Deducibilità dell'assegno da separazione o divorzio: attenzione alle condizioni necessarie

Una delle voci che frequentemente è indicata nelle dichiarazioni dei redditi riguarda gli assegni corrisposti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili: vediamo nel dettaglio le condizioni per la deducibilità delle somme corrisposte

In sede di presentazione del Modello UNICO i professionisti sono tenuti a valutare la documentazione prodotta dai clienti.

Ciò anche in merito alla possibile deducibilità o alle detrazioni di imposta con riferimento alle spese personali sostenute dal contribuente nel relativo periodo di imposta.

Una delle voci che frequentemente è indicata nelle dichiarazioni dei redditi riguarda gli assegni corrisposti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.

Le somme corrisposte sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente e allo stesso tempo costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente per il soggetto che ne beneficia (art. 50, c. 1, lett. i, del D.P.R. n. 91771986).

Per ciò che riguarda la disciplina fiscale non sono previste differenze in ordine al trattamento delle somme percepite a seguito di separazione o divorzio, purché si verifichino i presupposti stabiliti dalla legge.

In particolare, ai fini della deducibilità delle somme corrisposte, deve trattarsi di assegni periodici e devono essere stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, compreso quello previsto dall’articolo 708 del Codice di procedura civile.

La periodicità dell’assegno rappresenta, quindi, una condizione essenziale ai fini della deducibilità.

Tale presupposto è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 383/2001 e 113/2007.

Nello stesso senso si è espressa l’Agenzia delle entrate che ha negato la deducibilità delle somme corrisposte una tantum anche se in forma rateizzata (Ris. n. 153 dell’11 giugno 2009).

Con riferimento a tale ultima fattispecie è irrilevante che la somma dovuta sia corrisposta in diverse soluzioni. L’indeducibilità trova origine nei criteri di determinazione dell’unica somma dovuta che, sulla base di un semplice accordo, risulta suddivisa in più pagamenti.

Se le due parti si accordano per il pagamento di un’unica somma che chiude la partita e null’altro risulterà dovuto, non vale rateizzare l’importo per ottenere la deducibilità dello stesso. Viceversa possono essere considerate in deduzione in un’unica soluzione le somme corrisposte nello stesso periodo di imposta riguardanti gli assegni periodici scaduti e rimasti insoluti.

Sono parimenti deducibili in un’unica soluzione le somme corrisposte nel medesimo periodo di imposta a seguito di un adeguamento dell’assegno disposto dal giudice.

In particolare, il giudice, nell’assumere il provvedimento, potrebbe aver stabilito a carico della parte tenuta al pagamento dell’assegno periodico al versamento delle somme arretrate in un’unica soluzione. In tale ipotesi non viene meno il requisito della periodicità.

La somma corrisposta tardivamente dovuta agli arretrati è deducibile in quanto non ha natura di erogazione una tantum. Si tratta più semplicemente dell’adeguamento dell’assegno periodico disposto dal giudice e tale adeguamento ha effetto anche con riferimento a periodi oramai già decorsi.

Per quanto riguarda l’individuazione del periodo di imposta durante il quale avviene la deducibilità si applica il principio di cassa.

Pertanto, la deducibilità spetta a condizione che nel periodo di imposta sia avvenuto effettivamente il pagamento.

Simmetricamente lo stesso criterio deve essere tenuto in considerazione dal soggetto che incassa la somma ed è tenuto a dichiararla quale reddito assimilato al lavoro dipendente.

Non è deducibile l’adeguamento dell’assegno ai fini Istat salvo il caso in cui nel provvedimento del giudice sia prevista espressamente tale possibilità. Non è né deducibile, né è soggetto a tassazione l’assegno corrisposto per il mantenimento dei figli. Sotto questo profilo non sussistono incertezze in quanto la disciplina è contenuta espressamente nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

 

29 maggio 2015

Nicola Forte