Nel DQ del 16 Gennaio 2025:
1) Fringe benefit erogati ai dipendenti mediante carta di debito
2) Dichiarazione annuale Iva e Certificazione Unica: sono online i modelli definitivi per il 2025
3) Obbligo di pubblicare i bilanci d’esercizio e consolidato: Regolamento pubblicato sulla Gazzetta UE
4) Processo tributario: atto d’appello notificato a mezzo del servizio postale
5) L’INPS illustra le novità in tema di Assegno di Inclusione e di Supporto per la Formazione e il Lavoro
6) Presentazione della domanda di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo per l’anno 2025: ulteriori precisazioni
7) Settore Moda: al via la proroga della misura di sostegno al reddito
8) Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025
Il sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non deve applicare la ritenuta a titolo d’acconto.
La soglia di esenzione di euro 258,23 riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste.
La soglia, inoltre, deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta sia sotto forma di voucher sia nelle modalità ordinarie superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Si tratta di precisazioni, oltre che chiarimenti, fornite dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2025.
Il caso Fringe Benefits erogati ai dipendenti tramite carte di debito
La società “Istante” intende adottare, mediante regolamento aziendale, un piano di welfare che, tra l’altro, prevede l’erogazione ai propri dipendenti di beni e servizi (cd. fringe benefit) ai sensi dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.
L’Istante intende affidare la gestione del piano di welfare e l’assegnazione dei fringe benefit ai propri dipendenti a un provider, che offre soluzioni informatiche e digitali. Ai fini dell’erogazione del servizio, il provider provvederebbe all’attivazione di un sistema informatico per la predisposizione e la gestione del