Il riaddebito dei costi ai medici in un’associazione di medicina di gruppo è esente da IVA, purché non ci siano maggiorazioni. Tuttavia, le quote a carico di terzi non aderenti al gruppo sono soggette all’IVA. Questo chiarimento, contenuto nella risposta a un recente interpello, offre indicazioni su come gestire l’IVA nelle spese di gestione condivise tra medici associati, quali assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria dello studio. Scopriamo tutti i dettagli e i casi pratici.
Sono esenti da IVA il riaddebito dei costi ai medici partecipanti ad una associazione per la medicina di gruppo, a condizione che venga ribaltato il costo puro, senza alcuna maggiorazione. L’eventuale quota a carico di terzi non aderenti al gruppo sconta invece l’imposta sul valore aggiunto.
È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, che fornisce utili indicazioni in relazione ad un quesito proposto da una associazione di medici di medicina generale organizzati in “medicina di gruppo”.
Il quesito: la gestione IVA delle spese dello studio medico associato
L’Associazione che pone il quesito è costituita da quattro medici di medicina generale che operano, nell’ambito della “assistenza primaria”, “all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta” e non svolgono attività di “libera professione strutturata” per un orario superiore a cinque ore settimanali, i quali hanno concordato di assumere la forma associativa della medicina di gruppo disciplinata dall’articolo 40, del DPR 28 luglio 2000, n. 270 e dall’Accordo collettivo nazionale della Medicina generale del 22 marzo 2005, avente la finalità, tra le altre, di “perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione dell’attività professionale”.
L’Associazione riferisce di aver aperto una posizione fiscale propria, con attribuzione di codice fiscale e partita IVA, “al fine di accentrare, in capo alla stessa, tutte le spese di gestione (assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, etc.), che successivamente saranno riaddebitate agli associati”, in accordo a quanto previsto all’articolo 3 dell’atto costitutivo, secondo cui:
“(J) l’associazione può acquisire a qualunque titolo e gestire beni mobili ed immobili, servizi, compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, prestare e ricevere servizi, procurarsi mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività, contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento con privati o istituti di credito;
(K) la suddivisione delle spese di gestione è concordata tra i componenti della forma associativa attraverso un Regolamento Interno a cui gli associati si dovranno a