Proponiamo alcune riflessioni in merito all’esecutività delle sentenze tributarie dopo gli interventi legislativi degli ultimi anni e alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione in materia
Le modifiche normative apportate dall’art. 9 comma. 1, lett. gg), del D.Lgs. n. 156/2015 all’art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992, anche alla luce di interventi della giurisprudenza, consentono di fare alcune considerazioni in merito all’esecutività delle sentenze tributarie.
Ambito normativo
Si premette la natura innovativa della norma in esame che risulta favorevole al contribuente, creando, forse, qualche problematica per gli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Occorre evidenziare che le novità introdotte riguardano tutte le sentenze tributarie emesse dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali e tale previsione ha trovato applicazione mediante la «formula» contenuta nell’art. 69, il quale dispone che le sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente sono immediatamente esecutive.
La norma in considerazione ha previsto, con decorrenza 1° giugno 2016, che “le sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente […] sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”.
Con D.M. 6 febbraio 2017, n. 22 (G.U. n. 60/2013) emesso dal Mef recante il Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992, sulla garanzia per l’esecuzione delle s