Vediamo cosa si intende per esecuzione del contratto di pacchetto turistico, in pratica lo svolgimento del viaggio o della vacanza…
Puntiamo il mouse sui casi di inadempimento e in particolare sul famigerato “danno da vacanza rovinata”.
Per quanto riguarda l’esecuzione del contratto, quindi l’erogazione al viaggiatore dei servizi che compongono il pacchetto turistico o viaggio organizzato, il 1° comma dell’art. 42 del Codice del Turismo prevede che l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione, cioè dell’adempimento, dei servizi turistici previsti nel contratto di vendita di un pacchetto turistico.
Egli risponde sia se presta direttamente tali servizi turistici, tramite dipendenti, ausiliari o preposti, sia se di avvale di fornitori terzi, ai sensi dell’art. 1228 c.c. che prevede la responsabilità del debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione, si avvale dell’opera di terzi.
Il contratto di acquisto del pacchetto turistico
I doveri del viaggiatore
Il viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 codice civile, cioè comportandosi secondo correttezza e buona fede, informa[1] l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore del viaggio, di eventuali difetti di conformità, cioè degli inadempimenti, rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico (anche più di uno) facente parte di un pacchetto turistico.
In tale comunicazione il viaggiatore può fissare un termine all’organizzatore per porre rimedio all’inadempimento, tenuto conto delle durata e delle caratteristiche del viaggio[2] (2° e 4° comma),
Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste e recami relativi all’esecuzione del pacchetto turistico, e quindi ad eventuali inadempimenti contrattuali, anche al venditore da cui l’ha acquistato, il quale, a sua volta, ha l’obbligo di inoltrarli tempestivamente all’organizzatore.
Ai fini del rispetto dei termini o della data di inizio dei periodi di prescrizione che esaminiamo in questo paragrafo, la data in cui il venditore riceve queste comunicazioni è considerata quella di ricezione anche per l’organizzatore (art. 44 Codice del Turismo).[3]
In caso di inadempimenti
Se rileva che c’è stato un inadempimento, l’organizzatore è tenuto a porvi rimedio a meno che ciò non sia impossibile o eccessivamente oneroso, tenuto conto dell’entità de