bilaterali;

  • paragrafo 8.5 del Commentario all’art. 4 del Modello OCSE che prevede come i Sovereign Wealth Funds possono definirsi come fondi di investimento o modalità create da uno Stato o una sua suddivisione politica per fini macroeconomici.

  • Modifiche al Commentario dell’art. 15: casi in cui la remunerazione è assoggettata a tassazione nello Stato di residenza del soggetto percipiente.

In particolare:

  • paragrafo 8 del Commentario all’art. 15, integralmente riscritto, sottolinea che è riconosciuta la possibilità allo Stato di non concedere benefici convenzionali nel caso di comportamento abusivo, sempre considerando la facoltà di uno Stato di non applicare quanto previsto dal paragrafo 2.

24 luglio 2010

Sonia Cascarano