la stagione delle dichiarazioni dei redditi si avvicina: in questo articolo vediamo quali sono i contribuenti che possono dichiarare i redditi utilizzando il modello 730
Con l’approvazione definitiva del modello 730/2012 avvenuta con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 gennaio scorso è possibile valutare anche per quest’anno quale siano i soggetti che possono utilizzare tale modello che consente per chi ha un credito, un rimborso immediato, da chi invece è obbligato ad utilizzare il più complesso modello Unico 2012.
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati; come già anticipato utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi:
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è certamente semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli;
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il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro);
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il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre);
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se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Quanto c’è obbligo di presentare la dichiarazione
Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell’anno 2011 e non rientra nelle ipotesi di esonero. Il modello 730 2012 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di redditi:
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redditi di lavoro dipendente;
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redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i.e. i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto);
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redditi dei terreni e dei fabbricati;
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redditi di capitale;
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redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (i.e. i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno);
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alcuni dei redditi diversi (i.e. i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
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alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (i.e. i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Inoltre, la dichiarazione deve essere presentata se non è stato trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 c. 2 D.L. n. 138/2011).
Il Modello 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni, o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2011.
Chi può utilizzare il modello 730/2012
Possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che nel 2012 sono:
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pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
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persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (i.e. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
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soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
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sacerdoti della Chiesa cattolica;
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giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali…);
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persone impegnate in lavori socialmente utili;
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lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
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al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2012;
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ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2012 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
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personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2011 al mese di giugno dell’anno 2012;
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lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, c. 1, lett. c-bis, del DPR 917/86) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2012 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
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produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Chi non può presentare il modello 730/2012 e deve presentare UNICO
Devono presentare il Modello UNICO Persone fisiche 2012 e non possono utilizzare il Modello 730, i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
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nel 2011 hanno posseduto:
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redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
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redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
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redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
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plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
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redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
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nel 2011 e/o nel 2012 non sono residenti in Italia;
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nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (i.e. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
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devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Modello 770 ordinario e semplificato;
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devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
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lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta che potrà effettuare i conguagli.
La residenza tributaria in Italia
Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:
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soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
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soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
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soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).
Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno.
La circolare n. 304 del 02.12.1997 del Ministero delle Finanze precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.
La presentazione del modello
Il modello 730 può essere presentato:
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al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)
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ai Caf o ai professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).
Se si sceglie di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta (che però deve aver comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale) occorre consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef. La scheda va consegnata, anche se non è stata espressa alcuna scelta, avendo cura di indicare il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.
Il contribuente non deve esibire al sostituto d’imposta la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che però deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in questo caso non è dovuto alcun compenso, oppure può chiedere assistenza per la compilazione (in questo caso occorrerà versare un corrispettivo). Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef (modello 730-1), anche se non è stata effettuata alcuna scelta.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.
Il modello 730/2012 può essere presentato, salvo possibili rinvii o proroghe, entro il 2 maggio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato (iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).
Entro il 31 maggio 2012 il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Infine, entro il 30 giugno, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.
10 marzo 2012
Federico Gavioli