Il contratto di franchising si colloca tra le principali tipologie contrattuali del commercio moderno, giocando un ruolo di spicco nella globalizzazione e nella standardizzazione di beni e servizi. Tale strumento contrattuale ha conosciuto un rapido sviluppo a partire dagli anni Settanta, favorendo una sempre maggiore integrazione economica tra produttori e distributori. Siffatta integrazione risponde alla necessità di ottimizzare l’interazione tra domanda e offerta, incrementando l’efficienza e soddisfacendo le esigenze dei consumatori finali.
La diffusione del franchising si è concretizzata nella creazione di reti commerciali che legano produttori e rivenditori attraverso modalità strutturate di collaborazione, garantendo ai primi il controllo sulla commercializzazione dei propri prodotti e ai secondi significative opportunità economiche.
Questo modello si è affermato come risposta alle esigenze di un mercato globale sempre più competitivo, permettendo alle imprese di sfruttare i propri asset intangibili – come marchi e know-how – senza dover sostenere i costi diretti di gestione.
Nonostante la sua diffusione già a partire dagli anni Settanta, la disciplina del franchising è stata formalizzata solo con la legge 6 maggio 2004, n. 129. Tale intervento legislativo è stato il risultato di un lungo iter di analisi e confronto, influenzato dalle esperienze di altri ordinamenti, dalla “Model Franchise Disclosure Law” dell’UNIDROIT (2002) e dal Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione Europea, che ha fornito un primo quadro normativo comune sul franchising all’interno dell’Unione.
A queste fonti si aggiunge la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha definito i tratti essenziali del contratto di franchising nel caso Pronuptia (Causa C-161/84), stabilendo un precedente fondamentale.
Argomenti trattati:
Definizione e caratteristiche del franchising
- L’essenzialità del know-how nel contratto di franchising
- Ambito di applicazione del contratto
- Forma e contenuto del contratto
- Obblighi generali e precontrattuali
- La fase patologica del contratto
- Conclusioni
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Franchising: definizione e caratteristiche
Il contratto di franchising, noto anche come contratto di affiliazione commerciale, è disciplinato dalla legge 6 maggio 2004, n. 129, che fornisce una definizione normativa all’art. 1, comma 1. Il franchising è descritto come un accordo stipulato tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte (il franchisor o affiliante) concede all’altra (il franchisee o affiliato), a fronte di un corrispettivo, la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale.
Questi diritti possono includere marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, brevetti, know-how, e assistenza tecnica e commerciale, con lo scopo di inserire l’affiliato in un sistema organizzato per la commercializzazione di beni o servizi.
La definizione evidenzia la centralità della relazione contrattuale tra imprenditori, sottolineando che le parti devono essere indipendenti sia sotto il profilo economico sia giuridico, indipendentemente dalla forma societaria adottata.
Elementi caratterizzanti
La legge identifica degli elementi che caratterizzano il contratto di franchising:
- il know-how: definito dall’art. 1, comma 3, come un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, segrete, sostanziali e individuate, trasferito dal franchisor al franchisee;
- il diritto di ingresso (entry fee): una somma iniziale pagata dal franchisee al franchisor al momento della stipula del contratto;
- le royalties: una percentuale variabile o fissa che il franchisee deve versare periodicamente al franchisor, commisurata