Gli assegni bancari e la Centrale di Allarme Interbancaria

Dopo anni dall’introduzione della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali (D.Lgs n. 507 del 30 dicembre 1999 in attuazione della legge del 25 giugno 1999 n. 205), la riforma se da un lato appare chiara alle banche ed ai professionisti della materia, seppur con qualche naturale dubbio interpretativo, sicuramente risulta ancora fumosa proprio ai soggetti destinatari dei provvedimenti in quanto maggiormente utilizzatori degli strumenti di pagamento contemplati dalla riforma. Approfondisce Giuseppe Demauro.

Infatti non di rado le comunicazioni e le indicazioni inviate dalle banche a tali soggetti in attuazione ai disposti della normativa, vengono spesso disattese più per scarsa conoscenza della norma e delle importanti conseguenze derivanti.

D. Lgs n. 507 del 30/12/99: qual è la ratio norma?

Impresa, società, amministrazioneIl legislatore ha voluto introdurre degli strumenti volti a prevenire l’utilizzo anomalo degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento attraverso la diffusione presso tutti gli intermediari creditizi, dei dati del soggetto che ha utilizzato in maniera illecita gli strumenti di pagamento introducendo misure di interdizione verso tali soggetti.

Lo scopo è stato evidentemente quello di accrescere la sicurezza nella circolazione degli strumenti di pagamento e la fiducia da parte degli utenti finali.

 

Innovazioni sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali

Le innovazioni del nuovo dettato normativo possono essere così schematizzate:

  • istituzione della “revoca di sistema” che riguarda tutte le autorizzazioni ad emettere assegni ed il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con qualsiasi banca e/o ufficio postale;
  • creazione dell’archivio unico informatico;
  • responsabilità della banca trattaria con il traente in caso di ritardo e/o omissione nell’iscrizione nell’archivio di cui sopra o in caso di rilascio di nuovi moduli di assegni in caso di avvenuta iscrizione;
  • nuove sanzioni di carattere amministrativo che, nei casi più gravi, possono prevedere l’applicazione di misure di carattere penale.

L’archivio unico informatico della Centrale di Allarme Interbancaria

Sicuramente l’istituzione dell’archivio unico informatico rappresenta la principale novità poiché consente di censire nella Centrale di Allarme Interbancaria i seguenti dati:

  • le generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
  • degli estremi identificativi degli assegni bancari e postali non restituiti dopo la revoca dell’autorizzazione e di quelli per i quali sia stato denunciato il furto, lo smarrimento o il blocco per altri motivi;
  • le generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo delle carte di pagamento;
  • le sanzioni irrogate dagli Uffici Territoriali del Governo o dell’Autorità Giudiziaria.

Prima dell’attuale normativa sanzionatoria degli assegni bancari…

Ma per comprendere l’importanza della norma facciamo un passo indietro: cosa poteva accadere prima dell’introduzione della normativa sanzionatoria degli assegni bancari?

Per gli assegni bancari emessi e presentati all’incasso ma privi della necessaria copertura economica, il protesto era eseguito spesso attendendo il termine ultimo previsto (8 gg. consecutivi dalla data di emissione se l’assegno bancario era stato emesso su piazza, 15 gg. consecutivi dalla data di emissione se l’assegno bancario era stato emesso fuori piazza); ne derivava che il traente, discrezionalmente, usufruiva di un ulteriore lasso di tempo entro il quale costituire la provvista e procedere così al pagamento del titolo emesso.

A ciò si aggiungeva il fatto che se l’assegno bancario all’atto della presentazione al pagamento, conteneva irregolarità, spesso nei suoi elementi essenziali (mancanza della piazza di emissione, data di emissione mancante e/o errata, irregolarità nella/e girata/e, ecc.), il titolo di pagamento veniva dalla banca traente reso insoluto al beneficiario del medesimo con relativa motivazione.

A questo punto il beneficiario ottenendo per il tramite della sua banca il titolo, provvedeva alla regolarizzazione dello stesso ed alla contestuale negoziazione.

Il titolo perveniva nuovamente alla banca traente in questo caso fuori termine per il protesto e sempre privo della mancata costituzione della provvista; di conseguenza il titolo veniva ancora e definitivamente reso insoluto questa volta perché fuori termine per il protesto con evidente ripercussione per il beneficiario che spesso perdeva ogni speranza di vedere il suo credito soddisfatto.

La nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari…

La nuova disciplina, invece, prevedendo tempi e sanzioni ben precise in caso di mancato pagamento degli assegni bancari e postali, interrompe quel “circolo vizioso” sopra descritto e tuttavia attribuisce maggiore sicurezza ai beneficiari degli assegni medesimi.

 

Vediamo schematicamente come funziona.

In caso di emissione di un assegno bancario privo della provvista la banca al momento della presentazione al pagamento dovrà segnalarlo al beneficiario come assegno insoluto in quanto privo di copertura.

La segnalazione così avvenuta obbliga la banca entro un brevissimo termine (entro 10 gg.) a redigere e notificare al traente il “preavviso di revoca” presso il “domicilio eletto”, cioè l’indirizzo stabilito dal traente ed indicato all’atto della conclusione della convenzione di assegno (di regola in sede di sottoscrizione dell’apertura di un conto corrente).

Il preavviso di revoca è una comunicazione contenente essenzialmente i seguenti elementi:

  • gli estremi identificativi dell’assegno in questione;
  • il termine entro il quale il traente dovrà provvedere al pagamento del medesimo;
  • l’intimazione alla consegna di tutti i moduli in bianco degli assegni alla banca o all’ufficio postale che li ha rilasciati.

Il temine di cui al secondo punto è pari a 60 giorni (20 giorni in caso di assegno emesso senza autorizzazione) decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione per il pagamento dell’assegno; il pagamento dovrà prevedere la corresponsione a favore del beneficiario di una penale pari al 10% dell’importo dell’assegno e degli interessi calcolati al tasso legale dalla prima presentazione fino al giorno di pagamento, pena l’iscrizione nell’archivio unico informatico C.A.I.

Assegno reso insoluto

Tuttavia nel caso di assegno reso insoluto, il traente dello stesso potrà entro il termine previsto per il protesto e ancor prima di ricevere la comunicazione di cui sopra provvedere al pagamento dello stesso (c.d. pagamento tardivo).

Si potranno verificare i seguenti casi:

  • l’assegno è stato pagato per il solo importo nominale – c.d. “facciale”;
  • l’assegno è stato pagato per l’importo nominale, per la penale e per gli interessi legali.

 

Nel primo caso il termine di 60 giorni decorrerà secondo le modalità sopra esposte; nel secondo caso invece il termine di 60 giorni sarà interrotto in quanto l’obbligazione estinta.

Il pagamento di quanto dovuto, entro il termine perentorio di 60 giorni, può avvenire nei seguenti modi:

  • direttamente nelle mani del portatore dell’assegno, che ne rilascerà quietanza con firma autenticata (con la quale lo stesso attesta di aver ricevuto il pagamento della penale e degli interessi legali, oltre che al pagamento dell’assegno in questione);
  • attraverso deposito vincolato al portatore del titolo presso la banca trattaria;
  • nelle mani del Pubblico Ufficiale cui è stato consegnato l’assegno per la levata del protesto.

 

In caso di mancato pagamento entro i termini sopra citati, l’iscrizione in C.A.I. con conseguente attivazione della revoca di sistema, fa si che per un periodo di 6 mesi nessuna banca e/o ufficio postale potrà stipulare con il soggetto iscritto in archivio nuove convenzioni di assegno, consegnare allo stesso altri assegni o pagare assegni anche in presenza di provvista.

Soggetti iscritti nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria

I dati nominativi dei soggetti iscritti nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria restano in archivio per:

  • 5 anni in caso di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
  • per tutto il periodo di efficacia dei provvedimenti sanzionatori emanati in caso di applicazione di sanzioni amministrative accessorie e di sanzioni penali comminate per l’osservanza delle sanzioni amministrative accessorie;
  • 10 anni in caso di dati non nominativi.

 

Quanto alle carte di pagamento i dati identificativi del titolare e quelli della carta restano iscritti in archivio per un periodo di 2 anni.

I dati inseriti nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria possono essere consultati dal diretto interessato oppure da banche, uffici postali, intermediari finanziari vigilati, emittenti di carte di pagamento, prefetto ed autorità giudiziaria.

I dati non nominativi sono consultabili, da chiunque abbia un interesse collegato con l’utilizzo degli assegni presso le banche o le filiali della Banca d’Italia. Tuttavia nel caso in cui il soggetto interessato disponga dei dati identificativi dell’assegno, potrà tramite il sito della Società Interbancari per l’Automazione – www.sia.it – verificare i dati non nominativi relativi agli assegni smarriti, rubati o non restituiti dal traente dopo la sua iscrizione nell’archivio.

In caso di emissione di assegno senza autorizzazione o in mancanza di provvista (presentato in tempo utile al pagamento, ma per il quale il traente non abbia provveduto al pagamento tardivo nei termini e secondo le modalità di legge), il Pubblico Ufficiale che leva il protesto, oppure la banca in caso di assegno non protestato, hanno l’obbligo di trasmettere il rapporto di accertamento della violazione al Prefetto.

In caso di assegno emesso in mancanza di autorizzazione e non protestato (perché fuori termine per il protesto e perché richiamato), la banca deve provvedere ad effettuare una comunicazione al Prefetto (c.d. “informativa al Prefetto”) dell’illecito perfezionatosi nel momento stesso dell’emissione del titolo; nell’ipotesi, invece, di assegno emesso e privo di provvista e non protestato (perché fuori termine per il protesto e/o perché richiamato), la banca dovrà attendere il decorso infruttuoso del termine di legge di 60 giorni, per poi provvedere alla dovuta comunicazione all’Autorità prefettizia dell’illecito amministrativo.

Nelle suddette ipotesi il traente ha sempre la facoltà di presentare all’Autorità prefettizia memoria difensiva in cui viene data prova dell’avvenuta soddisfazione delle ragioni di credito del beneficiari e dell’eventuale richiamo dell’assegno. Esaminata tale documentazione, il Prefetto potrà decidere di ridurre la sanzione amministrativa oppure di non comminare alcuna sanzione a carico del traente emettendo ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

 

Regime sanzionatorio

Infine appare doverosa una breve disamina delle sanzioni che la nuova disciplina sanzionatoria prevede:

·        sanzioni amministrative pecuniarie – chi emette un assegno senza autorizzazione è punito con la sanzione pecuniaria da euro 1.032,91 ad euro 6.197,48; se l’importo dell’assegno è superiore ad euro 10.329,14, da euro 2.065,83 ad euro 12.394,96; chi emette un assegno senza provvista è punito con la sanzione pecuniaria da euro 516,46 ad euro 3.098,74, se l’importo dell’assegno è superiore ad euro 10.329,14, da euro 1.032,91 ad euro 6.197,48.

·        Sanzioni amministrative accessorie – chi emette un assegno senza autorizzazione o un assegno privo di provvista di importo superiore ad euro 2.582,28, è punito con il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da un minimo di 2 anni ad un massimo di 5 anni. Sono previste, inoltre, altre sanzioni accessorie a carattere inibitorio, per gli illeciti più gravi (interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale, interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), che hanno una durata da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 2 anni;

·        Sanzioni penali – nel caso in cui siano state irrogate sanzioni amministrative accessorie, ma le stesse siano state violate, al soggetto emittente l’assegno possono essere comminate, altresì, sanzioni penali, costituite dalla reclusione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni e dal divieto di emettere assegni da 2 a 5 anni. All’atto del rilascio di carnet assegni, il richiedente deve dichiarare di non essere in alcun modo soggetto alla sanzione di revoca dell’autorizzazione all’emissione di assegni; qualora dichiari il falso, e vengono di conseguenza rilasciati moduli di assegno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

 

Per la banca, invece, si precisa che in caso di sua omissione o ritardo nell’iscrizione nell’archivio C.A.I., la stessa è obbligata in solido con il traente a pagare gli assegni emessi da quest’ultimo nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, fino al limite di euro 10.329,14 per ogni assegno (art.10 L. 386/90).

 

22 Agosto 2007

Giuseppe Demauro

 

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