Il giudice non può validamente giudicare il ricorso nel merito se risolve positivamente la questione pregiudiziale della inammissibilità formatosi in capo allo stesso
Capita talvolta che il giudice che statuisce l’inammissibilità di un ricorso (o declina la giurisdizione) non si spogli della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia e quindi accompagni, impropriamente, la pronuncia con argomentazioni sul merito.
In tale ipotesi, può quindi sorgere, in capo al soccombente, il dubbio sulla necessità di impugnare (o meno) anche queste ultime. A tal proposito, in via preliminare, deve essere sinteticamente rammentato che la Corte di Cassazione ha affermato, anche in relazione a liti tributarie, che la parte soccombente, nel caso descritto, non ha l’onere né l’interesse ad impugnare.
Ne deriva che è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, essendo, viceversa, inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata[1].
E’ un valido esempio, di questo quadro, la decisione n. 10801/2016, con la quale la Corte accoglieva le eccezioni dell’Agenzia avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla stessa.
In tale occasione, il collegio di ultima istanza, accolti i motivi conc