Nel DQ del 6 Giugno 2024:
1) Si applica marca da bollo di 2 euro su quietanze di fatture esenti
2) E’ incostituzionale il divieto di conferimento di nuovi incarichi di amministratore di società partecipate
3) Lavoratore/genitore: legittimo il trasferimento anche nella regione ove ha residenza la famiglia
4) Assegno di inclusione sospeso per la mancata presentazione, entro 120 giorni, al primo appuntamento presso i servizi sociali
5) Bonus psicologo: dopo la chiusura delle domande 2024, l’INPS avvia le graduatorie
6) Antitrust, sanzione 3,5 milioni a Meta, pratiche scorrette
8) Vendite on line: l’influencer è da inquadrare nell’Enasarco
9) Tributi: l’affidamento incolpevole evita al contribuente sanzioni e interessi
10) Accertamento: errori commessi nella dichiarazione emendabili anche nella fase contenziosa
11) Cessione di crediti di imposta mancanti dei requisiti di legge: individuato l’ufficio competente ADE
Si applica la marca di 2 euro anche sulle quietanze di fatture emesse in esenzione da IVA con imposta di bollo già assolta
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con risposta del 5 giugno 2024, rilasciata ad un ente che voleva sapere se sulle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all’imposta di bollo, si applicasse la nota 2 dell’articolo 13, comma 1 della Tariffa, allegato A del D.P.R. n. 642 del 1972.
Ebbene, per l’Agenzia, nel caso di specie, sulle quietanze in questione l’imposta di bollo, dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 642 del 1972, nei termini sopra indicati.
La disciplina dell’imposta di bollo
Nella risposta ad interpello, preliminarmente, viene esaminata