Il consolidato e la trasparenza allineano i valori civili e fiscali

            Con l’approvazione del decreto del 18 marzo 2008, (G.U. n. 79 del 03.04.2008), si rendono operative le disposizioni sull’opzione sul riallineamento dei valori fiscali previsto dall’art. 1, comma 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

            La finanziaria 2008 ha previsto che le società per azioni che abbiano aderito ai sistemi di tassazione di gruppo (artt. 117 e 130 del Tuir) o della trasparenza fiscale (art. 115 del Tuir), possano ottenere, previo pagamento di una imposta sostitutiva “agevolata” del 6 per cento, il riallineamento  delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili originate dalla rettifica degli elementi patrimoniali per effetto delle rettifiche di valore o accantonamenti fiscalmente indeducibili.

            Si tratta di una via di uscita, di natura straordinaria, a quanto previsto dagli artt. 115, comma 11 (trasparenza fiscale), 128 (consolidato nazionale) e 141 (consolidato mondiale) del Tuir e secondo i quali, in generale: “Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo … e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo …, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze.”

 

            I motivi che hanno indotto il legislatore fiscale ha prevedere un sistema transitorio di “salvaguardia”, nascono dalla necessità di avere un meccanismo di contrasto che nelle ipotesi di possesso di partecipazioni svalutate per effetto di disposizione civilistiche e che siano:

 

a)      detenute nella società aderente al regime di trasparenza ovvero nelle società controllate oggetto di consolidato fiscale;

b)      originate da rettifiche di valore o accantonamenti temporaneamente indeducibili effettuati dalla partecipata

c)      dedotte dal socio nel periodo d’imposta anteriore a quello di effetto dell’adesione al regime di trasparenza o di consolidato e nei nove periodi precedenti

siano in grado di generare, in capo allo stesso soggetto, un doppio beneficio derivante da una riduzione del reddito imponibile attribuito per trasparenza o per consolidamento sia per effetto della deduzione in capo alla partecipata delle rettifiche e sia per gli accantonamenti in precedenza rinviati che hanno causato delle variazioni in diminuzione del reddito.

 

            In base alle norme transitorie “di salvaguardia” suddette, il doppio beneficio scompare in quanto si deve, per via extracontabile, rideterminare il valore fiscale di partenza degli elementi patrimoniali in questione, con ciò determinandosi una ripresa a tassazione del reddito.

 

 

Il riallineamento per il consolidato nazionale

 

            L’opzione è effettuata da ciascuna società controllata aderente al consolidato.

            L’imposta sostitutiva si applica sull’ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell’attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi indicati nel Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir del modello di dichiarazione Unico-SC 2008.

            In pratica, bisognerà fare riferimento alla colonna 3, rispettivamente, dei righi RF97, RF98 ed RF99 del  predetto prospetto.

            L’importo indicato in colonna 3 del rigo RF98 è assunto al netto delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni esenti di cui all’articolo 87 del Tuir; ferma restando, comunque, per tali partecipazioni la disapplicazione dell’ articolo 128 del Tuir.

 

 

Il riallineamento per la trasparenza fiscale

 

            L’opzione è effettuata autonomamente da ciascuna società “socio”.

            L’imposta sostitutiva va applicata sull’ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell’attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi indicati nel Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione del modello di dichiarazione Unico-SC 2008.

            In pratica, bisognerà fare riferimento alla colonna 3, rispettivamente, dei righi RF91, RF92 ed RF93 del predetto prospetto.

            L’importo indicato in colonna 3 del rigo RF92 è assunto al netto delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni di cui all’articolo 87 del Tuir; ferma restando, per tali partecipazioni, la disapplicazione dell’articolo 115 del Tuir.

 

 

Il riallineamento per il consolidato mondiale

 

            L’opzione è effettuata nella dichiarazione dei redditi della società o Ente controllante.

            L’imposta sostitutiva va applicata sull’ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili, risultanti dal bilancio delle controllate non residenti, degli elementi dell’attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento indicati sugli stessi dati valevoli per il consolidato nazionale.

 

            Il comma 3 dell’art. 3 del decreto in commento, rimanda, anche per il consolidato mondiale, alle disposizioni contenute ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 1 concernente le disposizioni sul consolidato nazionale. Tuttavia, si consideri che non essendo previsto nel quadro RF del modello Unico un prospetto apposito, il rinvio alle disposizioni del consolidato nazionale serve al solo fine di determinare l’imposta sostitutiva.

            In pratica, anche per il consolidato mondiale l’imposta sostitutiva si applica sull’ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell’attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi come “ipoteticamente” indicati nel Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir del modello di dichiarazione Unico-SC 2008.

 

 

Quando si versa l’imposta sostitutiva del 6 per cento

 

            L’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento in unica soluzione del relativo importo entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 (entro il 16 giugno 2008 o il 16 luglio 2008, con la maggiorazione dello 0,40%) e produce effetti a partire dall’inizio dello stesso periodo d’imposta.

            In pratica, il versamento ha natura di adesione e convalida dell’opzione, i cui benefici fiscali, in termini di riallineamento, si riflettono già su Unico-SC 2008.

            Il pagamento dell’imposta, inoltre, potrà effettuarsi anche con le consuete modalità compensative con il modello F24, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

 

Dopo il 2007 l’opzione continua

 

            L’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva può essere esercitata anche in relazione a periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

            I dati di riferimento saranno riferiti all’ammontare complessivo delle differenze residue risultanti dai righi delle successive dichiarazioni dei redditi (per esempio Unico-SC 2009 per chi aderisce all’opzione nel 2009) corrispondenti a quelli individuati secondo le suddette disposizioni specifiche ed effettuando il versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa al periodo d’imposta di riferimento.

 

 

Cosa succede se si interrompe l’opzione per la trasparenza o per il consolidato

 

            L’articolo 5 del decreto prevede che nell’ipotesi di interruzione o mancato rinnovo del regime su cui si è operato il riallineamento facoltativo con il pagamento dell’imposta sostitutiva, la relativa imposta assolta per il recupero dei valori fiscali non sarà restituita nonostante sia ancora in essere il periodo transitorio di monitoraggio fiscale.

 

            In pratica, ipotizzando che una società aderisca al consolidato nazionale e che nei periodi di imposta precedenti alle nuove disposizioni di indeducibilità delle svalutazioni sulle partecipazioni, come introdotte dal d. lgs. n. 344 del 2003, abbia avuto delle svalutazioni partecipative che si riflettono con una differenza positiva o negative tra valori civili e fiscali dei beni patrimoniali, aderendo la società all’opzione di riallineamento previo pagamento dell’imposta sostitutiva con aliquota agevolata del 6 per cento, sterilizza gli effetti della ripresa a tassazione e del monitoraggio previsti dall’art. 128 del Tuir. Ne consegue che, se nel corso dei periodi successivi la società dovesse uscire dal consolidamento nazionale, evidentemente per semplicità operativa, non avrà restituita l’imposta sostitutiva quantunque non si sarà esaurito il periodo di monitoraggio.

 

Giuseppe Bennici

8 Aprile 2008