Depositi dormienti: originalissima manovra dell’Erario volta ad “asciugare” i conti dei depositanti

Comincia ormai a trovare pratica attuazione il Dpr n. 116 del 22 giugno 2007 al quale solo recentemente ha seguito una nota del Ministero dell’Economia  (lettera del 1 febbraio 2008) in risposta ai continui chiarimenti richiesti dall’Associazione Bancaria Italiana.

 

Si stabilisce che la liquidità presente sui rapporti di conto corrente, deposito a risparmio o deposito titoli a chiunque intestati (anche persone giuridiche con esclusione della pubblica amministrazione) non movimentati da oltre dieci anni, diventerebbe di fatto di proprietà esclusiva dell’erario.

Vengono così classificati con il termine di depositi dormienti, quelli non movimentati da almeno dieci anni, di valore superiore a 100 euro.

Per comprendere la ratio della noma, che rimane tuttavia originale almeno a parere di chi scrive, occorre pensare che il provvedimento di cui sopra, soccorre l’art. 1, comma 345, della legge 266/2005 avente lo scopo di reperire fondi (in questo caso dei risparmiatori un po’ più distratti) per risarcire invece quelli coinvolti nei noti scandali finanziari.

 

La risposta ministeriale fornita evidenzia che per annullare lo stato di “dormienza”  dei depositi è necessario che il titolare dia prova della sua esistenza:

 

·        effettuando una qualsiasi operazione di addebito e/o accredito impartita su sua esplicita disposizione;

·        comunicando il cambio di indirizzo;

·        richiedendo il saldo di conto corrente e/o carnet di assegni bancari;

·        comunicando esplicitamente di voler continuare il rapporto bancario

 

Le operazioni effettuate automaticamente, come l’addebito dell’imposta di bollo, le competenze periodicamente percepite dalla banca, le utenze domiciliate e quindi addebitate o quelle eseguite da terzi come la disposizione di un bonifico sul conto corrente del soggetto interessato o le richieste effettuate sempre da terzi estranei all’intestazione del rapporto, non consentono al rapporto di essere qualificato come attivo e quindi di sottrarsi alla pretesa erariale.

 

Quanto poi ai titoli posseduti, non conta la durata del titolo che in alcuni casi può essere anche ultradecennale (si pensi ai BTP con durata 30 anni) ; anche in questo caso sarà necessaria la movimentazione del dossier titoli e/o conto titoli effettuando, magari, una qualunque operazione di acquisto/vendita o uno di quelle sopra riportate.

 

Per quanto concerne invece i libretti di deposito a risparmio, ai fini della verifica del limite dei 100 euro, farà fede il saldo risultante dalle scritture contabili della banca; occorre tuttavia dire che nel caso in cui il titolare sia intestatario di più rapporti (conto corrente, libretto di deposito a risparmio, deposito titoli, etc.), la movimentazione di uno solo di essi esclude gli altri dall’essere qualificati come dormienti.

Per il libretti di deposito al portatore le comunicazioni saranno efficaci se fatte mediante avvisi esposti nei locali propri del ministero competente aperti al pubblico e mediante idonea pubblicità resa sul sito internet con lo scopo di informare la clientela della dormienza del rapporto e della poi successiva devoluzione al fondo vittime frodi finanziarie.

 

Infine importanti risultano le comunicazioni da dover necessariamente effettuare ai soggetti interessati: il regolamento attuativo prevede l’invio di una raccomandata da indirizzare all’ultimo indirizzo comunicato dal soggetto stesso o conosciuto oppure a terzi la lui eventualmente delegati.

Decorsi inutilmente 180 giorni la banca provvederà al trasferimento dei fondi a favore dell’Erario.

 

 

         Dott. Giuseppe Demauro

         25 Febbraio 2008