Le aziende e i professionisti che, in qualità di committenti, ricorrono a prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, sono interessati da una serie di adempimenti normativi, amministrativi, fiscali, previdenziali e assicurativi, sulla falsariga di quanto avviene per l’assunzione di lavoratori dipendenti. Analizziamo in dettaglio, in ordine cronologico, le attività richieste.
Stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Nella normativa italiana non si rintraccia un obbligo di redigere il contratto di collaborazione in forma scritta. Tuttavia, si considera “abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta”[1].
Sono altresì considerate abusive e prive di effetto le clausole che riconoscono al committente:
- la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso;
oltre alle clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Per assicurare la genuinità del rapporto di collaborazione è opportuno nella lettera di incarico:
- indicare l’oggetto dell’attività;
- precisare che il collaboratore è autonomo nel definire i tempi di lavoro;
- la durata della collaborazione;
- il corrispettivo, le modalità e le tempistiche di pagamento dello stesso;
- l’eventuale regolamentazione dei ri