La partecipazione dei comuni all'accertamento

i comuni che aiutano l’agenzia delle entrate a combattere l’evasione ricevono un premio sulle somme recuperate

 

Come è noto, l’art. 1, c. 1, del decreto legge 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha attribuito ai comuni una quota di partecipazione agli incassi da accertamento fiscale “pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso“.

Con provvedimento del 3 dicembre 2007, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ottemperato alla norma, individuando le modalità tecniche di accesso alle banche dati; le modalità di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni fiscali, relative ai contribuenti in essi residenti; le modalità di partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale (selezionando gli ambiti di intervento).

In particolare, il provvedimento prevede che “i comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale nell’ambito dell’ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti”, mentre le segnalazioni devono essere qualificate, cioè devono riguardare “le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi”.

Successivamente, l’art. 83 del D.L. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, dando attuazione all’art. 1 del D.L. 203/2005, ha aggiunto il comma 2-ter, con il quale è stato previsto che “il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito (…)”. Mentre, ai sensi del comma 16 dell’art. 83, “i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, confermano all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Il comma 17 precisa che “in fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell’Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero a far corso dal 1 gennaio 2006”.

Il contesto normativo è stato completato con il provvedimento del Direttore dell’agenzia prot. 2008/175466 del 26.11.2008 che ha individuato le specifiche tecniche e la tempistica di trasmissione; le modalità di ripartizione della quota incentivante nell’ipotesi di partecipazione di più comuni.

La manovra finanziaria 2010

L’art. 18, del D.L. n. 78/2010, come modificato in sede di maxiemendamento, ha modificato l’art. 44 del DPR n. 600/1973 e abrogato il successivo art. 45.

Il nuovo comma 2 dell’art. 44, del D.P.R.n.600/73 prevede che “l‘Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all’articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi”.

La disposizione citata, quindi, limita l’invio degli atti solo ai c.d. accertamenti sintetici.

Inoltre, è stato previsto che “[…] il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala all’ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla”.

Il legislatore, ha ancora previsto che “il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo”.

Ulteriori elementi di novità sono rappresentati dall’istituzione obbligatoria dei Consigli Tributari, dell’innalzamento della premialità dal 30% al 33%, dall’individuazione dei tributi su cui calcolare la premialità e dall’eventuale coinvolgimento delle regioni.

I comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti istituiscono il Consiglio Tributario, ove non vi abbiano già provveduto, con apposito regolamento da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (31/05/2010) ovvero entro il 28/08/2010; i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio Tributario, laddove non sia già istituito, previa riunione in un consorzio di funzioni con altri comuni ai sensi dell’art. 31 della Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000.

29 luglio 2010

Roberta De Marchi