Nel DQ del 19 Luglio 2024:
1) Riforma delle Sanzioni Tributarie: inizio il 1° Settembre 2024. Inclusa la revisione del ravvedimento operoso
2) Decontribuzione Sud: arrivate le indicazioni operative
3) Nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi: chiarimenti
4) Assistenza fiscale: servizio per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
5) Vigilanza imprese agrituristiche: corretto inquadramento
6) Tutela dei consumatori, documento CNDCEC – FNC sulla sentenza Lexitor
7) Mimit, finanziati ulteriori 10 progetti pilota
8) Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023: rilevanza ai fini del calcolo del limite del 25% del patrimonio netto
9) Si al rimborso IVA: la dichiarazione del curatore, per le operazioni anteriori all’inizio della procedura concorsuale, equivale alla dichiarazione di cessazione di attività
10) La fatturazione a prezzi gonfiati non costituisce presupposto di reato
Riforma delle sanzioni tributarie e revisione del ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024
Le novità in tema di riforma delle sanzioni tributarie si applicano a partire dal 1° settembre 2024 (e non retroattivamente). Di fatto, la riforma rivede al ribasso le sanzioni al fine di rendere il sistema meno gravoso.
Riduzione delle sanzioni per omessa e infedele dichiarazione
Peraltro, la riforma rivisita le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione, sia ai fini delle imposte sui redditi e Irap che in relazione alla dichiarazione dei sostituti d’imposta nonché ai fini Iva, apportando modifiche agli articoli 1, 2 e 5 del D. Lgs. n. 471/1997.
Tra le novità più significative, nell’ambito delle sanzioni amministrativa che si preveda occorre evidenziare:
- la sanzione amministrativa in caso di omessi versamenti delle imposte passa dal 30% al 25%;
- la sanzione massima per l’omessa presentazione della dichiarazione scende dal 240% al 120%. Mentre rimane invariata la sanzione da 250 a 1.000 euro in caso di omessa dichiarazione senza imposte dovute.
Se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo oltre 90 giorni ma prima di accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute si applica la san