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Sulla vexata quaestio della legittimazione passiva in capo al Concessionario per vizi propri della cartella esattoriale la sentenza n. 503 del 8 aprile 2008 della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez.
Riflessioni
Secondo l’ultimo indirizzo giurisprudenziale del giudice di legittimità l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda (rectius: ricorso), ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass. sezioni unite sentenza n. 16412 del 2007).
Il giudice non può ordinare ex officio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore. L’azione, secondo le sezioni unite del giudice di legittimità, può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore ex articolo 23 del dlgs 546/92.
La deduzione in giudizio di un vizio di notificazione non rende necessaria la chiamata del concessionario stesso ad integrare il contraddittorio a pena di improcedibilità del ricorso o dell'appello.
L'ente creditore rimane, infatti, pur sempre
Le sezioni unite del giudice di legittimità hanno disatteso quanto contenuto nella sentenza n. 3242 della Corte di cassazione, depositata il
Carmela Lucariello
24prile 2008
Il presente intervento è espressione di opinioni personali dell’autore
_________________
ALLEGATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunita con l'intervento dei Signori:
V. Prof. C. Presidente
Z. Dott. C. Relatore
G. Avv. F. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. ………….
depositato il …………..
avverso la sentenza N. ………….
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 4 controparte:
C. G.
VIA ………………… 00148 ROMA RM
Atti impugnati:
RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n. ………………………… IRPEF 1988
FATTO
Il centro di Servizio di Roma ha notificato al sig. O. C. iscrizione a ruolo per un totale di lire
Avverso l'atto notificato il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma lamentando tardività della iscrizione a ruolo e della notificazione ai sensi degli articoli 36 bis e 43 del dpr n, 600 del 1973;
La iscrizione a ruolo scaturente dalla applicazione dell'articolo 36 bis deve avvenire entro l'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (1989 nella specie). Poiché l'iscrizione è avvenuta il 22 marzo 1995, essa si appalesa tardiva.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio eccependo:
Secondo l'interpretazione autentica dell'articolo 36 bis fornita dall'articolo 28 della legge n. 449 del
Non può essere dato carattere decisivo alla data indicata sulla cartella relativamente alla iscrizione a ruolo.
La notificazione della cartella è compito dell'esattore e la sua eventuale tardività non può essere imputata all'Ufficio tributario.
Nel merito insiste per la legittimità della rettifica..
Con la sentenza di cui in geografe
1. Premesso che il procedimento ex articolo 36 bis, pur articolandosi in varie fasi, deve ritenersi unitario, precisa che anche ai sensi della sentenza della Corte Costituzione 7 luglio 205 n. 280 la natura dei termini entro i quali il contribuente deve venire a conoscenza della pretesa fiscale è perentoria. Prima della modifica del
2. Poiché i ruoli risultano consegnati, secondo quanto emerge dall'atto impositivo il 10 novembre
1994 e la cartella è stata, notificata il 22 marzo 1995, ne consegue la tardività e la illegittimità dell'atto impositivo.
Avverso tale sentenza propone appello l'ufficio lamentando:
Difetto di legittimazione dell’Ufficio tributario. Osserva che l'illegittimità degli atti afferenti alla cartella esattoriale deve essere contestata al concessionario e non all'ufficio il cui compito si esaurisce con la consegna allo stesso del ruolo.
La modifica normativa di cui al decreto legge n. 106 del 2005 che ha abrogato l'articolo 17 del dpr 602 del 1973 e previsto la riformulazione dei termini decadenziali, non è applicabile alle situazioni già formatesi prima della novella. Pertanto, nel caso di specie, poiché la notificazione è avvenuta il 22 marzo 1995, prima della entrata in vigore della detta novella, non si rende applicabile la lettera c) del comma 5 bis dell'articolo 1 del citato decreto legge, il quale stabilisce che anche la cartella esattoriale deve essere notificata entro il quinquennio dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente non si è costituito.
DIRITTO
In primo luogo è infondato il motivo di appello che insiste sulla vexata quaestio della legittimazione passiva in capo al Concessionario per vizi propri della cartella esattoriale.
Per quanto la proposizione sia, in linea di principio esatta e condivisibile, erra l'Ufficio nel continuare pervicacemente a considerare che la tardività della notificazione sia inerente i poteri del Concessionario e come tali rientri nei vizi propri dell'atto imputabili solo a quest'ultimo.
Erra l'Ufficio perché insiste nel parcellizzare il procedimento impositivo scaturente dell'articolo 36 bis citato (ma in realtà analogo ragionamento deve essere eseguito per qualsiasi altra imposizioni scaturente da avviso di accertamento) mentre il procedimento impositivo è unitario ed inizia con la rettifica dell'ufficio, completandosi con la esternazione della potestà impositiva attraverso l'ordine di pagamento (coattivamente eseguibile) mediante la cartella esattoriale. La tempestività della notificazione di questa, dunque, è riferibile alla tempestività dell'esercizio del potere pubblico, risalente, quanto ad imputazioni giuridiche ed effetti, all'Ufficio tributario e non al Concessionario.
Le questioni di responsabilità per tardività della notificazione e decadenza dall'azione tributaria devono essere risolte all'interno del rapporto tra Fisco e Concessionario, cui il contribuente è estraneo, ma non possono impingere sull'elementare principio giuridico che vuole che il contribuente sia informato esattamente, a pena di decadenza, nei termini previsti dell'avvenuto esercizio definitivo della pretesa tributaria.
Il significato della sentenza n. 280 del 205 della Corte Costituzionale è esattamente questo, e il decreto legge n. 106 del
In definitiva, resta definitivamente acclarato che il contribuente deve individuarne il legittimato passivo del ricorso avverso la tardività della notificazione della cartella esattoriale nei confronti dell'Ufficio tributario e non del concessionario delle imposte.
Sul punto, per altro,
Entrando nel merito della tempestività della notificazione della Cartella, si deve condividere la tesi espressa dalla Commissione provinciale circa la vigenza, ratione temporis, dell'articolo 26 del dpr n. 602 del 1973. Ma anche a prescindere da ciò il secondo motivo di appello dell'Ufficio è palesemente infondato.
La modifica dell'articolo 25 del dpr n. 602 del 1973, effettuata in applicazione della sentenza delta Corte Costituzionale n. 280 citata, stabilisce con esemplare chiarezza (ed in claris non fit interpretatio) che le cartelle esattoriali relative alle denuncie presentate sino al 2001 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinquennio successivo alla presentazione della dichiarazione. Orbene, è facile comprendere che, se il Legislatore nel 2005 si è riferito alle notificazioni di cartelle relative a dichiarazioni antecedenti al 2001 lo ha fatto necessariamente nei riguardi di dichiarazioni per le quali non si fosse verificata una definitività del rapporto. Tali sono esattamente quelle per le quali la cartella non fosse stata ancora notificata, o quelle per le quali la notificazione della cartella fosse sub judice.
Il continuo richiamo dell'Ufficio alla giurisprudenza della Cassazione circa la non applicabilità retroattiva di novelle normative a situazioni consolidate tenta, stancamente, di distorcere un principio secolare che si attaglia alle situazioni nelle quali un diritto soggettivo o un patere Si sia perfezionato sotto l'impero di una nonna successivamente abrogata o modificata. Occorre tuttavia, appunto, che il diritto o il potere si sia perfezionato e consolidato a seguito di acquiescenza del debitore o di sentenza passata in giudicato, ma all'evidenza non si applica alle situazioni nelle quali è esattamente il perfezionamento del diritto o del potere che è stato messo in discussione, nei termini, dinanzi al Giudice. Lo stesso ufficio ne ha una vaga contezza dove, in atto d’appello, si richiama alla definitività delle procedure. Dimentica, tuttavia, che la definitività si verifica, secondo i più basilari principi di diritto amministrativo, solo quando l'atto diventa inoppugnabile, e non quando esso è emanato, impregiudicata la decorrenza degli effetti giuridici dalla emanazione.
Nella specie il contribuente lava contestato dinanzi al Giudice tributarlo esattamente la legittimità della notificazione di una cartella esattoriale relativa ad una dichiarazione presentata nel 1989, e dunque all'atto del Giudizio il Giudice deve applicare la norma in quel momento vigente per definire i limiti del potere impositivo, vale a dire il novelllato articolo 25 che impone, per quella dichiarazione, la notificazione entro il 31 dicembre 1994.
L'appello, pertanto, è infondato e deve essere respinto. Sussistono, comunque, giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese, competermi ed onorari dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.
Il Presidente
Il Relatore