Legittime le indagini bancarie sui conti dei familiari/soci

sono da ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai conti correnti intrattenuti dai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti

          La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1452, depositata il 21 gennaio scorso (che, peraltro, si allinea alle precedenti sentenze n. 18868 del 2007, n. 13391 del 2003, n. 8683 del 2002),  ha ritenuto del tutto legittime le indagini bancarie estese ai conti correnti intrattenuti dai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente “essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti”.

 

          I fatti di causa traggono origine da un avviso di accertamento notificato ad una società in accomandita semplice, fondato sugli esiti di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza e sull’esame dei movimenti sui conti correnti intrattenuti con istituti di credito dal socio e amministratore unico della società, dal padre anch’egli socio e già co-amministratore, e dalla madre, egualmente  socia della medesima società. L’ufficio finanziario, appurata l’esistenza di consistenti movimentazione bancarie da parte dei soci legati da stretti vincoli familiari, ha ripreso a tassazione  rilevanti somme che non erano state indicate nella contabilità ufficiale della società.

          Entrambi i primi due gradi di giudizio vedevano soccombente l’amministrazione finanziaria: in particolare, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha osservato che “i conti correnti erano intestati a soggetti diversi dalla società incisa e, pertanto, non potevano costituire fonte di presunzione legale o semplice a carico della contribuente in mancanza di riscontri da fornirsi da parte dell’appellante”.

 

          Nel ricorso per Cassazione,  l’Agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione degli art. 32 e segg. del DPR 600/1973 e art. 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in quanto il giudice di appello non ha considerato che gli agenti della polizia tributaria avevano accertato movimenti di rilevanti somme sui conti intestati ai soci della società contribuente (che, peraltro, sono legati da stretti vincoli familiari), costituiti da accreditamenti e prelevamenti, a fronte di ricavi della società “a dir poco risibili”, senza peraltro che la parte avesse fornito la benché minima prova che quei proventi non costituissero ricavi sociali “atteso che tali risultanze costituivano presunzioni, secondo cui essa era interponente in quelle operazioni, fittiziamente attribuite ai soci, sicché l’onere della prova si spostava sulla contribuente”.

 

          L’autorevole intervento giurisprudenziale si segnala per l’equilibrio  con il quale la Corte ha affrontato il delicato problema delle indagini finanziarie che, com’è noto, rappresentano uno degli strumenti più incisivi ed efficaci per la lotta all’evasione. Nello stesso tempo, non può trascurarsi che più l’amministrazione finanziaria ha facilità e rapidità d’accesso ai rapporti bancari e finanziari del contribuente, più l’utilizzo di questa particolare modalità di accertamento può essere invasiva,  soprattutto se combinata da altre forme di ricostruzione più o meno indirette del giro d’affari o del reddito del contribuente.

          La legittimazione ad  utilizzare, per la ricostruzione del reddito d’impresa o professionale,  le risultanze delle movimentazioni finanziarie trova il suo fondamento nell’art. 32, comma 1, punto 2, del DPR 600/1973 (1), il quale introduce una presunzione legale semplice (2), stabilendo che  i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti fiscali,  se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili o soggette ad imposta. Pertanto,  le movimentazioni sui conti correnti o le operazioni di sportello per le quali il contribuente non riesce a fornire idonea giustificazione anche documentale, possono rafforzare l’attività istruttoria del fisco e sfociare in un atto di accertamento difficilmente contrastabile in contraddittorio prima e in contenzioso dopo.

          In tale contesto rammentiamo che la circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 ha chiarito che “la nuova strumentazione è rivolta a una attività di selezione preventiva al fine di dimensionare indagini e, quindi, di consentire, anche in funzione del rispetto della privacy dei contribuenti, agli uffici procedenti, almeno tendenzialmente, di coinvolgere solo gli intermediari che hanno intrattenuto rapporti con i contribuenti medesimi”.

 

          Negli ultimi anni, tuttavia, la prassi operativa degli uffici ha registrato un utilizzo sempre più frequente delle indagini finanziarie, anche ampliando la platea dei “soggetti terzi” (3) coinvolti; in altre parole, anche con il favore della giurisprudenza (4), le indagini bancarie vengono spesso estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente proprio alla luce del rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti.

          Da registrare, inoltre, l’estensione dell’ambito operativo della norma anche verso altri settori impositivi: infatti, con l’articolo 35, comma 24, del DL 223/2006 è stata prevista la possibilità per gli uffici  del registro di esercitare tutti i poteri previsti in materia di imposte dirette dagli articoli 31 e seguenti del DPR 600/1973, al fine di contrastare l’evasione nell’ambito delle cessioni immobiliari. L’attività istruttoria sulle transazioni bancarie, a seguito di tale integrazione normativa, consente, da un lato, di valutare elementi evasivi in capo al venditore (soprattutto se soggetto IVA), permettendo, dall’altro, di fornire elementi utili per l’eventuale determinazione sintetica del reddito complessivo dell’acquirente, data da una maggiore spesa sostenuta per l’acquisto e, di conseguenza, da una maggiore capacità contributiva rispetto a quella dichiarata.

 

          Il successivo comma 25  ha previsto che gli agenti della riscossione possano, seppure ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali delle società, utilizzare i dati che l’Agenzia delle entrate ottiene dagli intermediari finanziari su tutti i rapporti da loro intrattenuti con i contribuenti.

          Verso la medesima direzione andava anche la disposizione introdotta dalla legge Bersani (art. 35, comma 12, Legge 248/2006), che prevedeva l’obbligo di usare sistemi tracciabili, quali bancomat, assegni, bonifici etc… per il pagamento delle parcelle professionali, mai entrata in vigore ed inspiegabilmente (?) annullata per effetto dell’art. 32 del D.L. 112/2008 (5).

 

          Da ultimo, con la recente circolare della Guardia di finanza n. 1/2008, le indagini finanziarie assurgono al rango di strumento principe nella lotta all’evasione fiscale: al centro dell’attività di verifica viene infatti collocata la tracciabilità dei flussi finanziari, la cui ricostruzione permette di definire esattamente la posizione fiscale dei contribuenti sottoposti a controllo. La direttiva – che si articola in sette parti, distribuite in quattro volumi, con cui si affronta il tema della verifica fiscale non solo sul piano operativo, ma anche su quello interpretativo – precisa che le indagini finanziarie “devono essere attivate ogni qualvolta risultino utili, opportune e consigliabili ai fini dell’accertamento tributario. Gli elementi di pericolosità fiscale rilevabili dal conto del contribuente devono indurre il verificatore all’azione ispettiva se utile in termini di economicità e proficuità. Le fonti di innesco non sono tipizzate, il loro fondamento è connesso al controllo della correttezza e completezza delle dichiarazioni fiscali, all’accertamento delle imposte o delle maggiori imposte dovute, alla verifica dell’osservanza del complesso degli obblighi a carico dei soggetti passivi dei tributi.

          Oggi l’orientamento che vede il fisco molto più attento ai conti bancari (6) e considera l’indagine finanziaria quale utile complemento dell’attività di verifica  ha trovato un importante alleato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, ancora una volta, ribadisce la legittimità delle indagini finanziarie  allargate, soprattutto nei casi in cui – come nella sentenza in commento – vi sia una evidente immedesimazione fra società a base personale e singoli soci e assuma rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall’Ufficio in ordine ai conti finanziari dagli stessi intrattenuti.

 

Valeria Fusconi

19 Febbraio 2009



NOTE

(1) Come modificato dall’art. 37 del DL  223/2006 per effetto del quale, fra l’altro,(commi 4 e 5) è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti a fornire dati all’Amministrazione. Oggi le banche, la società “Poste Italiane”, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, e ogni altro intermediario finanziario, devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria l’elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della loro natura.

(2) Per presunzione (o prova indiretta) si intende ogni argomento, congettura, illazione attraverso la quale, essendo già provata una determinata circostanza (cosiddetto “fatto-base” o “indizio”), si giunge a considerare provata altresì un’altra circostanza, sfornita di prova indiretta. Le presunzioni  si dicono legali  quando è la stessa legge che, in via generale, attribuisce ad un fatto valore probatorio in ordine a un fatto diverso che quindi viene presunto. Le presunzioni  legali a loro volta, possono essere iuris et de iure (e, allora. si dicono assolute e non ammettono prova contraria), oppure iuris tantum, ovvero  relative ed ammettono la prova contraria. Infine, le presunzioni si dicono semplici (o hominis) quando non sono prestabilite dalla legge, ma sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice, il quale non deve ritenere provato un fatto di cui manchino prove dirette, se non quando ricorrono indizi “gravi, precisi e concordanti” (art. 2729 c.c.)

(3) Secondo RENDINIELLO  e BOVE (fiscooggi dell’11.09.2008) “Un esempio di tale indirizzo è rappresentato dalla legge 248/2006 che ha previsto, all’articolo 35, comma 23-bis, che “per i trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 54 del D.P.R. 633/72, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato”. In tale modo, secondo gli autori, “il legislatore ha reso esplicito il consenso a che le movimentazioni finanziarie di “terzi”, diversi da quelli definiti nella circolare 32/2006, possano essere utilizzate per la determinazione del reddito del soggetto controllato”.

(4) In senso conforme, si veda Cass.  n. 6743/2007, nella quale i massimi giudici di legittimità osservano che “in una società la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare ben si può presumere che siano riconducibili alla società contribuente le operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati ai soci e ai loro familiari, salva la facoltà di provare la diversa origine di tali entrate“.

(5) Sull’argomento cfr. Al capolinea la tracciabilità dei pagamenti in  ilcommercialistatelematico.it dell’8 luglio 2008.

(6) FERRANTI (Cassazione e fisco alleati sui conti bancari in il sole 24ore del 26 gennaio 2009) così  quantifica l’incremento degli accessi assistiti da indagini finanziarie: “circa l’87% in più nei primi otto mesi del 2008, con un aumento di oltre il 300% delle maggiori imposte accertate”.