La verifica degli equilibri contabili negli Enti Locali: l’assestamento di bilancio

Approfondimento sull’assestamento di bilancio negli enti locali con lo schema di delibera del Consiglio per assestamento.

 

L’assestamento di bilancio negli enti Locali – Aspetti generali

L’art. 193 TUEL impone che l’intera gestione contabile degli enti locali sia  ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull’equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che gli accertamenti delle risorse iscritte nei primi tre titoli delle entrate siano sufficienti a finanziare le spese correnti e le quote di capitale per rimborso di prestiti impegnate o da impegnarsi al titolo terzo della spesa e che il finanziamento degli investimenti iscritti al titolo secondo della spesa siano effettivamente finanziati con le entrate specifiche (avanzo di gestione, mutui, prestiti, conferimenti per trasferimenti in c/capitale) che si erano ipotizzate in preventivo e che le medesime si siano effettivamente concretizzate o realizzate.

Ai fini del mantenimento degli equilibri generali di bilancio durante la gestione, l’attuale ordinamento finanziario e contabile, accanto alla scadenza del 30 settembre e relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevede un secondo momento di verifica che, disciplinato dal comma 8 dell’articolo 175 del Tuel, impone al Consiglio comunale di deliberare, entro il 30 novembre di ciascun anno, una variazione di assestamento generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.

L’assestamento generale del bilancio rappresenta un momento importante della gestione finanziaria dell’ente perché consente di realizzare le ultime verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull’andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell’ente. L’assestamento costituisce un bilancio di verifica della gestione, contenente anche una previsione delle entrate e delle spese proiettate al 31 dicembre.

Per quanto riguarda le entrate, in sede di assestamento si provvederà ad iscrivere in bilancio una nuova tipologia di risorsa non prevista in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Infatti non occorre procedere a variazioni nel caso di maggiori accertamenti rispetto a quelli previsti, atteso che l’ordinamento finanziario e contabile non impone per le entrate alcun limite alla loro contabilizzazione.

A differenza delle entrate, la variazione di assestamento sarà necessaria per far fronte a nuove o maggiori spese, dal momento che la previsione aggiornata del bilancio di previsione il limite invalicabile per l’assunzione degli impegni di spesa.

Le nuove e/o maggiori spese troveranno copertura finanziaria nell’accertamento di nuove entrate o in una revisione degli interventi di spesa, anche se nella pratica quotidiana è alquanto difficile “sottrarre” risorse ai responsabili che pur di mantenere intatti i propri stanziamenti non esitano a determinare i cosiddetti “impegni generici” o “impegni di massima”.

 

 

2. Il fondo di riserva

Nelle valutazioni da farsi in sede di assestamento generale, occorre prestare particolare attenzione al fondo di riserva il cui stanziamento dovrà essere tale da garantire l’ente dal verificarsi, nel mese di dicembre, di eventi non prevedibili che potrebbero compromettere il buon esito della gestione. Infatti dopo il 30 novembre l’amministrazione può disporre unicamente delle variazioni al piano esecutivo di gestione, entro il 15 dicembre e, dei prelevamenti dal fondo di riserva, entro il 31 dicembre.

Il fondo di riserva ha la natura di accontonamento di risorse per dare elasticità alla gestione dell’ente locale in relazione al carattere autorizzatorio dei bilanci di previsione.

Le cause economiche che giustificano la formazione del fondo di riserva vanno individuate nella possibilità che nel corso della gestione “si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti” (art. 166, d.lgs. n.267/2000).
Il DPR 421/79 prevedeva l’iscrizione in bilancio di tre fondi di riserva:

1) il fondo di riserva ordinario, per integrare stanziamenti di spesa che nel corso della gestione si fossero resi insufficienti. Esso veniva utilizzato attraverso prelevamenti in favore di altri capitoli iscritti in bilancio e la detta utilizzazione era consentita sino alla data di chiusura dell’esercizio;

2) il fondo di riserva per spese impreviste, da utilizzare esclusivamente per l’istituzione di nuovi capitoli relativi a spese aventi carattere di assoluta necessità e che non si sarebbero potuti prorogare senza evidente detrimento di pubblici servizi o senza danno patrimoniale per l’ente. Anche per detto fondo era consentita l’utilizzazione entro il termine temporale del 31 dicembre e il fondo stesso non poteva essere imputato direttamente, ma solo stornato.

3) il fondo di riserva di cassa, anch’esso rientrante nel termine temporale del 31 dicembre, per integrare l’eventuale insufficienza di stanziamenti di spesa del bilancio di cassa.

Con il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, il fondo di riserva di cassa è stato abolito in seguito all’abolizione del bilancio di cassa.

Inoltre, in luogo del fondo ordinario e di quello per spese impreviste, viene previsto un unico fondo di riserva, per il quale è mantenuto il limite di importo massimo nella medesima misura del 2% delle spese correnti ed è aggiunto, però, anche un limite di importo minimo nella misura dello 0.30% delle stesse spese.

Il fondo può essere utilizzato soltanto al fine di prelevare le relative disponibilità e di stornarle su altri stanziamenti di bilancio: questa caratteristica è implicita nella natura del fondo, poiché si tratta di un accantonamento di risorse su cui non possono essere imputati atti di spesa.

Generalmente, il fondo di riserva viene utilizzato per:

  • integrazione degli interventi iscritti nella parte corrente del bilancio, allorché si dimostrino insufficienti;
  • finanziamento di esigenze straordinarie di spesa: maggiori o nuovi interventi da collocare in bilancio, sia di parte corrente che in conto capitale.

Il fondo è stanziato nella parte corrente del bilancio, ed in particolare costituisce oggetto di un apposito intervento iscritto tra le “funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo” e, nell’ambito di queste, tra gli stanziamenti degli “altri servizi generali”.

Si tratta del servizio con codifica “0108” che prevede anche l’intervento per il “Fondo svalutazione crediti”. Tale servizio si risolve in un centro solamente contabile, di imputazione transitoria di voci di spesa che non sono associabili in bilancio ai singoli servizi.

A consuntivo il “fondo di riserva” non apparirà poiché verrà stornato a favore di altri interventi, o costituirà un’economia di spesa, concorrendo alla formazione del risultato contabile di amministrazione.

 

3. Le competenze degli organi

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare e possono essere deliberate, come detto, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Per effetto dell’articolo 42, comma 4, TUEL le variazioni di bilancio possono essere altresì adottate, nel rispetto di determinate norme giuscontabili, anche dalla Giunta. Infatti, l’organo esecutivo può variare il bilancio di previsione e i suoi allegati soltanto in via d’urgenza e salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

La competenza a deliberare la variazione generale di assestamento è del consiglio e si ritiene che la stessa non possa essere adottata come “qualunque variazione” dall’organo esecutivo in via d’urgenza. L’atto di assestamento riguarda l’impostazione definitiva del bilancio di previsione annuale del quale attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita: si inserisce nel processo di controllo e di verifica di stretta competenza consiliare che si è svolto nel corso dell’esercizio e che si conclude con l’adozione dell’assestamento finale di bilancio.

L’organo competente a utilizzare il fondo di riserva è la Giunta che, ai sensi dell’art. 176 TUEL, può deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

Tuttavia, l’organo esecutivo deve portare a conoscenza del Consiglio le variazioni avvenute, nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

4. Aspetti pratici

Da un punto di vista operativo, l’eventuale sovrastima di entrate o sottostima di spese, cioè in presenza di minori entrate o maggiori spese, la gestione corrente presumibilmente chiuderà con un disavanzo di competenza, che inciderà negativamente sul risultato complessivo di amministrazione.

Dal punto di vista della gestione dei residui dovrà appurarsi che i residui attivi conservati non riguardino crediti di dubbia esigibilità o di difficile esazione, si valutino contemporaneamente le ragioni del loro mantenimento ed il loro grado di realizzazione, stimandone i tempi.

L’eventuale insussistenza di residui attivi, infatti, inciderà negativamente sulla gestione dei residui con influenza sul risultato contabile di amministrazione.

Riguardo alle regole contabili da rispettare in fase di variazione del bilancio, alle province, ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni è fatto divieto di effettuare prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto, al fine di aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.

Per le comunità montane, invece, sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli. Sono vietati, altresì, gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio e gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

 

 


APPENDICE

SCHEMA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO PER ASSESTAMENTO

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.                  del                                              con la quale si è approvato il “Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005

Preso atto che tale deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Esaminata la proposta predisposta dalla Giunta Comunale di variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione per l’esercizio 2005, ai sennsi dell’art. 175, comma 8 del D. lgs. 267/2000;

Rilevato che

 

Visti i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile, espressi rispettivamente in data

e del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239  del D. Lgs. 267/2000 citato.

d e l i b e r a

1)  di approvare la seguente variazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005, come risulta dai seguenti allegati:

 

“A”: ENTRATE CORRENTI (tit. 1°, 2°, 3°)                variazioni in meno…………. €.

                                                                                                                                                                             variazioni in più                                                       €.

                                                                                                                                                                             saldo (+/–)                                                                        €.

“B”: USCITE CORRENTI (tit. 1° e 3°)                        variazioni in meno…………. €.

                                                                                                                                                                            variazioni in più………………..€

                                                                                                                                                                            saldo (+/–)……………………..€.

“C”: ENTRATE PER INVESTIMENTI (tit. 4° e 3°)    variazioni in meno…………. €.

                                                                                                                                                                            variazioni in più………………..€

                                                                                            saldo (+/–)……………………..€

“D”: SPESE IN CONTO CAPITALE (tit. 2°)              variazioni in meno…………. €.

                                                                                                                                                                            variazioni in più………………..€

                                                                                                                                                                            saldo (+/–)……………………..€

“E”: SERVIZI PER CONTO DI TERZI:

              ENTRATE (tit. 6°)                                          variazioni in meno…………. €.

                                                                                                                                                                            variazioni in più………………..€

                                                                                                                                                                            saldo (+/–)……………………..€

              SPESE (tit. 4°)                                                variazioni in meno…………. €.

                                                                                                                                                                            variazioni in più………………..€

                                                                                                                                                                            saldo (+/–)……………………..€

2)  di dare atto che con tale “assestamento generale” si assicura il mantenimento del pareggio del bilancio.

 

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 (allegati all’originale del presente atto):

a)  Responsabile servizio interessato;

b)  Responsabile di ragioneria.

            Con n.         voti

D E L I B E R A

di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

 

 

 

SCHEMA DI DELIBERA DELLA GIUNTA PER PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di delibera predisposta dall’ufficio, avente ad oggetto:

Visti gli artt. 166 e 176 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

Articolo 166

Fondo di riserva

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazione degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

 

Articolo 176

 Prelevamenti dal fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

 

Visto l’art.                   del Regolamento di Contabilità, che prevede

Su proposta del Servizio finanziario.

Accertata la necessità di provvedere al prelevamento dal “Fondo di Riserva” al fine di provvedere ad esigenze straordinarie e/o alla dotazione degli interventi di spesa corrente rivelatisi insufficienti, ed in particolare:

Visti i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile, espressi rispettivamente in data

e del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239  del D. Lgs. 267/2000 citato

Visto l’art.                   del “Regolamento di Contabilità” circa l’obbligo di dare comunicazione del presente atto all’organo consigliare entro

d e l i b e r a

1)  di prelevare dal Fondo di Riserva (cod.                           ), l’importo di €.

     destinandolo ai seguenti interventi di spesa corrente:

 

Codice  Descrizione  Importo