Studi Professionali Associati: il rapporto dell’Associazione con la clientela e la responsabilità individuale del professionista associato nei suoi confronti

Il caso: Studi Professionali Associati; il rapporto dell’Associazione con la clientela e la responsabilità individuale del professionista associato nei suoi confronti.

Il caso:  Studi Professionali Associati = il rapporto dell’Associazione con la clientela e la responsabilità individuale del professionista associato nei suoi confronti. 

PREMESSA

Lo scopo della 23.ma “Mazzantina” è quello di indicare esattamente:
1. i limiti dell’autonomia del singolo professionista associato nei confronti del cliente dello Studio
2. l’ambito del mandato di questo nei confronti dell’Associazione
3. ed il rapporto cliente- Associazione / Associazioneprofessionista.
 
Le associazioni tra professionisti sono tutt’ora un campo poco esplorato in cui spesso ci si muove con poca chiarezza, soprattutto nei confronti dell’utente finale dei servizi professionali, che qualche volta non sa se nei suoi confronti risponde il singolo professionista a cui è stato indirizzato o lo Studio Associato in quanto tale.

Le fonti normative

Le norme che regolano gli Studi Associati tra professionisti si rinvengono prima di tutto nel Codice Civile, articoli da 36 a 42 (associazioni non riconosciute).
Inoltre un’antica legge del 1938 emanata nel solco delle leggi razziali, impone tutt’ora1 che lo studio associato tra professionisti sia “trasparente” nel senso che all’esterno del locale dev’essere affissa la targa professionale con il nome di tutti gli associati; nella carta intestata dello studio e in tutti gli atti diretti all’esterno dev’essere menzionato l’elenco esatto di tutti i partecipanti con i vari titoli professionali.

Che cos’è lo Studio Associato? una società o un’associazione?

Date queste premesse, e considerando anche la recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n.8853 del 13.04.07), il quadro che ne risulta è che lo Studio Associato è un ente privo di personalità giuridica, ma degno di essere un “centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici” indipendentemente dall’avvicendarsi delle persone degli associati.
Inoltre, proprio in virtù di questa configurazione giuridica, ogni associato lavora per conto del gruppo ed ha il dovere di esternare tale situazione nei confronti dei terzi, verso i quali rimane responsabile sia singolarmente (a livello deontologico ed economico) sia come frazione di un insieme (lo Studio Associato) che risponderà pure esso nei confronti del terzo.

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