Finanziamenti alle imprese: la ritenuta del 4%

Quando va operata la ritenuta del 4% sui finanziamenti pubblici alle imprese.

ritenuta 4% per finanziamenti pubbliciCon la risoluzione n.51/E dell’11 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Regione non deve applicare la ritenuta d’acconto del 4%, prevista dall’articolo 28, secondo comma, del DPR 600/1973, sui contributi di cofinanziamento disciplinati dal regolamento Ce n. 1083/2006, erogati alle imprese, in quanto l’articolo 80 dello stesso regolamento comunitario sancisce il principio dell’integrità del pagamento con riguardo all'”importo totale del contributo pubblico“.

Rimane fermo, però, che gli stessi concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie.

La ritenuta sui contributi degli enti pubblici

L’art. 28, c. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che:

  1. le regioni;
  2. le province;
  3. i comuni;
  4. gli altri enti pubblici e privati,

devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle società, con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.

La disposizione in commento individua esattamente i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati, mentre per delimitare l’ambito d’applicazione delle ritenute fissa due condizioni:

  • il destinatario del contributo deve essere un’impresa;
  • i contributi non devono essere destinati all’acquisto di beni strumentali.

Circa i destinatari del contributo, è stato altresì precisato che l’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973, ha voluto riferirsi anche agli enti non commerciali che abbiano conseguito redditi d’impresa.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo d’applicazione della disposizione, si osserva che la norma in sostanza non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese da regioni, province e comuni, da enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.

La ritenuta è operata a titolo di acconto e, pertanto, costituisce un anticipo del prelievo tributario sull’importo dei contributi che concorreranno comunque alla determinazione del reddito d’impresa.

In particolare la Regione nell’istanza di interpello chiede di conoscere se l’orientamento espresso nei documenti di prassi ministeriale in cui era stato affermato il principio dell’applicabilità della ritenuta di acconto sia ancora attuale, posto che il regolamento CE n. 1260/1999 è stato espressamente abrogato dall’1 gennaio 2007 per effetto dell’entrata in vigore del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006.

Il parere delle Entrate

I tecnici delle Entrate evidenziano che, con specifico riguardo ai contributi assoggettati alle norme del regolamento CE n. 1083/2006, trova applicazione l’articolo 80 (Integrità dei pagamenti ai beneficiari), secondo cui

gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità

(primo periodo).

La nozione di contributo pubblico

Per quanto concerne la nozione di “contributo pubblico” costituisce utile riferimento, l’articolo 2, paragrafo 5, del medesimo regolamento CE n. 1083/2006, che definisce la “spesa pubblica” qualificandola come

qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell’ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile.

È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”.

 

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che, secondo il tenore delle norme in commento, il principio d’integrità dei pagamenti è riferibile:

  • ai contributi provenienti dal bilancio dell’Unione europea;
  • ai contributi di cofinanziamento provenienti
  • dallo Stato;
  • dagli enti pubblici territoriali ;
  • più in generale, dagli enti riconducibili alla riportata definizione.

 

Sempre in relazione al principio di integrità dei pagamenti, il citato articolo 80 regolamento CE n. 1083/2006 specifica ulteriormente che

non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari” (secondo periodo).

 

Un importante orientamento giurisprudenziale

Sull’argomento oggetto del presente commento si è pronunciata con sentenza n.2082 del 30 gennaio 2008 la Corte di Cassazione: secondo i giudici di legittimità a seguito della sentenza della Corte CE 25 ottobre 2007, nella causa C-427/05, è accertato che il prelievo tributario operato sui fondi strutturali europei per effetto del concorso di tali contributi alla base imponibile dell’imposta sui redditi dovuta dal contribuente – secondo la legislazione italiana – non costituisce violazione dell’art. 21 del Regolamento CEE n. 4253/88.

L’applicazione della disciplina fiscale non presenta, infatti, un nesso diretto ed intrinseco con l’erogazione dei fondi, ai sensi delle disposizioni comunitarie, in quanto è diretta ad incidere indistintamente su tutti i redditi conseguiti dal soggetto passivo d’imposta. In tale occasione , pertanto, i giudici della Corte di Cassazione accolgono il ricorso per cassazione dell’Amministrazione e, con decisione nel merito, rigettano il ricorso introduttivo della società contribuente; viene inoltre revocata l’ordinanza con cui la Cassazione aveva sottoposto alla Corte Europea identico quesito.

 

Le conclusioni

I tecnici delle Entrate, a seguito della normativa vigente e dell’orientamento giurisprudenziale, sono dell’avviso che la Regione non debba applicare la ritenuta prescritta dal secondo comma dell’articolo 28 del DPR n. 600 del 1973 sui contributi di cofinanziamento assoggettati alle norme del regolamento CE n. 1083/2006 erogati alle imprese, in quanto l’articolo 80 del citato regolamento non consente l’applicazione di una “trattenuta” specificamente connessa al contributo pubblico pagato ai beneficiari.

Rimane fermo che i contributi medesimi, ancorché non soggetti a ritenuta, concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del DPR 917/86.

 

3 luglio 2010

Federico Gavioli