Riscossione: la direttiva di Equitalia e gli ostacoli alla rateazione

di Carlo Nocera

Pubblicato il 5 aprile 2008

A seguito delle modifiche all’articolo 19 del Dpr n. 602/73 apportate dalla legge n. 31/2008 in materia di rateazione dei ruoli, di conversione del cosiddetto decreto “Milleproroghe”, Equitalia ha diramato alle proprie partecipate la direttiva del 28 marzo scorso con la quale analizza il nuovo scenario normativo e fissa le modalità dei procedimenti di rateazione.

 

In questo mio primo intervento analizzerò le preclusioni alla presentazione dell’istanza che, a tutti gli effetti, rappresentano la deroga alla previsione normativa secondo cui qualsiasi ruolo, emesso da qualsiasi ente impositore e non dunque non necessariamente l’Erario, può essere rateizzabile.

 

I crediti per i quali è preclusa la dilazione

La direttiva comincia con le eccezioni alla regola delle dilazioni ravvisando nella partite derivanti dai “tipi modelli” RAS la prima fattispecie di ruolo non rateizzabile: si tratta, in specie, delle somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate ai fini del recupero di agevolazioni dichiarate illegittime, in quanto considerate aiuti di Stato, dagli organi competenti a livello comunitario.

 

Non sono altresì dilazionabili, in ragione della specifica normativa di riferimento, i crediti la cui riscossione rientra nell’ambito della “riscossione spontanea a mezzo ruolo”, ossia quella che viene effettuata a seguito di un’iscrizione che non deriva da un’inadempienza del contribuente e quando la somma da iscrivere a ruolo, sin dall’inizio, è ripartita in più rate su richiesta del debitore [cfr. art. 32, comma 1), lett. a) e b) del D. Lgs. n. 46/1999]. Pertanto, la direttiva formula a mo’ di esempio la non rateizzabilità dei tributi locali inseriti nei cosiddetti “G.I.A.” e nei ruoli I.N.P.S. rateizzati sin dall’origine in quanto emessi dall’Istituto previdenziale ai sensi dell’art. 24, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 46/1999 a seguito di rateazione delle somme richieste mediante il cosiddetto “avviso bonario”.

 

In materia di I.N.P.S. la Direttiva conferma, altresì, che il di lui debitore può rivolgersi direttamente all’Istituto per richiedere la rateazione secondo le regole proprie della dilazione dei crediti contributivi, confermando nella sostanza la portata del Messaggio del 14 marzo scorso (sia consentito rinviare al mio precedente intervento centrato proprio sull’insorgenza del “doppio binario” tra Equitalia ed I.N.P.S.).

 

I possibili “ostacoli” alla concessione del beneficio

Ora occupiamoci di quei casi che, seppure non espressamente disciplinati dalla legge, pongono in condizione il debitore di vedersi sbarrata la strada di accesso alla rateazione.

 

Il caso più frequente può essere quello di un soggetto che, a vario titolo, risulta debitore dell’agente della riscossione e decide di presentare l’istanza soltanto per parte dei debiti iscritti a ruolo a suo carico: ebbene, per casi del genere la direttiva fornisce istruzioni a che l’agente della riscossione conceda la rateazione esclusivamente per la totalità degli importi iscritti a ruolo residui per i quali è già scaduto il termine di pagamento della cartella, al netto degli importi eventualmente già versati.

 

Facciamo un esempio, ipotizzando che un contribuente abbia ricevuto il 15 ottobre 2007 una cartella di pagamento per 12.000 euro, non onorata nei termini e per la quale non risultano in atto rateazioni, e una cartella per 7.000 euro notificata il 14 gennaio scorso, anch’essa non pagata e per la quale non siano state avanzate richieste di rateazione.

 

Ebbene, in una circostanza del genere è preclusa la rateazione al contribuente che intendesse avanzare istanza di rateazione soltanto per la cartella di 12.000 euro oppure per quella di 7.000 euro: l’agente della riscossione, in proposito, a fronte della produzione di un’istanza, per così dire, “parziale”, avrà cura di informare il soggetto istante della possibilità di concessione della dilazione per la sola totalità degli importi iscritti a ruolo.

 

Costituiscono debita eccezione, ovviamente, i ruoli derivanti da crediti I.N.P.S., in ragione della possibilità per il debitore di rivolgersi direttamente all’Istituto previdenziale per la richiesta e l’eventuale ottenimento della dilazione di pagamento.

 

Pertanto, nei casi in cui il contribuente, poniamo, risulti moroso nei confronti dell’I.N.P.S. nonché dell’Agenzia delle entrate, la direttiva chiarisce che l’agente della riscossione può procedere alla rateazione del carico iscritto a ruolo dall’Agenzia delle entrate, per effetto, quindi, di un’istanza “parziale”, a condizione che l’istante documenti l’avvenuta richiesta di rateazione presso l’Istituto previdenziale.

 

In sostanza, con la variabile del caso, si assiste comunque alla conferma del principio che la dilazione può essere accordata per la totalità dei crediti vantati se oggetto di cartelle di pagamento scadute e non onorate.

  

Un’ulteriore causa di preclusione alla rateazione, prevista dalla legge, è ravvisabile nei casi in cui il contribuente sia decaduto da una precedente rateazione che, già in vigenza del “vecchio” articolo 19 del Dpr n. 602 del 1973, determina l’impossibilità di addivenire nuovamente a rateazione per il residuo debito non onorato.

 

In casi del genere la direttiva istruisce gli agenti della riscossione a che la concessione di una rateazione concernente nuovi carichi iscritti a ruolo possa essere concessa a condizione che il debitore ricostituisca una quale certa “affidabilità” attraverso il pagamento in unica soluzione dei debiti pregressi oggetto di rateazione.

 

Facciamo un esempio, ipotizzando che il contribuente abbia ottenuto nel corso del 2007 la rateazione per complessivi 12.000 euro e che sia decaduto dalla stessa per non aver onorato due rate successive alla prima, lasciando un debito residuo di 10.000 euro; il 14 gennaio scorso al contribuente giunge una cartella di pagamento per 15.000 euro i cui termini decorrono inutilmente.

 

A questo punto il debitore può percorrere la strada della rateazione, seppure limitatamente ai 15.000 euro iscritti a ruolo, procedendo preventivamente a “saldare” in unica soluzione il debito relativo ai 10.000 euro residui dalla decaduta dilazione concessa nel 2007: pertanto, egli procederà alla formulazione dell’istanza contestualmente al pagamento del residuo.

 

Addirittura, nel caso in cui l’agente della riscossione rilevi che nei confronti del contribuente stanno per giungere altre iscrizioni a ruolo, ancorché si tratti di cartelle ancora non notificate, rappresenterà al contribuente istante questa circostanza, invitandolo, anche se senza effetti vincolanti, ad estendere la richiesta di rateazione anche alle cartelle in via di notificazione.

 

Ovviamente, quest’ultimo aspetto non è affatto preclusivo né vincolante tanto per la presentazione quanto per l’accettazione dell’istanza, anche in ragione del fatto che in ordine a detto titolo di futura notifica il contribuente potrebbe procedere al pagamento in unica soluzione oppure reiterare una richiesta di rateazione.

 

Carlo Nocera

4 Aprile 2008