La responsabilità dei gestori di FORUM

Molto controversa è la questione relativa alla responsabilità on-line di chi gestisce un forum.

Ciò emerge con chiara evidenza sia dalle regole che precedono la partecipazione al forum sia dalla recente accusa mossa ad un noto giornalista per il commento inserito nel suo blog da un visitatore dello stesso; è altamente probabile che tale problema non rimarrà isolato ma si ripresenterà, considerato che, come già asserito “il web da tempo non è più un gioco”.

Il forum è un luogo virtuale di incontro e discussione di tantissimi utenti di internet che attraverso tale strumento hanno la possibilità di scambiare idee ed opinioni, in tempo reale, su svariati argomenti. L’importanza acquisita da tale luogo virtuale ha accentuato notevolmente il rilievo assunto dalla figura del moderatore del forum, ossia colui che ha il compito di regolare e promuovere la discussione sulle pagine web. L’attribuzione di numerosi compiti e poteri attribuiti a tale figura ha come contropartita la necessaria analisi delle eventuali corresponsabilità del moderatore relativamente ai reati commessi dagli utenti del forum per i contenuti illeciti inseriti nello stesso.

A tal proposito bisogna valutare la possibilità di configurare la responsabilità suddetta differenziandola in relazione ai tre tipi di forum esistenti: pubblico, protetto, e privato.

Nel forum pubblico ogni utente può partecipare alla discussione senza bisogno di registrarsi. Ciascuno può leggere i messaggio e ciascuno può inviarli con pubblicazione automatica dello stesso.  In questo caso è prevalente la teoria secondo cui il moderatore non assume alcuna responsabilità per contenuti illeciti immessi dagli utenti, svolgendo egli una semplice attività di organizzazione dell’attività di discussione e non avendo alcun potere di intervenire sui messaggi inseriti.

Nel forum protetto, invece, l’utente non registrato può soltanto leggere gli argomenti, infatti per poter partecipare attivamente alla discussione ed esprimere le proprie opinioni è necessaria la registrazione, che prevede normalmente l’indicazione del proprio Username, di una propria Password e di una propria casella di posta elettronica. In tal modo è possibile attribuire a ciascun autore la responsabilità per i contenuti inviati ai forum, escludendo così una corresponsabilità del moderatore che non esercita in questo caso alcun potere sui testi inseriti.

Infine il forum privato è accessibile solamente ad utenti registrati che comunque devono essere autorizzati dal responsabile del Forum, di conseguenza il messaggio non viene inserito immediatamente nel forum ma viene preventivamente controllato e filtrato dal moderatore. Questo tipo di forum rientra nella categoria dei forum cosiddetti moderati. Per risalire ad una responsabilità imputabile alla condotta degli utenti bisogna distinguere tra moderazione preventiva e successiva.

Se si tratta di un forum in cui la moderazione è preventiva, il moderatore, esercitando i diversi poteri riconosciutigli, dovrebbe intervenire per impedire l’immissione di contenuti illeciti; configurandosi, in caso contrario,  a suo carico una culpa in vigilando, ossia una responsabilità legata alla omissione circa l’attività di controllo a lui demandata. È difficile però accettare una simile responsabilità omissiva, soprattutto alla luce del fatto che  il legislatore prende tutt’altra posizione; in particolare nel D.Lsg. 70/2003 (recante taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno) all’art. 17 (assenza dell’obbligo generale di sorveglianza per i prestatori dei servizi della società dell’informazione) è esclusa  l’esistenza sia di un obbligo generale di controllo sui contenuti trasmessi sia di un obbligo generale di individuare elementi che rivelino la presenza di attività illecite.

Nel caso invece di forum in cui la moderazione è successiva, il moderatore può essere considerato responsabile negli stessi termini in cui risponde un provider per l’immissione in rete di contenuti illeciti, cioè si può configurare una responsabilità soggettiva: per colpa, nel caso in cui non abbia accertato l’illiceità dei testi trasmessi nonostante fosse consapevole della presenza di materiale sospetto, e di conseguenza non lo abbia rimosso; per dolo, quando egli sia anche consapevole che  la condotta dell’utente violi disposizioni di legge ed ometta di intervenire.

 

Dott.ssa Gabriella Capalbo

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