Gli albi dei commercialisti italiani sono stati unificati?

Il TAR ABRUZZO ha dichiarato con Sentenza n.425 del 12/08/2006 l’equiparazione tra i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e quelli iscritti all’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali.

1. La notizia.

La decorrenza di questa cosiddetta equiparazione dei titoli parte dal 2 agosto 2005, infatti il Tribunale Amministrativo ha fondato il suo giudizio sull’articolo 78 comma 3 del D.Lgs. n.139 del 28.06.2005 che ha dato attuazione alla delega contenuta  nell’articolo 2 della Legge n.34 del 24.02.2005.

Pertanto cita testualmente il comma 3 dell’art.78:

“ …fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai dottori commercialisti o esperti contabili contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed agli iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali…” ;

ebbene tutto questo faceva presupporre agli Organi giuridici competenti che la decorrenza della equiparazione dei titoli fosse riferita al primo gennaio 2008 e cioè con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.139/2005.

Invece secondo i giudici del T.A.R. di Pescara, la normativa transitoria dell’Art. 78,  comma 3, non si è limitata soltanto alla predisposizione equiparata dei richiami relativi ai professionisti iscritti nei due Albi riferiti, ma ha giudicato il caso in questione  relativo alla nomina dei revisori dei conti ex articolo n. 234 del T.U.E.L.  per il Comune di Chieti avvenuta nel mese di maggio 2006, disponendo una unificazione con effetto anticipato dei commercialisti   iscritti nei due Albi anzidetti.

 

 

 

  1. Il caso in questione.

 

Genya commercialistiL’Articolo n.234 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, ossia il Testo Unico degli Enti Locali, recita:

“ I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a)      uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b)      uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;

c)      uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

Nei comuni con popolazione inferiori a 5.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle Comunità montane la revisione  economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Inoltre l’articolo n. 235 stabilisce in tre anni la durata dell’incarico e le cause di cessazione, invece l’articolo 236 definisce  le incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori, mentre l’articolo n. 237 ed il n. 238 riepilogano rispettivamente il funzionamento del collegio dei revisori ed i limiti all’affidamento di incarichi.

L’articolo n.240 evidenzia la responsabilità dell’organo di revisione e l’articolo n.241 stabilisce il compenso dei componenti il collegio dei revisori e del revisore unico.

Di grande rilievo è l’articolo n. 239, cioè le funzioni dell’organo di revisione, poiché di recente è intervenuta la Corte dei Conti ad ampliare la portata delle competenze dei revisori attraverso questionari specifici e guide-lines mirate.

In sintesi il collegio dei revisori collabora con l’organo consiliare secondo lo statuto ed il regolamento di contabilità.

Deve esprimere i pareri motivati sulla proposta di bilancio di previsione, inoltre deve redigere la relazione sulla proposta di delibera consiliare del rendiconto sulla gestione, spetta anche la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

Verifica la situazione di cassa ex articolo n.223 TUEL e redige il refert all’organo consiliare nel caso di gravi irregolarità gestionali.

Nel caso “ de qua “ ricordiamo che il TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, ha esaminato il ricorso proposto da un iscritto  all’Albo dei ragionieri che ha contestato la delibera del Consiglio Comunale di Chieti relativa alla nomina di tre iscritti all’Albo dei dottori commercialisti quali componenti del nuovo Collegio dei Revisori.

Egli infatti sostiene che l’articolo n. 234 del T.U.E.L. , comma 2, lettera c, consente  ancora agli iscritti all’Albo dei ragionieri la riserva per la nomina di un componente dell’Organo di Revisione.

Il Tribunale Amministrativo citato ha deciso di respingere il ricorso del professionista in quanto l’Organo Consiliare del Comune di Chieti poteva benissimo scegliere tutti i componenti del collegio dei revisori trai professionisti aventi la qualifica di dottore commercialista, poiché i riferimenti ai dottori commercialisti o esperti contabili si intendono, con decorrenza dal 3 agosto 2005, collegati agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

 

 

 

  1. Conclusioni.

 

La sentenza n.425/2006 del T.A.R. Abruzzo di Pescara non solo ha precisato la decorrenza dell’equiparazione dei titoli professionali unificati, ma è anche intervenuta credo per la prima volta a sancire l’operato di un consiglio comunale in merito alla nomina dei revisori.

In questo settore esistono purtroppo altri casi sollevati tuttora dai professionisti, ad esempio la questione della regolarità relativa al terzo mandato non consecutivo conferito al revisore che secondo la lettura  attenta dell’articolo n.235, comma 1, non è consentito in quanto:

“… e sono rieleggibili per una sola volta….”

Esistono fondati motivi per sancire l’incostituzionalità della normativa, anche se conosciamo casi di nomine deliberate  per la terza volta a revisore dei conti nello stesso ente locale da parte del medesimo professionista.

Altro interrogativo è se il comma 2, lettera a, dell’articolo n.234 rimane ancora valido per la delibera di nomina  dell’iscritto nel registro dei revisori contabili, che come sappiamo può anche non possedere la qualifica di dottore oppure ragioniere commercialista.

Infine ritengo che l’unificazione dei titoli anticipata potrà causare interpretazioni diverse in merito all’articolo n.234 del T.U.E.L. ai fini delle nomine relative ai revisori dei conti che nei prossimi mesi saranno all’O.d.G. nelle sedute del Consiglio degli enti locali.

 

Roberto Simonazzi.

Agosto 2006